Definite le disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 233/2021 di conversione in legge del D.L. n. 152/2021 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. In particolare sono evidenziate le misure in favore del settore turistico tra cui: il credito di imposta dell’80% cumulabile con un contributo a fondo perduto, la creazione di una sezione speciale del fondo di garanzia delle PMI, un credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator e l’istituzione di un Fondo rotativo attraverso cui saranno riconosciuti contributi a fondo perduto a sostegno di interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale. E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 la legge n. 233 del 29 dicembre 2021 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Il decreto è suddiviso in cinque titoli. Il Titolo I relativo alle misure urgenti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del PNRR per il 2021, è suddiviso in sei Capi che si occupano dei seguenti settori: Capo I – Turismo, Capo II – Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria, Capo III -Innovazione tecnologica e transizione digitale, Capo IV – Procedure di spesa e controllo parlamentare, Capo V – Zone economiche speciali, Capo VI – Università e ricerca. Il Titolo II relativo alle ulteriori misure urgenti finalizzate all’accelerazione delle iniziative del PNRR, è suddiviso in cinque capi: Capo I – Ambiente, Capo II – Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale, Capo III – Scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari, Capo IV – Servizi digitali e disposizioni in materia di crisi d’impresa, Capo V – Personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile. Il Titolo III relativo alle gestioni commissariali, imprese agricole e sport, è suddiviso in tre capi:
Capo I – Gestioni commissariali e Alitalia,
Capo II – Imprese agricole,
Capo III – Sport. Il Titolo IV relativo agli investimenti e rafforzamento di prevenzione antimafia ha solo il Capo I. Il Titolo V relativo alle abrogazioni e disposizioni finali ha solo il Capo. Nello specifico il provvedimento, individua le misure volte a:
garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza coerentemente con il relativo cronoprogramma di tale Piano;
semplificare e accelerare le procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del Piano;
adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;
introdurre apposite e più incisive misure in tema di sistema di prevenzione antimafia, coesione territoriale, gestioni commissariali, organizzazione della giustizia, sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi. Tra le misure da realizzare nel 2021 vi sono quelle relative al settore turismo che vengono riassunte di seguito. Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit » Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all’80 per cento delle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, per i seguenti interventi: a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica; b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; e) spese per la digitalizzazione. Gli incentivi sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici. Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico Per l’attuazione della linea progettuale «Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di garanzia per le PMI)», Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è istituita una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico. Il Fondo ha una dotazione di:
100 milioni di euro per l’anno 2021,
58 milioni di euro per l’anno 2022,
100 milioni di euro per l’anno 2023;
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, Delle somme disponibili, una riserva del 50 per cento è dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Per i giovani che intendono avviare attività nel settore agrituristico le garanzie sono concesse ai soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni. Alle garanzie concesse si applicano, tra le altre, le seguenti disposizioni: a) la garanzia è concessa a titolo gratuito; b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro; c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499; d) la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale. Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo Per l’attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la legge prevede la concessione di contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025. Sono soggetti beneficiari le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, e strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale. Il contributo diretto alla spesa è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di:
40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Delle somme disponibili, una riserva del 50 per cento è dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator Per l’attuazione della linea progettuale «Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator», Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la legge riconosce, alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, un contributo sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di:
18 milioni di euro per l’anno 2022,
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
60 milioni di euro per l’anno 2025. Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari. Entrata in vigore Il decreto è entrato in vigore il 1 gennaio 2022.