TRASPORTO PUBBLICO – Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

Misure di sostegno per la fruizione dei
servizi di trasporto pubblico


Istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2023
di Pietro Mosella
Nei giorni scorsi, il Consiglio dei Ministri, ha approvato il decreto-legge 14
gennaio 2023, n. 5, in vigore dal 15 gennaio 2023, il quale introduce
disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di
rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi (cd.
“decreto trasparenza carburanti”) prorogando, tra l’altro, al 31 dicembre 2023,
il termine entro il quale il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro
privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non
concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Buono per abbonamenti trasporto pubblico – Nell’ambito delle disposizioni
introdotte dal summenzionato decreto, al fine di mitigare l’impatto del caro
energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per
studenti e lavoratori, l’articolo 4 del suddetto decreto ha provveduto ad istituire
un Fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023. Detto
Fondo, è finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione dello stesso e fino
ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l’acquisto di
abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed
interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, a
decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo sulla Gazzetta
Ufficiale e fino al 31 dicembre 2023.
Il valore del buono sopra menzionato, è pari al 100% della spesa da
sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare
l’importo di 60 euro. Tale buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche
che, nell’anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore
a 20.000 euro. Il buono:
● reca il nominativo del beneficiario;
● è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento e non è cedibile;
● non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del
computo del valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente.
Resta ferma la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lett. i-decies), del
TUIR, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
Decreto attuativo entro 30 giorni – L’articolo 4 in esame stabilisce, altresì, che
sarà un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto in commento (quindi entro 30 giorni a decorrere dal 15 gennaio 2023),
a definire le modalità:
● di presentazione delle domande per il rilascio del buono;
● di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa;
● di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni
utilizzati, nel periodo di riferimento, ai fini dell’acquisito degli
abbonamenti.
Una quota delle risorse del Fondo neo istituito, pari a 500.000 euro, è
destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l’erogazione del
beneficio, già istituita ai sensi dell’articolo 35 del D.L. n. 50/2022, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022 (si veda a tal proposito l’articolo
“Bonus trasporti: al via le nuove richieste per abbonamenti mensili” del 4
ottobre 2022), ovvero quella consultabile all’indirizzo
bonustrasporti.lavoro.gov.it (si veda anche l’articolo “Bonus trasporti: da
oggi via alle richieste tramite SPID o CIE” del 1° settembre 2022).
Eventuali economie derivanti dall’utilizzo delle risorse previste destinate alla
piattaforma citata, sono utilizzate per l’erogazione del beneficio in esame.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni sopra descritte, come detto pari a 100
milioni di euro per l’anno 2023, si provvederà mediante corrispondente utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 relativi
all’anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento
titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita
definitivamente all’erario.
È, inoltre, stabilito che, ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni
recate dal decreto in esame, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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