LIBERI PROFESSIONISTI – Equo compenso delle prestazioni professionali: da oggi in vigore la nuova disciplina

Equo compenso delle prestazioni professionali:
da oggi in vigore la nuova disciplina


di Serena Pastore
Dal 20 maggio scorso è entrata in vigore la nuova disciplina sull’equo
compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari
categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista,
contenuta nella legge n.49/2023, pubblicata sulla GU n. 104 del 5 maggio

  1. Le norme di nuova introduzione non si applicano alle convenzioni in
    corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina.
    Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso
    proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle
    caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi
    previsti rispettivamente:
    ● per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la
    liquidazione dei compensi per la professione forense (decreto del
    ministero della giustizia n.147/2022 che ha modificato il decreto
    n.55/2014);
    ● per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di
    determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante
    la professione;
    ● per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, da
    decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro
    entro il 19 luglio 2023 (60 giorni dall’entrata in vigore della legge), e
    successivamente da aggiornare con cadenza biennale.
    Ambito applicativo – La disciplina in esame si applica al compenso dei
    professionisti in relazione alle attività professionali che:
    ● hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230
    c.c.;
    ● regolate da convenzioni;
    ● sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro
    controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell’anno precedente
    al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze
    più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni
    di euro.
    Inoltre, l’applicazione della disciplina dell’equo compenso è estesa alle
    prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica
    amministrazione e delle società partecipate dalla p.a.. Invece, sono
    espressamente escluse le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti
    della riscossione.
    Da oggi, è quindi prevista la nullità delle clausole che non prevedono un
    compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali,
    con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d’opera. Tuttavia, la nullità
    delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido
    ed efficace per la restante parte. La nullità opera solo a vantaggio del
    professionista ed è rilevabile d’ufficio.
    L’azione per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la
    rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata,
    può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo in cui
    egli ha la residenza o il domicilio.
    Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ridetermina
    il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della
    differenza tra l’equo compenso così determinato e quanto già versato al
    professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un
    indennizzo in favore del professionista fino al doppio della predetta differenza,
    fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
    Il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista
    decorre dalla cessazione del rapporto con l’impresa o, in caso di pluralità di
    prestazioni rese a seguito di un’unica convenzione e non aventi carattere
    periodico, dal compimento dell’ultima prestazione.
    Inoltre, viene previsto che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare
    disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le
    disposizioni sull’equo compenso.

