Nuova Sabatini: contributo maggiorato solo
con specifiche caratteristiche del bene

Nuova Sabatini: contributo maggiorato solo
con specifiche caratteristiche del bene


Definiti anche gli “investimenti green” ammissibili al contributo
di Pietro Mosella
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha aggiornato le FAQ
relative alla misura Beni strumentali (“Nuova Sabatini”), ovvero l’agevolazione
messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con
l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la
competitività del sistema produttivo del Paese.
L’agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing
macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e
hardware, nonché software e tecnologie digitali.
Nello specifico, per quanto concerne le spese per “investimenti 4.0”
ammissibili al contributo al 3,575% annuo, il MIMIT ha dapprima specificato
che, per “investimenti 4.0”, s’intendono gli investimenti in beni materiali nuovi
di fabbrica ed in beni immateriali elencati negli Allegati 6/A e 6/B alla Circolare
n. 410823 del 6 dicembre 2022.
Lo stesso Ministero ha chiarito nelle FAQ gli aspetti riguardanti l’acquisto del
bene con le relative caratteristiche 4.0, necessarie ad ottenere la
maggiorazione del contributo.
Contributo maggiorato e caratteristiche – Nel dettaglio, un rilevante
chiarimento del Ministero, riguarda l’acquisto di un bene materiale elencato
nell’allegato 6/A alla citata Circolare, ovvero se esso sia sufficiente per
ottenere il contributo maggiorato al 3,575% annuo.
Sul punto, infatti, il MIMIT ha specificato che, per ottenere il contributo
maggiorato, i “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi
computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” di cui
all’allegato 6/A, devono – senza eccezioni – essere dotati di tutte e cinque le
seguenti caratteristiche:

  1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC
    (Programmable Logic Controller);
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da
    remoto di istruzioni e/o part program;
  3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con
    la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  4. interfaccia tra uomo e macchina semplici ed intuitive;
  5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute ed igiene del
    lavoro.
    È, altresì, specificato che, le stesse macchine, devono essere dotate anche di
    almeno due delle seguenti caratteristiche:
  6. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  7. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di
    processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di
    processo;
  8. caratteristiche d’integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la
    modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello
    svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
    Il MIMIT ricorda, inoltre, così come previsto ai punti 7.7 e 14.2 della citata
    Circolare che, in caso di agevolazioni concesse per “investimenti 4.0”,
    eventuali spese relative a tale linea d’intervento che non presentino i requisiti
    d’ammissibilità previsti non sono in ogni caso ammissibili a valere sulle altre
    linee d’intervento e non possono, pertanto, comportare un incremento del
    contributo concesso rispettivamente su “investimenti in beni strumentali” e
    “investimenti green”.
    A completamento di quanto sopra chiarito, il MIMIT precisa, inoltre, che non
    possono beneficiare del contributo Sabatini maggiorato al 3,575% annuo i
    beni strumentali non rispondenti alle caratteristiche degli “investimenti 4.0”,
    acquistati dall’impresa allo scopo di creare un macchinario riconducibile alla
    c.d. “Impresa 4.0”.
    Gli investimenti dichiarati in domanda dalla PMI come “investimenti 4.0” –
    spiega il Ministero – se non rientranti negli elenchi di cui agli allegati 6/A (beni
    materiali) e 6/B (beni immateriali) alla Circolare n. 410823 del 6 dicembre
    2022 e se non dotati di tutte le caratteristiche richieste dagli allegati stessi,
    non possono in nessun caso essere ammessi al contributo come “investimenti
    4.0”, né come “investimenti in beni strumentali”.
    Spese per “investimenti green” ammissibili al contributo – Le FAQ in esame,
    hanno chiarito anche quali sono i beni strumentali che rientrano nella
    definizione di “investimenti green”.
    Si tratta di quelli relativi a macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica
    ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, acquistati nell’ambito di
    programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e/o dei
    processi produttivi.
    Per quanto concerne, invece, l’ammissibilità alle agevolazioni degli impianti di
    produzione energetica, quali, ad esempio, impianti fotovoltaici, di
    cogenerazione, minieolico o microgeneratori, il Ministero ha precisato che, gli
    stessi sono ammissibili alle condizioni indicate al punto 7.6 della Circolare n.
    410823 del 6 dicembre 2022. In particolare:
    ● per le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica
    (codice Ateco 35.11), è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di
    produzione di energia;
    ● per le imprese che svolgono attività agricola ai sensi dell’articolo 2135
    del c.c., è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di
    energia da fonti rinnovabili;
    Per le imprese che svolgono attività diverse dalle predette, invece:
    ● non è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di
    energia;
    ● è ammissibile l’acquisto di un impianto di produzione energetica solo se
    facente parte di un più ampio programma d’investimento, organico e
    funzionale, nonché coerente con l’attività dell’impresa e riconducibile ad
    una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali
    applicabili per settore.
    Il MIMIT, infine, precisa che, l’acquisto di un impianto di produzione
    energetica, è considerato ammissibile solo nel caso di beni classificabili
    nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dell’articolo 2424 del
    c.c., non corrispondenti quindi ad impianti infissi al suolo.
    Non sono, pertanto, ammissibili gli impianti ascrivibili in bilancio alla voce
    B.II.1, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti eolici di qualsivoglia entità.
    fonte: FISCALFOCUS TODAY

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