Rateizzazione bollette delle imprese: dai
tempi alla documentazione da allegare alla
domanda

Rateizzazione bollette delle imprese: dai
tempi alla documentazione da allegare alla
domanda


di Tommaso Gavi – DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI
Il MIMIT fornisce le istruzioni per la domanda di accesso alla
rateizzazione delle bollette delle imprese. Nel decreto pubblicato in
Gazzetta Ufficiale l’11 aprile, le istruzioni sui tempi e sulla
documentazione da allegare alla richiesta
Il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, che stabilisce le
modalità per la rateizzazione delle bollette per le imprese, è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale ieri, 11 aprile 2023.
Il testo fornisce le istruzioni da seguire per avere accesso alla misura stabilita
dal decreto Aiuti quater.
L’intervento, che passa alla fase operativa, permette di pagare con un minimo
di 12 e un massimo di 36 rate mensili l’aumento delle bollette di luce e gas per
i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro la
scadenza del 30 settembre 2023.
La misura è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta relativi ai bonus
energia per le imprese.
Nel decreto del MIMIT viene riportata la documentazione da presentare per
avere accesso alla misura.
Rateizzazione bollette delle imprese: i requisiti per l’accesso
all’agevolazione
Con il decreto dello scorso 3 marzo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri,
11 aprile 2023, il MIMIT fornisce le istruzioni per l’accesso alla rateizzazione
delle bollette di luce e gas per le imprese.
La misura è prevista dall’art. 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,
ovvero il decreto Aiuti quater.
Il decreto prevede la possibilità di versare l’aumento delle bollette di luce e
gas, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati
entro la scadenza del 30 settembre 2023, seguendo un piano di rateizzazione
che prevede un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.
L’incremento dei costi deve essere valutato sulla base all’importo medio
contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il
31 dicembre 2021.
Per la rateizzazione è prevista la garanzia SACE al 90 per cento. L’impresa
decade dall’agevolazione se nel caso di mancato pagamento di due rate,
anche se le stesse non sono consecutive.
Bisogna fare particolare attenzione ai requisiti che permettono l’accesso
all’agevolazione: la rateizzazione è infatti alternativa ai bonus energia per il
periodo compreso tra i mesi di ottobre e dicembre del 2022. In altre parole, chi
ha beneficiato dei crediti d’imposta non può richiedere il pagamento a rate.
Devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
● l’impresa non deve aver approvato la distribuzione di dividendi o il
riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al
riconoscimento della rateizzazione per la stessa impresa o per le altre
imprese con sede in Italia parte dello stesso gruppo (se al momento
della richiesta le operazioni di distribuzione o riacquisto sono già
avvenute l’impegno vale per i 12 mesi successivi);
● l’azienda deve impegnarsi a gestire i livelli occupazionali attraverso
accordi sindacali e a non trasferire le produzioni al di fuori dall’UE.
Rateizzazione bollette delle imprese: come presentare la domanda
La richiesta del piano di rateizzazione della componente delle bollette delle
imprese deve essere presentata direttamente al proprio gestore energetico.
La presentazione della richiesta deve avvenire entro 15 giorni dall’emissione
della bolletta. Nel caso di bollette già emesse, il periodo decorre dalla data di
pubblicazione del decreto del MIMIT in Gazzetta Ufficiale, ovvero l’11 aprile
2023.
L’istanza deve essere inviata tramite posta elettronica certificata o con altre
modalità tracciate, individuate dal fornitore.
Qualora l’impresa abbia effettuato un cambio di fornitore, tra il periodo di
riferimento e quello di richiesta della rateizzazione, la verifica dell’importo
medio contabilizzato del periodo di riferimento sarà compito del nuovo
fornitore.
Dovranno quindi essere forniti i dati dai precedenti fornitori ai quali il nuovo
fornitore è subentrato. L’impresa deve allegare alla richiesta una copia delle
bollette del periodo di riferimento.
Alla richiesta deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:
● una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a
stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato
accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’art. 3 del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
● una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della
bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro cinque
giorni dall’accoglimento dell’istanza.
Rateizzazione bollette delle imprese: i tempi dell’agevolazione
Dopo la presentazione della domanda, entro 30 giorni il fornitore di energia
deve proporre all’impresa un piano di rateizzazione delle bollette.
Tale piano deve riportare gli importi dovuti e il tasso di interesse applicato, che
non può superare il saggio di interesse del rendimento dei BTP, buoni del
tesoro pluriennali.
Nel piano deve inoltre essere indicato il numero di rate mensili e le relative
scadenze, da un minimo di 12 a un massimo di 36.
Dovranno inoltre essere fornite le istruzioni per il pagamento delle rate.
A questo punto la palla passa all’impresa, che avrà 10 giorni di tempo a
disposizione per aderire al piano, dopo aver fornito la seguente
documentazione:
● contratto di assicurazione sul credito rateizzato, accompagnato dalla
garanzia SACE;
● attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile.
Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, l’impresa
decade dall’agevolazione.
La stessa dovrà quindi provvedere al pagamento degli importi rimanenti entro
10 giorni. In caso di mancato versamento, il fornitore deve riscuotere la
garanzia secondo le modalità stabilite dal contratto.
Dal momento che l’agevolazione è alternativa ai crediti d’imposta energia,
l’impresa dichiara di non aver fruito di tali bonus, attraverso una dichiarazione
sostitutiva.

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