Tregua Fiscale 2023, istruzioni per l’uso

Tregua Fiscale 2023, istruzioni per l’uso


di Enzo Di Giacomo
Tregua fiscale 2023: i primi chiarimenti in tema di definizione agevolata
L’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi alla definizione
agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle
dichiarazioni.
Detta circolare contiene tutte le possibilità e modalità per usufruire delle
norme agevolative per imprese e famiglie nell’attuale situazione di crisi
economica.
In particolare, il documento di prassi amministrazione contiene indicazioni
sulla regolarizzazione delle irregolarità formali relative a imposte sui
redditi, Iva e Irap commesse fino al 31 ottobre 2022, sul “ravvedimento
speciale” previsto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo
d’imposta 2021 e precedenti, sull’adesione e definizione agevolata degli
atti del procedimento di accertamento e su come regolarizzare gli omessi
pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con
adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.
Il documento contiene, inoltre, indicazioni sulla cancellazione dei debiti
minori di importo fino a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione dal
2000 al 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio
2000 al 30 giugno 2022.
Spazio inoltre alle indicazioni sulle misure in materia di contenzioso pendente
(definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata
delle controversie tributarie innanzi alle Corti di giustizia tributaria, rinuncia
agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione).
Il condono previsto dalla tregua fiscale, che avverrà automaticamente entro
il 31 marzo 2023, concerne le cartelle esattoriali di importo fino a mille
euro affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 e alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La nuova rottamazione prevista dalla tregua fiscale del governo Meloni si
può quindi utilizzare per tutte le cartelle affidate entro giugno con la sola
eccezione di quelle che il Fisco procederà a stralciare automaticamente,
perché ricadono nella sanatoria per debiti fino a mille euro.
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio
2023, oppure a rate e se il debito è verso un’amministrazione locale (IMU,
multe stradali) o verso un istituto previdenziale privato, lo stralcio è solo
parziale: riguarda solo interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e
interessi di mora.
Il governo comunque ha previsto che detti enti possono comunque decidere,
entro la predetta data, di non aderire a questo mini stralcio.
In caso di contenzioso già instaurato con il fisco, è possibile sanare la
propria posizione; se è stato notificato l’atto di accertamento, si può
chiudere la pendenza pagando, oltre al dovuto, una sanzione ridotta di un
18esimo.
È prevista una rateizzazione fino a 20 rate trimestrali di pari importo.
Se c’è una controversia tributaria pendente, quindi è in corso un processo
tributario, si può sanare la lite in ogni grado di giudizio (anche in Cassazione).
Qui le somme da pagare cambiano a seconda del grado di giudizio: il 90% in
primo grado, mentre nei seguenti gradi di giudizio dipende da come è andato
il giudizio precedente.
Vediamo in dettaglio le varie agevolazioni.
Irregolarità formali
I commi da 166 a 173 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 prevedono le
irregolarità fiscali che devono intendersi i casi in cui il contribuente ha
commesso errori, dichiarativi o procedurali, che non determinano il
pagamento di minori tasse rispetto al dovuto.
In tali commi si dà la possibilità di sanare irregolarità formali, in materia di
imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP).
In particolare, il comma 166 introduce la possibilità di regolarizzare le
infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di
natura formale (rectius: violazioni formali), commesse fino al 31/10/ 2022,
che non incidono sulla determinazione della base imponibile ai fini delle
imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi.
Per intenderci oltre alle “violazioni sostanziali”, non sono suscettibili di
regolarizzazione le violazioni formali inerenti ad ambiti impositivi diversi da
quelli espressamente indicati dal comma 166 (ad es, violazioni formali inerenti
l’imposta di registro e l’imposta di successione).
Può ricorrere a sanare tali irregolarità la generalità dei contribuenti, senza
riferimento ad alcuna categoria di soggetti, e riguardano quelle violazioni per
le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti
minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato
versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.
In virtù di tali norme c’è la possibilità di correggere irregolarità formali, che
quindi non incidono sull’imposta dovuta; si può sanare la situazione pagando
200 euro per ogni anno d’imposta a cui si riferisce l’irregolarità.
Di seguito sono elencati casi che rientrano tra le violazioni definibili:
● la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente
ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei
dati relativi al contribuente (cfr. art. 8, comma 1, d. lgs ln. 471/1997);
● l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA,
di cui all’ articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.
122; invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta
risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla
determinazione e sul pagamento dell’imposta;
● l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi
Intrastat, di cui all’articolo 50, commi 4 e 6, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993 n. 427 (cfr. articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 471 del
1997);
● la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari
(vd.. art. 7-bis d. lgs n.241/1997);
● le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
● l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera
sanitaria (cfr. articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175);
● violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione
delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha
inciso sulla corretta liquidazione del tributo (cfr. articolo 6, comma 1,
del d.lgs. n. 471 del 1997).
