Rottamazione-quater: utile la presentazione
di più istanze

Rottamazione-quater: utile la presentazione
di più istanze


di Angelo Ginex
L’articolo 1, commi 231–252, L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha
introdotto, tra le altre misure agevolative, la c.d. rottamazione-quater che
consente di definire in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Il beneficio previsto dalla “nuova” rottamazione consiste nel pagamento delle
somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle
spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di
pagamento, al netto:
● delle sanzioni comprese nei carichi;
● degli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, D.P.R.
602/1973;
● delle sanzioni civili di cui all’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999;
● degli interessi iscritti a ruolo;
● delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs.
112/1999.
Nel caso poi delle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del
Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992, diverse da quelle irrogate per
violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai
premi dovuti agli enti previdenziali, gli importi sono dovuti al netto:
● degli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo
27, comma 6, L. 689/1981 e quelli di cui al citato articolo 30, comma
1, D.P.R. 602/1973;
● delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs.
112/1999.
A tal fine il debitore è tenuto a presentare, entro il 30 aprile 2023, la
dichiarazione con la quale manifesta la volontà di aderire alla
rottamazione-quater, indicando anche il numero delle rate (al massimo 18)
con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute.
In quest’ultima ipotesi si applicano gli interessi al tasso del 2 per cento
annuo (a decorrere dal 1° agosto 2023) e le rate sono così ripartite:
● la prima e la seconda, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30
novembre 2023, di importo pari al 10 per cento delle somme
complessivamente dovute;
● le restanti 16, tutte di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal
2024.
Sotto il profilo operativo si evidenzia che la presentazione di più istanze
appare particolarmente vantaggiosa.
Tale possibilità risulta confermata dalla stessa Agenzia delle
entrate-Riscossione con comunicato stampa del 16 febbraio 2023, con cui
informava della messa on line del servizio “prospetto informativo” grazie al
quale il contribuente può conoscere, prima di presentare l’istanza di
rottamazione, per quali carichi può aderire alla sanatoria, con il relativo costo
da sostenere.
Infatti in esso si legge testualmente che: «Il contribuente può presentare in
tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori
dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in
questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda
genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli
stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno
considerate sostitutive della precedente)».
La presentazione di più istanze offre indubbiamente grandi vantaggi per
qualsiasi contribuente, poiché questi potrà decidere di “spacchettare” i carichi
iscritti a ruolo che intende rottamare in maniera tale da evitare che il
mancato perfezionamento di una definizione infici le altre.
Tale possibilità si rivela particolarmente interessante per coloro che, da un
lato, vogliono rottamare l’intero debito per coglierne eventualmente tutti i
possibili benefici, ma, dall’altro, non sono così sicuri di avere la necessaria
capacità finanziaria per far fronte al pagamento dilazionato durante tutto
l’arco temporale di rateizzazione.
Un ulteriore vantaggio consiste nella differenziazione delle istanze e dei
relativi carichi tra soluzione rateale e pagamento integrale senza sostenere
l’onere degli interessi da rateizzazione previsti al tasso del 2 per cento annuo.
Quindi, tenendo conto della propria capacità finanziaria, sarà possibile optare,
magari per le rateizzazioni sostenibili nel breve termine, per il pagamento
in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 e, per le altre non estinguibili
nell’immediato, per il pagamento in forma rateale.
In entrambi i casi, comunque, alla presentazione dell’istanza di rottamazione
seguirà il blocco delle procedure esecutive in corso, almeno sino al 31
luglio prossimo o, in caso di dilazione, sino all’eventuale mancato pagamento
di una rata.
Resta inteso che tale blocco opererà soltanto per i carichi iscritti a ruolo
che siano oggetto di rottamazione, mentre l’Agenzia delle
entrate-Riscossione potrà agire per tutti quelli non rottamabili o non inseriti
nell’istanza.
fonte: NEWS EC EUROCONFERENCE

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