“Decreto Crescita” (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019), l. n. 124 del 14 agosto 2017)…… introdotto per i soggetti percettori l’obbligo di rendere trasparenti le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o gli aiuti, in denaro o in natura, ricevuti dalla Pubblica Amministrazione e dalle società in partecipazione pubblica o società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Pubblica Amministrazione.

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Gentile azienda, gentile consulente,

vi ricordiamo che con la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017 (l. n. 124 del 14 agosto 2017), poi profondamente modificata dal c.d. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019), è stato introdotto per i soggetti percettori l’obbligo di rendere trasparenti le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o gli aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque genere, ricevuti dalla Pubblica Amministrazione e dalle società in partecipazione pubblica o società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Pubblica Amministrazione. Tale disciplina si applica fin dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

I soggetti interessati da tale adempimento sono tutte le imprese – vale a dire le società di capitali, le micro-imprese, le società di persone e le ditte individuali a prescindere dal regime contabile adottato – nonché le cooperative sociali, le associazioni, le fondazioni e le onlus.

Per tutti i soggetti sopracitati, l’obbligo di pubblicazione si applica nel momento in cui l’importo monetario effettivamente introitato dei richiamati benefici supera, nel corso del periodo considerato, il valore di  10.000. Si precisa che il richiamato limite di € 10.000 è riferito alla somma di tutti i benefici ricevuti in un anno e deve essere inteso in senso cumulativo, facendo quindi riferimento a tutte le erogazioni complessivamente ricevute e non al singolo beneficio. Tale limite deve essere poi determinato secondo il principio di cassa, avendo riguardo ai contributi pubblici effettivamente incassati nel corso del periodo di imposta considerato, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.

Le modalità ed i termini di pubblicazione di tali informazioni variano a seconda dei soggetti interessati dall’obbligo. In particolare, le imprese (incluse le cooperative sociali) che redigono il bilancio CEE in forma estesa assolvono a questo obbligo inserendo la descrizione dei contributi ricevuti nell’esercizio precedente tra le informazioni della nota integrativa allegata al bilancio d’esercizio ed all’eventuale bilancio consolidato, entro il termine previsto per il deposito del bilancio medesimo.

Tutte le altre imprese (società di capitali e cooperative sociali che redigono il bilancio in forma abbreviata, micro imprese, società di persone, imprese individuali a prescindere dal regime contabile adottato e quindi anche soggetti in contabilità semplificata, in regime dei minimi e/o forfetario) devono dare comunicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente, attraverso l’inserimento nel proprio sito internet o, in mancanza di tale sito, nei portali delle Associazioni di Categoria, entro il 30 giugno di ogni anno.

Diversamente, associazioni, fondazioni e ONLUS devono pubblicare le informazioni richieste – sempre con riferimento all’esercizio precedente – mediante pubblicazione sul proprio sito o in analoghi portali digitali, con sanzioni a partire dal 01/01/2022 che potrebbero arrivare fino alla restituzione dell’aiuto ricevuto.

Le informazioni che devono essere fornite, preferibilmente in forma schematica, sono:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione del soggetto erogante;
  • somma incassata (per ogni singolo contributo);
  • data di incasso;
  • causale.

In relazione agli aiuti di Stato ed agli aiuti de minimis, contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato in modo analitico (indicando cioè il profilo individuale di ciascun beneficiario), è stato precisato che la registrazione nel predetto sistema è sostitutiva degli obblighi di comunicazione posti a carico dei soggetti interessati dalla disciplina in commento, a condizione che, nella nota integrativa o sul sito internet oppure sul portale dell’associazione, ne venga dichiarata l’esistenza anche per il tramite di un rinvio al Registro medesimo.

Per completezza informativa, si segnala che le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, oltre a quanto sopra esposto, sono tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a sui sono versate le somme per lo svolgimento dei servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

CONFARTIGIANATO IMPRESE PERUGIA mette a disposizione gratuitamente dei propri Associati una pagina per le imprese che abbiano necessità di adempiere a questo obbligo di legge.

Vi chiediamo pertanto, qualora interessati, di inviare la scheda allegata debitamente compilata e firmata dall’azienda (in formato pdf) tramite una mail dalla casella postale dell’azienda stessa con oggetto “TRASMISSIONE DATI AIUTI DI STATO PER PUBBLICAZIONE SU SITO INTERNET” al seguente indirizzo: fabrizio.scacciatella@confartigianatoperugia.com

Per informazioni: Confartigianato Imprese Perugia, Fabrizio Scacciatella – Tel. 075 9977000

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