Comuni colpiti da sisma: in G.U. il Decreto che
ripartisce le risorse per le stabilizzazioni del
personale degli Uffici speciali per la ricostruzione
In G.U. n. 284 del 29 novembre 2021 è stato pubblicato il Dpcm. 9 ottobre
2021, concernente il “Riparto del ‘Fondo per le assunzioni a tempo
indeterminato presso le Regioni, gli Enti Locali e le Unioni dei Comuni
ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016,
nonché presso gli Enti Parco nazionali’”.
Il Dpcm. attua le previsioni contenute nell’art. 57 del Dl. n. 104/2020,
convertito con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020 (cd. “Decreto Agosto”).
In particolare, il comma 3 della disposizione citata prevede, tra l’altro, che le
Regioni e gli Enti Locali, ivi comprese le Unioni dei Comuni, ricompresi nei
crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli Enti
Parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, ultimo periodo, del Dl. n. 189/2016, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, in coerenza con il “Piano triennale
dei fabbisogni” di cui all’art. 6 del Dlgs. n. 165/2001 possono assumere a
tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all’art. 20
del Dlgs. n. 75/2017, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli Enti Locali
dei predetti crateri. Al personale citato con contratti di lavoro a tempo
determinato che abbia svolto presso i suddetti Enti, alla data del 31 dicembre
2021, un’attività lavorativa di almeno 3 anni, anche non continuativi, nei
precedenti 8 anni è riservata una quota non superiore al 50% dei posti
disponibili nell’ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti Enti. Per tali
concorsi i relativi bandi prevedono altresì l’adeguata valorizzazione
dell’esperienza lavorativa maturata con contratti di somministrazione e lavoro.
Il presente Dpcm., in attuazione del comma 3-bis dell’art. 57 citato, determina
il riparto delle risorse afferenti all’apposito “Fondo”, istituito presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle
assunzioni a tempo indeterminato sopra indicate.
All’esito dell’istruttoria delle domande pervenute, è risultato che sono state
presentate 133 Istanze ammissibili per la stabilizzazione di complessive 499
unità di personale da parte degli Enti indicati nell’elenco Allegato “1” del
presente Decreto.