RETI DI IMPRESA – Il credito d’imposta beni strumentali nelle reti d’impresa

Il credito d’imposta beni strumentali nelle
reti d’impresa


di Fabiano De Leonardis
Il contratto di rete si caratterizza dalla volontà di due o più imprenditori ad
avviare forme di collaborazione finalizzate ad incrementare capacità
innovativa e competitività; alla base di suddetta iniziativa, viene quindi
stipulato un programma comune di rete teso a dare contenuto e concretezza
all’iniziativa, secondo forme ed ambiti predeterminati per l’esercizio delle
proprie attività. Le reti d’impresa si suddividono in reti soggetto e reti contratto,
a seconda della volontà di adottare un modello contrattuale “puro” (c.d.
“rete-contratto”) ovvero di procedere con la creazione di un nuovo soggetto
giuridico (c.d. “rete-soggetto”).
La rete soggetto, per effetto dell’iscrizione del contratto di rete nella sezione
ordinaria del registro delle imprese in cui la stessa ha sede, costituisce un
nuovo soggetto passivo d’imposta, totalmente distinto dalle singole imprese
partecipanti che continueranno a mantenere una totale autonomia dal punto di
vista tributario e patrimoniale. La rete soggetto, in quanto autonomo soggetto
passivo d’imposta, si assume quindi il rischio degli investimenti e, nel caso del
credito d’imposta per beni strumentali, diventa pertanto destinatario diretto
dell’agevolazione.
In tal modo la rete soggetto andrà a determinare autonomamente il beneficio
fiscale spettante con riferimento ai costi di competenza del periodo di imposta
in cui intende beneficiare dell’agevolazione e strettamente connessi agli
investimenti ammissibili effettuati in esecuzione del programma comune di
rete.
Nella rete contratto la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti viene ricondotta,
quota parte, alle singole imprese partecipanti e la titolarità delle situazioni
giuridiche rimane dei singoli partecipanti.
Premesso ciò, la Circolare AdE n.9/E del 23 luglio 2021, con riferimento agli
investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell’ambito di una
rete-contratto, delinea due possibili ipotesi in cui l’investimento viene
effettuato dall’organo comune che agisce in veste di mandatario con
rappresentanza ed il caso in cui l’investimento viene effettuato dalla singola
impresa o dall’impresa “capofila” che opera senza rappresentanza.
Nella prima situazione, sebbene l’organo comune possa esercitare una
rappresentanza unitaria nei confronti di soggetti terzi, la semplice adesione ad
un contratto di rete non modifica la soggettività tributaria delle singole imprese
e non determina una automatica attribuzione di soggettività giuridica alla rete.
L’assenza di personalità giuridica della rete comporta pertanto che tutti gli atti
ed i rapporti giuridici instaurati dai partecipanti vadano a produrre effetti nelle
singole sfere soggettive delle singole imprese. L’obbligo di fatturazione resterà
quindi in capo ai singoli, sia per quanto riguarda le operazioni passive e sia
per quanto riguarda le operazioni attive. Pertanto, l’acquisto del bene
strumentale produrrà la diretta imputazione dell’operazione ai singoli
partecipanti, traducendosi nell’obbligo del fornitore di fatturare a questi ultimi,
per la parte di prezzo ad essi imputabile, l’operazione passiva posta in essere
dall’organo comune.
In caso di operazioni poste in essere dalla singola impresa o dalla capofila
che opera senza rappresentanza, l’acquisto del bene avrà effetti sulla sfera
giuridica della singola impresa o della capofila, che riaddebiterà pro quota il
costo sostenuto ai singoli retisti.
Come specificato anche nella Circolare AdE n.9/E del 23 luglio 2021 qualora
l’investimento venga effettuato dalla singola impresa o dall’impresa “capofila”
che opera senza rappresentanza “l’acquisto non comporta alcun effetto diretto
sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto e la singola
impresa o l’eventuale “capofila” dovrà “ribaltare” il costo ai partecipanti per
conto dei quali ha agito, emettendo fattura per la quota parte del prezzo
riferibile alle altre imprese. Pertanto, in relazione ai costi concernenti
investimenti in beni strumentali nuovi, fatturati o “ribaltati” alle singole imprese
retiste, sono queste ultime che hanno diritto al credito d’imposta sulla quota
parte del costo di propria competenza. In altri termini, il credito di imposta
verrà applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla
rete:
● in relazione alla quota di costi di competenza del periodo d’imposta alle
stesse direttamente imputati, laddove gli investimenti, effettuati in
esecuzione del programma comune di rete, siano stati posti in essere
da parte del soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo comune
(che agisce in veste di mandatario con rappresentanza delle imprese
aderenti);
● in relazione alla quota di costi a queste “ribaltati”, laddove gli
investimenti siano stati posti in essere da un’impresa della rete o
dall’impresa “capofila” (che operano senza rappresentanza).”

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