RIFLESSIONE – Credito d’imposta beni immateriali 4.0:quanto conviene dopo il decreto Aiuti?

Credito d’imposta beni immateriali 4.0:
quanto conviene dopo il decreto Aiuti?


di Rita Friscolanti – Esperta di finanza agevolata – Se.Ges srl


Per effetto del decreto Aiuti, per gli investimenti in beni immateriali 4.0
effettuati nel 2022, le imprese possono fruire di un credito di imposta
rafforzato. La misura più elevata si applica anche agli investimenti effettuati
entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in
misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Qual è la convenienza
della nuova aliquota agevolativa rispetto alla precedente?
Chi
Possono beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti in beni
immateriali 4.0, disciplinato dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1058,
1058-bis e 1058-ter, legge n. 178/2020), tutte le imprese residenti nel territorio
dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti)
indipendentemente:

  • dalla forma giuridica;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dalla dimensione;
  • dal regime fiscale di determinazione del reddito.
    Sono escluse:
  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta
    amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra
    procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019
    (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure
    che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
    situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, c. 2, D.Lgs 231/2001).
    La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto
    delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun
    settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi
    previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
    Leggi anche Credito d’imposta beni immateriali 4.0 al 50% per gli
    investimenti 2022
    Cosa
    Sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi
    funzionali ai processi di trasformazione 4.0, ricompresi nell’Allegato B della
    legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), come integrato dall’art. 1, c. 32,
    legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017).
    In sintesi, rientrano tra i beni agevolabili:
  • software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, sistemi di
    gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e
    partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della
    logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.
    Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione
    all’utilizzo dei beni ammissibili mediante soluzioni di cloud computing, per la
    quota imputabile per competenza.
    Come
    Per effetto del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, art. 21), per gli investimenti
    effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023,
    a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il venditore abbia accettato il
    relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di
    acquisizione), l’aliquota del credito di imposta è aumentata dal 20% al 50%,
    nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
    Quando
    Il beneficio spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3
    quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta
    interconnessione dei beni.
    Le imprese devono:
  • conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a
    dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi
    agevolabili;
  • indicare nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni
    agevolati l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative. L’eventuale
    irregolarità può essere sanata dal soggetto acquirente, prima che inizino le
    attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, attraverso
    diverse modalità. La dicitura della norma agevolativa deve essere inserita
    anche nei DDT, ma non nel verbale di collaudo o interconnessione (Agenzia
    delle Entrate, risposta ad interpello n. 270 del 18 maggio 2022);
  • produrre o una perizia tecnica asseverata rilasciata da ingegnere o perito
    industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità
    rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni
    possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli nell’elenco di cui
    all’Allegato B alla legge di bilancio 2017 e che sono interconnessi al sistema
    aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Relativamente al
    settore agricolo detta perizia può essere rilasciata anche da un dottore
    agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario
    laureato. Per i beni con costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000
    euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una
    dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del DPR n. 445/2000.
    Al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le
    informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia
    della misura, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono inviare
    al Ministero una comunicazione. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini
    di invio della comunicazione sono stati approvati con decreto direttoriale 6
    ottobre 2021. Per gli investimenti effettuati nel 2022, il modello di
    comunicazione deve essere trasmesso (in formato elettronico tramite PEC
    all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it) entro il 30 novembre 2023.
    Calcola il risparmio
    CASO 1: INVESTIMENTO INFERIORE A 1.000.000 EURO
    Risparmio %
    Si ipotizzi che l’impresa Alfa nel 2022 effettui investimenti in beni immateriali
    strumentali nuovi 4.0 per un totale di 60.000 euro.
    A seguito del decreto Aiuti, il credito è riconosciuto nella misura del 50%,
    anziché del 20%.
    Il credito d’imposta spettante è quindi pari a 30.000 euro (60.000×50%), contro
    i 12.000 euro della precedente aliquota al 20% (60.000×20%).
    Con la nuova aliquota, l’impresa Alfa ha un maggior beneficio fiscale di 18.000
    euro (30.000-12.000), corrispondente al 30% dell’investimento totale (60.000
    euro).
    Costi ammissibili
    Costi
    sostenuti
    Credito d’imposta
    spettante
    % di
    risparmio
    Costo investimento
    effettuato
    60.000 30.000 50%
    CASO 2: INVESTIMENTO SUPERIORE A 1.000.000 EURO
    Risparmio %
    Si ipotizzi che l’impresa Beta nel 2022 effettui investimenti in beni immateriali
    strumentali nuovi per un totale di 1.200.000 euro.
    A seguito del decreto Aiuti, il credito è riconosciuto nella misura del 50%
    (anziché 20%) del costo, per investimenti fino a 1.000.000 euro, zero oltre tale
    limite.
    Il credito d’imposta spettante è pari quindi a 500.000 euro (1.000.000×50%),
    contro i 200.000 della precedente aliquota al 20% (1.000.000×20%).
    Con la nuova aliquota, l’impresa Beta ha un maggior beneficio fiscale di
    300.000 euro (500.000-200.000), corrispondente al 25% dell’investimento
    totale (1.200.000 euro).
    Costi ammissibili
    Costi
    sostenuti
    Credito d’imposta
    spettante
    % di
    risparmio
    Costo investimento
    effettuato
    1.200.000 500.000 41,67%
    Si sottolinea che i crediti non concorrono a formare il reddito né IRES né
    IRAP. Per semplicità nel calcolo non si è tenuto conto del risparmio d’imposta
    derivante da tale detassazione.
    fonte: IPSOA

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