La proroga, o meglio l’allungamento dello stato di emergenza dovuto alla pandemia, ha fatto slittare nuovamente i termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma. Una circolare del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, infatti, stabilisce che le patenti italiane con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 saranno valide fino al 29 giugno 2022.
La medesima nota ministeriale avvia una ricognizione della proroga dei termini, non ancora scaduti, per effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, anche considerando il Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. “Omnibus II”
In allegato lo schema allegato a cui si rimanda, con la raccomandazione di considerare che le proroghe vigenti nel territorio nazionale non coincidono con quelle ancora vigenti nell’Unione Europea o SEE.
Relativamente alle revisioni si ricorda che non sono presenti novità rispetto a quanto indicato precedentemente.
Riepilogando brevemente:
Le patenti italiane con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 saranno valide fino al 29 giugno 2022.
Per guidare negli altri Stati della Ue restano le proroghe già in vigore. Quindi le patenti italiane con scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 saranno valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale; quelle in scadenza tra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020 erano valide fino al 1° luglio 2021; quelle tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 fino a 10 mesi dopo la scadenza normale.
Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:
Per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio la validità degli stessi documenti (CQC) è così prorogata:
Scadenza originaria | Scadenza prorogata |
1° febbraio 2020 –31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 | 1° luglio 2021 (cessato effetto) |
1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
CATEGORIA VEICOLI | MESE DI SCADENZA REVISIONE | PROROGA DELLA SCADENZA |
M, N, O3, O4, T5 | febbraio 2021 | 31 dicembre 2021 |
M, N, O3, O4, T5 | marzo 2021 | 31 gennaio 2022 |
M, N, O3, O4, T5 | aprile 2021 | 28 febbraio 2022 |
M, N, O3, O4, T5 | maggio 2021 | 31 marzo 2022 |
M, N, O3, O4, T5 | giugno 2021 | 30 aprile 2022 |
Le proroghe sono disposte dal Regolamento 2021/267 e quindi sono valide in Italia ed in tutto il territorio UE.
Come già segnalato in precedenza, facciamo notare che non sono prorogate le scadenze dei veicoli L (sinteticamente ciclomotori e motocicli anche con più di 2 ruote) e rimorchi O1 e O2 (rimorchi per il trasporto di attrezzature turistico sportive – TATS – come porta imbarcazioni, carrelli tenda, roulotte e per i rimorchi trasporto cose fino a 750 kg se O1 e 3.500 kg se O2).