Sicurezza sul lavoro: in quali casi è obbligatorio nominare il medico per la valutazione dei rischi

Sicurezza sul lavoro: in quali casi è
obbligatorio nominare il medico per la
valutazione dei risch
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di Francesco Rodorigo – LEGGI E PRASSI
Se la valutazione dei rischi non evidenzia l’obbligo di sorveglianza
sanitaria è comunque necessario nominare preventivamente il medico
competente? In alcuni specifici casi si. Lo chiarisce il Ministero del
Lavoro nella risposta all’interpello n. 2 del 14 marzo 2023
La nomina del medico competente per la valutazione dei rischi è obbligatoria
in tutti i casi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per cui
è necessaria la sorveglianza sanitaria.
Questa la risposta del Ministero del Lavoro all’interpello n. 2 del 14 marzo
2023, nel quale si chiedeva se il datore di lavoro fosse comunque obbligato a
nominare il medico competente per la valutazione dei rischi anche nelle
situazioni in cui non c’è l’obbligo di sorveglianza sanitaria.
Il medico deve essere nominato obbligatoriamente per allo svolgimento della
sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dall’articolo 41 del DL n. 81/2008 e
pertanto collaborerà anche alla valutazione dei rischi per la stesura
dell’apposito documento.
Di conseguenza, nei casi che non rientrano nella normativa la nomina non è
obbligatoria.
Sicurezza sul lavoro: in quali casi è obbligatorio nominare il medico per
la valutazione dei rischi
Il Ministero del Lavoro tramite la risposta all’interpello n. 2 del 14 marzo
2023, fornisce alcuni chiarimenti in materia di sicurezza sul lavoro. In
particolare, i casi in cui la nomina preventiva del medico competente è
obbligatoria al fine della valutazione rischi.
Nello specifico, è stato chiesto alla Commissione per gli interpelli in materia di
salute e sicurezza sul lavoro se quanto disposto dagli articoli 18 (comma 1,
lettera A), 25 (comma 1, lettera A) e 29 (comma 1) del Testo Unico sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro, n.81/2008, imponga al datore di lavoro di
nominare preventivamente il medico competente per coinvolgerlo nella
valutazione dei rischi, anche nel caso in cui tale valutazione non abbia
evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria.
Nel rispondere al quesito, il Ministero ricorda che per sorveglianza sanitaria si
intende quell’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute
e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di
rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come
stabilito dall’articolo 2 del TU.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e se necessario alla
programmazione della sorveglianza sanitaria e alla predisposizione
dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica
dei lavoratori.
Il datore di lavoro è obbligato a nominare il medico competente per la
sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla normativa.
La valutazione dei rischi, quindi, viene effettuata dal datore di lavoro in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, per giungere alla stesura del DVR (documento di
valutazione dei rischi).
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti dal Testo Unico
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Questa modalità di valutazione è obbligatoria in tutti i casi previsti
dall’articolo 41 del DL n.81/2008. Come si legge al comma 1, infatti, il
medico competente effettua la sorveglianza sanitaria:
● nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla
Commissione consultiva, tra cui:
○ esposizione ad agenti biologici e fisici;
○ rischio rumore e vibrazioni;
○ esposizione all’amianto;
○ esposizione a campi elettromagnetici;
○ movimentazione manuale dei carichi;
○ esposizione a videoterminali (più di 20 ore a settimana).
● qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal
medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Dopo aver fornito una panoramica della normativa vigente, dunque, il
Ministero sottolinea come ai sensi dell’articolo 18 del TU sulla sicurezza, il
medico competente debba essere nominato obbligatoriamente per lo
svolgimento della sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dall’articolo 41
dello stesso decreto. Pertanto, questi collaborerà, se nominato, alla
valutazione dei rischi dell’azienda.
Se l’azienda non rientra in tali situazioni, non c’è l’obbligo di sorveglianza
sanitaria né di nominare il medico competente.
fonte: F INFORMAZIONE FISCALE

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