Per effetto delle disposizioni contenute nei commi 166 e 167, le violazioni
formali possono essere regolarizzate con il pagamento di due rate
annuali di pari importo, da versare entro il 31 marzo 2023 e 31 marzo
2024; quanto precede soltanto nel caso l’irregolarità non sia stata
contestata dall’amministrazione finanziaria, mentre non è possibile
regolarizzare attività finanziarie detenute all’estero.
Il successivo comma 168 prevede la regolarizzazione, oltre che con il
pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167, con la “rimozione
delle irregolarità od omissioni”, mentre le irregolarità, infrazioni o inosservanze
compiute entro il 31 ottobre 2022 devono essere rimosse – per ogni periodo
d’imposta – entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024).
Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022,
oggetto di un processo verbale di constatazione, il comma 171 stabilisce, in
deroga all’articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge
27 luglio 2000, n. 212), che sono prorogati di due anni i termini di decadenza
previsti dall’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997, per la notifica dell’atto di
contestazione ovvero dell’atto di irrogazione sanzione.
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
I commi da 174 a 178 prevedono una sorta di c.d. ravvedimento speciale
diretto a regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni
validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.
Il contribuente può definire le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate
– con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili – al più tardi entro 90
giorni dal termine di presentazione delle stesse (cd. dichiarazioni tardive).
Sono definibili, inoltre, con il ravvedimento speciale in commento le violazioni
rilevabili ex art. 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972, e le
violazioni formali.
Per usufruire di tale agevolazione è ammesso il pagamento rateizzato in
otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31
marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima – da versare,
rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31
marzo di ogni anno – sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per
cento annuo.
Per tale agevolazione occorre che le violazioni “ravvedibili” non siano state già
contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con
atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e
irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del
DPR n. 600/1973 (ad es. la notifica di un processo verbale di constatazione
(p.v.c.) ai sensi dell’ art. 24 legge n. 4/1929, entro il 31 marzo 2023 non
preclude la procedura agevolativa in esame).
Definizione agevolata delle controversie tributarie
Le disposizioni di cui ai commi da 186 a 205 consentono di regolarizzare le
controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte
l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
pendenti presso le Corti di Giustizia tributarie di 1° e 2° grado alla data
del 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello
in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.
Premesso che sono pendenti ai fini della definizione agevolata:
● le controversie per cui alla data del 1° gennaio 2023 sia stato
proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite
alla data di presentazione della domanda di definizione;
● le liti interessate da una decisione in primo o in secondo grado i cui
termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 1°
gennaio 2023;
● le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le
quali siano ancora in corso, al 1° gennaio 2023, i termini per la
riassunzione, la definizione agevolata avviene a seguito della
domanda all’Agenzia delle entrate, parte in giudizio, presentata dal
soggetto che ha proposto il ricorso in giudizio.
Il comma 186 stabilisce che la definizione avviene con il pagamento del cento
per cento da cui vanno comunque esclusi gli importi di cui all’atto impugnato
che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere.
Al valore della controversia, da intendere, in base all’art. 12, comma 2, d.lgs.
n. 546/1992, come “……l’importo del tributo al netto degli interessi e delle
eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie
relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla
somma di queste”, si applicano le percentuali di riduzione stabilite dai commi
da 186 a 191, in relazione allo stato e al grado in cui pende la controversia
medesima.
Perfezionamento della definizione agevolata delle controversie tributarie
pendenti
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una
domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro la data del 30
giugno 2023, e dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia
autonoma (comma 194).
Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento
rateale, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 del d.lgs. n.
218/1997 in tema di accertamento con adesione, per quanto compatibile, in
un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo; le rate trimestrali vanno
versate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun
anno e sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati
dalla data del versamento della prima rata.
Se il versamento avviene ratealmente, la definizione si perfeziona con la
presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il
versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la
sola presentazione della domanda
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie
Le disposizioni di cui ai commi da 206 a 212 prevedono una particolare
ipotesi di conciliazione fuori udienza, con un abbattimento delle sanzioni
maggiorato rispetto alla disciplina a regime, contenuta negli articoli 48 e
48-ter del d.lgs. n. 546 del 1992, e con una rateazione in cinque anni.
E’ prevista la possibilità di definire la lite (art. 1, comma), sottoscrivendo
entro il 30 giugno 2023 un accordo conciliativo (ex art. 48 del d.lgs. n.
