Marcatura CE

Marcatura Comunità Europea

tappa fondamentale per il Mercato Unico

L'obiettivo che la Comunità Europea ha perseguito, nelle tappe fondamentali per la realizzazione del Mercato Unico, è stato quello di garantire la libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi all'interno di un grande mercato, prescrivendo nello stesso tempo la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente e dei consumatori.

Per poter attuare questo obiettivo primario occorreva armonizzare tutte le norme tecniche utilizzate nei vari paesi aderenti alla Comunità Europea, omogeneizzare le procedure di importazione e autorizzazione alla vendita di beni regolamentati da leggi nazionali e fissare delle modalità di valutazione univoche del rispetto delle caratteristiche di sicurezza.

La marcatura Ce è frutto della decisione n. 93/465/CEE del Consiglio del 22 Luglio 1993, poi sostituita dalla nuova Direttiva 2001/95/CE, in vigore dal 15 gennaio 2001. La marcatura consiste in un simbolo grafico marcatura CE apposto dal costruttore o da un suo mandatario, che attesta la conformità del prodotto ai requisiti essenziali prefissati delle direttive e il rispetto di determinate procedure nel processo do fabbricazione.

L’introduzione delle direttive è finalizzata a proteggere il consumatore, garantendo la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato nel quadro di un’elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone.

Confartigianato Imprese Perugia è pronta a mettere a disposizione delle imprese interessate la competenza e la professionalità del proprio personale per erogare consulenza e supporto in materia di Marcatura CE.

Alcune categorie per cui è obbligatorio il Marchio CE

  • apparecchi a gas
  • gli ascensori
  • gli strumenti di pesatura
  • i cancelli, le porte e le chiusure in genere
  • i dispositivi di protezione individuale
  • i dispositivi medici
  • i giocattoli
  • i gruppi elettrogeni
  • i materiali da costruzione
  • le apparecchiature elettriche
  • le apparecchiature per atmosfere esplosive

  • le attrezzature in genere elettriche e non
  • le attrezzature in pressione (Direttiva PED - Direttiva 97/23/CE)
  • le batterie
  • le caldaie ad acqua
  • le imbarcazioni da diporto
  • le macchine ed i macchinari
  • le macchine per movimento terra
  • strutture di protezione da caduta oggetti
  • strutture di protezione da ribaltamento
  • le stufe
  • telefoni cellulari e terminali di telecomunicazione, ecc..
  • Opportunità

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