Riscaldamento, ecco i nuovi limiti: date e orari del 2022-23 per zone climatiche

Riscaldamento, ecco i nuovi limiti: date
e orari del 2022-23 per zone climatiche


Cambiano le date di accensione dei riscaldamenti in tutta Italia. Con l’entrata
in vigore del Piano nazionale di contenimento dei consumi, infatti, sono
state adottate varie misure per ridurre i consumi di gas; tra queste, c’è
proprio la limitazione di date e orari per l’utilizzo del riscaldamento della
stagione invernale 2022-23.
Riscaldamento: date e orari della stagione invernale
2022-23
Rispetto ai consueti periodi di accensione (di cui abbiamo parlato ampiamente
in questo articolo), per la stagione invernale 2022-23 il Governo ha adottato
le seguenti misure:
● ridurre di 1°C le temperature interne, ovvero 17°C per aziende e
industrie (con 2°C di tolleranza) e 19° per tutti gli altri edifici, comprese
le abitazioni (sempre con 2°C di tolleranza);
● ridurre di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti di
riscaldamento, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di
7 quella di fine (fatte salvo le utenze sensibili come ospedali, case di
riposo, ecc.);
● ridurre di un’ora al giorno rispetto al normale l’utilizzo del
riscaldamento in uffici e attività commerciali.
In base a ciò, ecco qui di seguito la tabella riassuntiva dei periodi e degli
orari di accensione consentiti per la stagione 2022-23:
Zona climatica Periodo di accensione
2022-23
Orario consentito
A 8 dicembre – 7 marzo 5 ore giornaliere
B 8 dicembre – 23 marzo 7 ore giornaliere
C 22 novembre – 23 marzo 9 ore giornaliere
D 8 novembre – 7 aprile 11 ore giornaliere
E 22 ottobre – 7 aprile 13 ore giornaliere
F nessuna limitazione nessuna limitazione
Quali sono le zone climatiche italiane? Guarda la mappa
Le esenzioni alle riduzioni
Le riduzioni previste per la stagione invernale 2022-23 hanno delle esenzioni.
Esse, infatti, non si applicano agli edifici adibiti a:
● ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a
ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per
l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a
servizi sociali pubblici;
● sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni
internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
● scuole materne e asili nido;
● piscine, saune e assimilabili;
● attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino
esigenze tecnologiche o di produzione.
fonte: LUCE E GAS ITALIA

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