TASSA DI SOGGIORNO – Dichiarazione dell’imposta di soggiorno perle strutture ricettive

Dichiarazione dell’imposta di soggiorno per
le strutture ricettive


di Francesco Tocci
In scadenza, entro il prossimo 30 giugno 2023, i gestori delle strutture ricettive
sono tenuti a presentare la Dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa
all’anno 2022.
Diversamente da quanto previsto per gli scorsi anni, l’unica modalità di
assolvimento dell’obbligo per l’anno 2022 è attraverso la presentazione della
dichiarazione con il modello ministeriale approvato (si veda Risoluzione MEF
n. 1 D/F 2023). Non sarà più, quindi, possibile utilizzare eventuali altri modelli
approvati dai Comuni, fatta eccezione per le Province autonome di Trento e
Bolzano.
Soggetti obbligati – Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs n. 23/2011,
l’imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti che alloggiano nelle strutture
ricettive situate nei Comuni che hanno istituito l’imposta.
I gestori delle strutture ricettive, compresi i titolari di bed & breakfast sono
responsabili:
● del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui clienti
da riversare al Comune;
● della presentazione dell’apposita dichiarazione dell’imposta di
soggiorno.
Con particolare attenzione alle cosiddette locazioni brevi, il soggetto
responsabile va individuato nel soggetto che incassa il canone/corrispettivo,
nonché gli intermediari immobiliari o i portali telematici che incassano o
intervengono nel pagamento dello stesso.
La dichiarazione va presentata cumulativamente ed esclusivamente in via
telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato
il presupposto impositivo.
Compilazione della dichiarazione – Come sopra accennato l’unica modalità di
presentazione sarà attraverso il modello dichiarativo approvato dal MEF.
Quest’ultimo può essere compilato e inviato, attraverso i canali Entratel e
Fisconline, sia dal sito internet del Ministero che dall’area riservata del sito
dell’Agenzia delle Entrate.
Oltre al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione e al Comune di
riferimento, va indicata la tipologia di dichiarante, nonché il campo progressivo
che sta ad indicare il numero progressivo delle strutture per le quali si sta
presentando la dichiarazione, nel medesimo Comune e gestite dallo stesso
gestore/mediatore.
Nella sezione successiva, oltre ai dati identificativi della struttura, andranno
riportati i dati relativi a:
● Imposta applicata a notte; nel caso in cui, nel trimestre di interesse,
siano state applicate più tariffe, si possono riportare fino a 3 tariffe
diverse, separate da punto e virgola;
● Imposta ridotta applicata a notte, qualora sia prevista dal Comune.
Anche qui, se nel trimestre di interesse sono state applicate più tariffe,
si possono riportare fino a 3 tariffe diverse, separate da punto e virgola,
nello stesso ordine di quelle indicate nel campo precedente.
● Numero presenze a tariffa ordinaria ovvero ridotta o esente dall’imposta
al fine di indicare le presenze relative alle diverse misure d’imposta
indicate nei campi precedenti.
Ai fini delle presenze va considerato il numero dei soggetti per i giorni di
pernotto, pertanto, a titolo esemplificativo, in caso di 2 adulti che soggiornano
per 3 notti, il numero di presenze sarà pari a 6.
Se invece il Comune richiede l’imposta di soggiorno esclusivamente per un
numero massimo di giorni, le relative presenze oltre il limite, nel caso di
soggiorni più lunghi andranno indicate tra quelle esenti. Vediamo nello
specifico.
Nel caso in cui l’imposta sia dovuta per un massimo di 7 giorni, per un ospite
che soggiorna 10 giorni, andranno indicati i 7 giorni nelle presenze ordinarie e
i restanti 3 in quelle esenti.
Infine, saranno da riportare gli estremi dei versamenti effettuati al Comune per
tutti i trimestri nonché l’importo cumulativo versato. In altri termini, l’importo
totale relativo all’intero anno solare e a tutte le strutture oggetto della
dichiarazione.
Sanzioni – Per l’ omessa o infedele presentazione della dichiarazione è
applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 100% al 200%
dell’importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno, mentre, in caso di omesso,
ritardato o parziale versamento dell’imposta la sanzione è pari al 30%
dell’importo dovuto (ridotto al 15% se il versamento è effettuato con ritardo
non superiore a 90 giorni ovvero ridotta all’1% per ogni giorno di ritardo se il
versamento è effettuato con ritardo non superiore a 15 giorni).
In riferimento a tale adempimento va segnalato che il MEF, tramite alcune
FAQ pubblicate sul proprio sito internet ha specificato che la dichiarazione non
va presentata se il Comune ha sospeso il versamento dell’imposta a causa
dell’emergenza COVID-19 per l’intero anno.
Se invece la sospensione ha riguardato soltanto una parte dell’anno, la
dichiarazione va presentata, anche in assenza di presenze

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