546/1992), in base al quale le parti depositano in giudizio – di primo o di
secondo grado – una “istanza congiunta”, sottoscritta personalmente o dai
difensori, per la definizione totale o parziale della controversia.
Tale tipo di conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo,
nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di
pagamento; l’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute
all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
Le sanzioni sono ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge, degli
interessi e di eventuali accessori; il versamento delle somme dovute
ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere eseguito entro
venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo.
Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di
cassazione
Il contribuente può rinunciare al ricorso per cassazione, principale o
incidentale, a seguito di definizione in via transattiva di tutte le pretese
azionate in giudizio, con conseguente applicazione delle sanzioni in
misura ridotta, e i successivi commi, da 214 a 218, ne delineano la
disciplina; deve trattarsi di controversie pendenti in Cassazione al 1°
gennaio 2023.
Anche in questo caso, come nella precedente conciliazione agevolata, la
disposizione non si applica alle controversie concernenti il recupero di crediti
tributari sorti in uno Stato estero, in applicazione della direttiva 2010/24/UE o
degli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali ratificati dall’Italia che
prevedono assistenza reciproca alla riscossione.
Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015
Sono automaticamente annullati i debiti fino a euro 1.000 (commi
222-230), relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle
agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi
nella cd. “rottamazione-ter” o nel cd. “saldo e stralcio”.
L’annullamento dei debiti fino a euro 1.000 non si applica ai debiti relativi ai
carichi recanti:
● le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi
dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015;
● i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti (cfr.
rinvio all’articolo 3, comma 16, lett. b), del d.l. n. 119 del 2018); – le
multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di
provvedimenti e sentenze penali di condanna;
● le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lett.
a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno
2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020.
Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022
Trattasi di una nuova procedura di rottamazione prevedendo che possano
essere definiti in modo agevolato (commi da 231 a 252) i debiti risultanti
dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30
giugno 2022.
Premesso che gli enti competenti dovranno adottare una specifica delibera
da adottare entro il 31 gennaio 2023, il debitore deve presentare entro il
30 aprile 2023 la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di
aderire alla stessa definizione, indicando anche il numero delle rate (al
massimo 18 con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute.
Per poter usufruire della definizione, il debitore deve pagare le somme
dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle
spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di
pagamento, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora ex art.
30 Dpr n. 602/1973, nonché per le sanzioni amministrative, incluse quelle per
violazioni del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 28, il debitore, versando le somme dovute a titolo di sanzione, può
beneficiare dell’abbattimento degli interessi.
Per poter usufruire della definizione devono essere corrisposte le somme
dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle
spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di
pagamento possono essere versate in unica soluzione entro il 31 luglio
2023 ovvero, con addebito di interessi al tasso del 2 per cento annuo (a
decorrere dal 1° agosto 2023), in un numero massimo di 18 rate
consecutive di pari importo.
L’agente della riscossione deve comunicare all’interessato, entro il 30 giugno
2023, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di
quello delle singole rate, con le relative scadenze (comma 241), nonché
trasmettere agli enti creditori interessati, entro il 31 dicembre 2028, anche in
via telematica, l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di
definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
Da ultimo in ordine agli effetti della definizione in parola, si pone in rilievo che,
analogamente a quanto già successo nelle precedenti “rottamazioni” essa non
comporta una sospensione generalizzata della riscossione dei carichi
definibili.
E’ notizia recente della conversione in legge n. 14/2023 del d.l. n. 198/2022
(decreto Milleproroghe) con la quale, tra varie modifiche, è stato disposto
lo slittamento della data per l’annullamento dei debiti dal 31 marzo al 30
aprile 2023, ovvero di tutte le somme che possono rientrare nel
“condono” fiscale.
Conseguentemente l’Agenzia della riscossione deve aggiornare i modelli per
permettere agli enti diversi dallo Stato, dalle agenzie fiscali e dagli enti
pubblici previdenziali (ad es. i Comuni) di fare una scelta sullo stralcio dei
carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2015 fino a mille euro che è una
delle dodici sanatorie della tregua fiscale dell’ultima manovra.
I Comuni dovranno decidere entro il 31/03/23 l’annullamento integrale o il non
annullamento parziale verificando lo stato del contenzioso pendente e di
conseguenza, in seguito alla richiesta di definizione, valutare le minori entrate
e gli effetti sul bilancio dell’ente locale.
Pertanto il legislatore ha esteso anche ai suddetti enti la possibilità di
annullare il totale dell’importo richiesto dalla riscossione modificando quanto
previsto dal precedente decreto n. 197/2023 che includeva, in assenza di un
provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo
delle sanzioni e degli interessi (cd stralcio parziale), restando inalterate le
somme dovute a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e
notifica.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate n. 1/E/2023
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