TESTO UNICO SULLA SICUREZZA – IL DECRETO FISCALE E’ LEGGE – LE MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

In Gazzetta il testo coordinato del decreto fiscale 2021: abbassata dal 20% al10% la quota di lavoratori irregolari e sospensione anche in presenza di graviviolazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (20 dicembre 2021, n. 301) il decreto legge n. 146/2021 (decreto fiscale) coordinato conla legge di conversione n. 215/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e peresigenze indifferibili“.

Lavoro in nero ed inasprimento delle sanzioni, queste le principali modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previste nel decreto fiscale 2021.

Si tratta di un provvedimento decisamente importante in quanto interviene in diversi ambiti con una serie di misure riguardanti sia il mondo del lavoro, a cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro (con le modifiche al dlgs n. 81/2021), che il capitolo fisco(con riscossione, bonus ed incentivi).

Il testo, originariamente composto di 18 articoli, suddivisi in 102 commi, a seguito dell’esame del Senato, consta di 48 articoli, suddivisi in 201 commi.

È suddiviso in 5 capi ed un Allegato:

Capo I. Misure urgenti in materia fiscale Capo II. Misure urgenti in materia di lavoro

Capo III. Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Capo IV. Misure finanziarie urgenti Capo V. Disposizioni finanziarie e finali

Appare, quindi, riconducibile, alle seguenti finalità:

esigenze fiscali e finanziarie indifferibili;

misure di tutela del lavoro e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro e anche in relazione all’emergenza sanitaria in corso;

attuazione di obblighi internazionali nei confronti di San Marino, della Santa Sede e del Consiglio d’Europa.

Sicurezza sul lavoro e modifiche al testo unico sulla sicurezza

Il provvedimento apporta, in primo luogo, modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.

Le modifiche sono finalizzate ad incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro, nonché il coordinamento dei soggetti competenti per un accurato controllo del rispetto delle norme prevenzionistiche, attraverso:

l’incremento degli organici degli ispettorati del lavoro;

l’inasprimento delle sanzioni per le imprese che non rispettano le regole; un nuovo impulso al processo di informatizzazione per migliorare i controlli.

Lavoro nero: si abbassa la soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale

Il testo cambia le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di lavoratori non in regola, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

In particolare, è previsto che:

è sufficiente il 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;

non è più richiesta alcuna recidiva per l’adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche;

per tutto il periodo di sospensione è vietato all’impresa di contrattare con la Pubblica Amministrazione e le stazioni appaltanti; ciò implica che l’impresa che impiega lavoratori irregolari o commette violazioni in materia di sicurezza NON può partecipare alle gare d’appalto;

il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione; non si applica la procedura di diffida.

Violazione norme sicurezza: inasprimento delle sanzioni e revoca del provvedimento

In caso di accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è previsto un inasprimento delle sanzioni: la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non solo il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione; l’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

Ecco nel dettaglio le condizioni per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:

la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I; nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a:

2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari;

5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;

nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Controlli: rafforzato l’Ispettorato nazionale del lavoro

Sono estese le competenze di coordinamento all’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro.

Aumento ispettori e tecnologie

Oltre al maggior numero di competenze attribuite all’INL, ci sarà anche un aumento dell’organico: è prevista l’assunzione di

1.024 unità.

Previsto anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro: dalle attuali 570 passerà a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

Al fine di dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza, è previsto un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023.

Rafforzamento SINP

In termini di sicurezza sul lavoro viene predisposta una banca dati informatica unica, Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), che metterà in comunicazione Ispettorato Nazionale del Lavoro, Regioni, Asl e Inail.

Lo scopo è di garantire una definitiva messa a regime ed una maggiore condivisione delle informazioni. In particolare:

gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro;

l’INAIL, invece, dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.

Altre misure riguardano:

congedo parentale: introdotto un congedo parentale Covid per lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni nel caso di astensione dal lavoro per la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti. Il beneficio in questione è invece riconosciuto ai genitori di figli con disabilità grave senza il limite d’età. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria e consiste in un’indennità pari al 50% della retribuzione. Il congedo ha effetto retroattivo a partire dall’inizio dell’anno scolastico e i congedi parentali già fruiti dai genitori prima dell’entrata in vigore del decreto possono essere convertiti in congedi parentali Covid.

quarantena equiparata a malattia: previsto il rifinanziamento, oltre un miliardo di euro, per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid 19 alla malattia. Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Per la misura è stanziato oltre un miliardo di euro.

lavoratorifragili: per i lavoratori fragili si ha l’estensione dello smart working fino al 31 dicembre 2021.

cassa Covid: previsto il rifinanziamento della Cassa Integrazione per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa di eventi connessi all’emergenza COVID-19: possono presentare domanda per ulteriori 13 settimane di Cassa integrazione in deroga nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Per il settore tessile e abbigliamento sono invece previste ulteriori 9 settimane di integrazione salariale. Il trattamento può essere richiesto per quei datori di lavoro che hanno utilizzato tutte le precedenti settimane di cassa integrazione previste.

La legge n. 215/2021, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, è invigore dal 22 ottobre 2021

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.