PIANO NAZIONALE DI RESILIENZA …. Definite le disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR

Definite le disposizioni urgenti per
l’attuazione del PNRR

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 233/2021 di conversione in
legge del D.L. n. 152/2021 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose”. In particolare sono evidenziate le misure in favore del
settore turistico tra cui: il credito di imposta dell’80% cumulabile con un
contributo a fondo perduto, la creazione di una sezione speciale del fondo di
garanzia delle PMI, un credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di
viaggio e tour operator e l’istituzione di un Fondo rotativo attraverso cui
saranno riconosciuti contributi a fondo perduto a sostegno di interventi di
riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 la
legge n. 233 del 29 dicembre 2021 di conversione, con modificazioni, del
decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Il decreto è suddiviso in cinque titoli.
Il Titolo I relativo alle misure urgenti finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi del PNRR per il 2021, è suddiviso in sei Capi che si occupano dei
seguenti settori:
Capo I – Turismo,
Capo II – Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria,
Capo III -Innovazione tecnologica e transizione digitale,
Capo IV – Procedure di spesa e controllo parlamentare,
Capo V – Zone economiche speciali,
Capo VI – Università e ricerca.
Il Titolo II relativo alle ulteriori misure urgenti finalizzate all’accelerazione delle
iniziative del PNRR, è suddiviso in cinque capi:
Capo I – Ambiente,
Capo II – Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità
sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione
territoriale,
Capo III – Scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità
dei docenti universitari,
Capo IV – Servizi digitali e disposizioni in materia di crisi d’impresa,
Capo V – Personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e
servizio civile.
Il Titolo III relativo alle gestioni commissariali, imprese agricole e sport, è
suddiviso in tre capi:

  • Capo I – Gestioni commissariali e Alitalia,
  • Capo II – Imprese agricole,
  • Capo III – Sport.
    Il Titolo IV relativo agli investimenti e rafforzamento di prevenzione antimafia
    ha solo il Capo I.
    Il Titolo V relativo alle abrogazioni e disposizioni finali ha solo il Capo.
    Nello specifico il provvedimento, individua le misure volte a:
  • garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale
    di ripresa e resilienza coerentemente con il relativo cronoprogramma di tale
    Piano;
  • semplificare e accelerare le procedure, incluse quelle di spesa, strumentali
    all’attuazione del Piano;
  • adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
    amministrazioni titolari degli interventi;
  • introdurre apposite e più incisive misure in tema di sistema di prevenzione
    antimafia, coesione territoriale, gestioni commissariali, organizzazione della
    giustizia, sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi.
    Tra le misure da realizzare nel 2021 vi sono quelle relative al settore turismo
    che vengono riassunte di seguito.
    Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche
    Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in attuazione della linea
    progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo
    strumento del Tax credit » Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano
    nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto, un contributo, sotto forma di
    credito di imposta, fino all’80 per cento delle spese sostenute a decorrere
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024,
    per i seguenti interventi:
    a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di
    riqualificazione antisismica;
    b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
    d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e
    apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
    e) spese per la digitalizzazione.
    Gli incentivi sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che
    svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle
    imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi
    compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi
    tematici.
    Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
    sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere
    dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza
    applicazione dei limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre
    2000, n. 388, e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
    n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente
    tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
    dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in
    compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero del
    turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
    Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
    Per l’attuazione della linea progettuale «Sostegno alla nascita e al
    consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo
    di garanzia per le PMI)», Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano
    nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell’ambito del Fondo di garanzia per
    le piccole e medie imprese, è istituita una «Sezione Speciale Turismo» per la
    concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono
    attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese
    del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli
    stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, e ai
    giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore
    turistico.
    Il Fondo ha una dotazione di:
  • 100 milioni di euro per l’anno 2021,
  • 58 milioni di euro per l’anno 2022,
  • 100 milioni di euro per l’anno 2023;
  • 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,
    Delle somme disponibili, una riserva del 50 per cento è dedicata agli interventi
    volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.
    Per i giovani che intendono avviare attività nel settore agrituristico le garanzie
    sono concesse ai soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni.
    Alle garanzie concesse si applicano, tra le altre, le seguenti disposizioni:
    a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
    b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di
    euro;
    c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non
    superiore a 499;
    d) la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi
    della disciplina emergenziale.
    Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli
    investimenti di sviluppo nel turismo
    Per l’attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il
    sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento
    4.2.5, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la legge prevede
    la concessione di contributi diretti alla spesa per gli interventi di
    riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di
    importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro
    realizzati entro il 31 dicembre 2025.
    Sono soggetti beneficiari le imprese alberghiere, le strutture che svolgono
    attività agrituristica, e strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del
    comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli
    stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici,
    incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui
    viene esercitata l’attività imprenditoriale.
    Il contributo diretto alla spesa è concedibile nella misura massima del 35 per
    cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di:
  • 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
  • 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
    Delle somme disponibili, una riserva del 50 per cento è dedicata agli interventi
    volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.
    Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di
    viaggio e tour operator
    Per l’attuazione della linea progettuale «Digitalizzazione Agenzie e Tour
    Operator», Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell’ambito del Piano nazionale
    di ripresa e resilienza, la legge riconosce, alle agenzie di viaggi e ai tour
    operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, un contributo sotto forma di
    credito d’imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a
    decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
    dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale fino all’importo
    massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa
    complessivo di:
  • 18 milioni di euro per l’anno 2022,
  • 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
  • 60 milioni di euro per l’anno 2025.
    Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
    sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere
    dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Il
    modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
    telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
    versamento. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di
    successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri
    intermediari finanziari.
    Entrata in vigore
    Il decreto è entrato in vigore il 1 gennaio 2022.

FONTE – IPSOA

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