Equo compenso professionisti: cos’è e
nuove regole 2023
Ecco le nuove regole e le tutele per l’applicazione dell’equo compenso per i
professionisti
La revisione normativa dell’equo compenso delle prestazioni professionali
entra in vigore il 20 maggio 2023, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’equo compenso è un principio che stabilisce che la remunerazione
percepita da un professionista per un servizio reso deve essere
proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro che viene svolto.
In questa guida vi spieghiamo cos’è l’equo compenso, a chi si rivolgono le
nuove regole e cosa prevede la normativa.
COS’È L’EQUO COMPENSO
L’equo compenso è la retribuzione minima che un professionista deve
percepire in base alla qualità e alla quantità del lavoro che ha svolto. In
passato era riservato solo agli avvocati, ma dal 2017 l’equo compenso è
stato allargato ad altre categorie di professionisti e di lavoratori autonomi
come – ad esempio – i consulenti del lavoro, i commercialisti, i medici, gli
psicologi, gli architetti, indipendentemente dal fatto che siano iscritti o meno
a un ordine o albo professionale.
Il principio dell’equo compenso è stato introdotto in Italia con il Decreto
legge numero 148 del 2017, successivamente modificato dalla Legge di
Bilancio 2018 e applicato a tutti i professionisti di cui all’articolo 1 della Legge
22 maggio 2017, n. 81. Dal 2021, il Parlamento ha iniziato una revisione
normativa dell’equo compenso introducendo – tra le altre cose – una serie di
novità necessarie per via dell’entrata in vigore della Riforma Catarbia.
La revisione è stata approvata alla Camera in via definitiva il 12 aprile 2023. Il
testo della norma sull’equo compenso, ovvero la Legge 21 aprile 2023, n. 49
è stata pubblicata sulla Gazzetta Serie Generale n.104 del 05-05-2023.
Entra in vigore il giorno 20 maggio 2023. Vediamo quali sono le nuove regole
introdotte.
NOVITÀ 2023 SULL’EQUO COMPENSO
Il testo del provvedimento sull’equo compenso si compone di 13 articoli e
modifica parzialmente la disciplina sul compenso e rafforza la tutela del
professionista. Analizziamo le novità e le nuove regole che disciplinano l’equo
compenso per i professionisti.
Ecco cosa introduce la nuova normativa:
● amplia la platea di riferimento della norma, sia per quanto riguarda i
professionisti interessati (tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni
non ordinistiche) sia per quanto riguarda la committenza che viene
estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o
fatturano più di 10 milioni di euro;
● disciplina la nullità delle clausole vessatorie, cioè quelle che
prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri.
Annulla anche ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei
rapporti tra professionista e impresa;
● rimette al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo ed
eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo
in favore del professionista;
● ordini e collegi professionali devono adottare disposizioni
deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le
disposizioni sull’equo compenso;
● consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di
convenzione concordati con le rappresentanze professionali,
presumendo che i compensi lì individuati siano equi fino a prova
contraria;
● prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso
emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di
titolo esecutivo;
● disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni
relative al diritto al compenso. Ovvero stabilisce che il termine di
prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre
dalla cessazione del rapporto con l’impresa ovvero, in caso di pluralità
di prestazioni rese a seguito di un’unica convenzione e non aventi
carattere periodico, dal compimento dell’ultima prestazione;
● disciplina la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di
responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento
della prestazione il relativa data di riferimento;
● consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti
attraverso la possibilità di avviare un’azione di classe (class action),
proposta dalle rappresentanze professionali in caso di mancato rispetto
dell’equo compenso;
● istituisce, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio
nazionale sull’equo compenso.
Prima di vedere nel dettaglio quali sono le novità, vediamo chi coinvolge
l’equo compenso, sulla base di quali parametri e come viene calcolato.
A CHI SI APPLICA L’EQUO COMPENSO
L’equo compenso si applica a tutti i liberi professionisti, indipendentemente
dall’iscrizione a ordini, albi o collegi professionali, come identificati dall’articolo
1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
L’equo compenso però – prima dell’attuale riforma – valeva esclusivamente
per i rapporti professionali regolamentati da convenzioni che coinvolgono:
● banche;
● imprese assicurative.
Secondo la nuova normativa, l’applicazione dell’equo compenso si estende
anche ai rapporti professionali regolamentati da convenzioni che coinvolgono:
● società controllate dalle imprese sopra citate, loro mandatari e
imprese con più di 50 dipendenti o con ricavi annui superiori a 1 milione
di euro nell’anno precedente;
● Pubbliche Amministrazioni o società a partecipazione pubblica.
La nuova norma, inoltre, esclude dall’ambito di applicazione dell’equo
compenso:
● le società veicolo di cartolarizzazione;
● gli agenti della riscossione.
Questi ultimi hanno l’obbligo di garantire comunque, all’atto del conferimento
dell’incarico, la pattuizione di compensi adeguati all’importanza dell’opera.
Devono tener conto, in ogni caso, dell’eventuale ripetitività della
prestazione richiesta.
COME SI CALCOLA L’EQUO COMPENSO
L’equo compenso è fissato da vari Decreti Ministeriali che interessano le
diverse categorie professionali.
I Decreti fissano, cioè, determinati parametri che serviranno a calcolare,
poi, l’equo compenso. Ad esempio, l’equo compenso per un avvocato viene
determinato in base ai parametri del Decreto del ministero della Giustizia n.
55 del 10 marzo 2014. La nuova normativa prevede anche che i parametri
che fissano la retribuzione per ogni prestazione devono essere aggiornati
con cadenza biennale.
COME FUNZIONA L’EQUO COMPENSO PER I PROFESSIONISTI
La legge stabilisce come equo compenso la soglia minima al di sotto della
quale un professionista non può essere pagato per una determinata
prestazione. Alla luce della determinazione di questa soglia, vi sono delle
regole da rispettare nel momento in cui il professionista e il cliente
sottoscrivono un contratto.
Bisogna verificare che non vi siano nel contratto delle clausole vessatorie.
Cioè, delle disposizioni contrattuali che creano uno squilibrio a sfavore di una
delle parti coinvolte nel contratto e comportano la non equità del compenso
pattuito tra i due firmatari. Possono essere considerate vessatorie e, perciò,
comportare la nullità del contratto, per esempio, delle clausole che:
● non prevedono un compenso equo e proporzionato all’attività
prestata;
● vietano al libero professionista di chiedere acconti nel corso della
prestazione e, dunque, lo costringono ad anticipare spese;
● prevedono il riconoscimento di un compenso inferiore agli importi
previsti dai parametri in vigore per la liquidazione dei compensi dei
professionisti iscritti a collegi e ordini;
● attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla
quantità e qualità del lavoro svolto.
In questi casi, la normativa specifica che le clausole sono nulle, ma la nullità:
● non travolge l’intero contratto quando riguarda le clausole
contrattuali;
● opera solo a vantaggio del professionista;
● può essere rilevata anche d’ufficio.
Accertato il fatto che il professionista non abbia ricevuto l’equo compenso e
che nel suo contratto vi siano clausole vessatorie, la nuova normativa
approvata dal Parlamento prevede diverse strade d’opposizione per
l’interessato.
COSA ACCADE SE NON SI RISPETTA L’EQUO COMPENSO
Cosa succede se un professionista non riceve quello che viene determinato
dai parametri dei vari Decreti come equo compenso? Secondo le precedenti
leggi in vigore, il professionista poteva appellarsi al giudice del tribunale
ordinario per far valere il suo diritto.
La nuova normativa sull’equo compenso chiarisce però, anche nuove tutele,
ovvero che:
● in caso di clausole vessatorie presenti nel contratto, si può chiedere
l’intervento del giudice ordinario. Il giudice può dichiarare nulle le
clausole vessatorie e determinare il compenso dovuto al
professionista. In tal caso, si condannando il committente a pagare la
differenza tra l’equo compenso stabilito e quanto già versato al
professionista. Il giudice può anche prevedere la condanna al
pagamento di un indennizzo, senza pregiudizio, al diritto al risarcimento
del danno;
● per tutelare i diritti omogenei dei professionisti, può essere prevista una
class action (l’azione di classe), che può essere proposta dal Consiglio
nazionale dell’ordine di appartenenza. Tuttavia, il professionista ha
anche la possibilità di agire individualmente;
● l’ordine professionale può emettere un parere di congruità sul
compenso. Tale parere emesso dall’ordine o dal collegio acquista
l’efficacia di titolo esecutivo per il professionista. Cioè, vale come
documento che accerta il diritto del creditore e in base a quel parere è
possibile iniziare l’esecuzione forzata.
NASCE L’OSSERVATORIO SULL’EQUO COMPENSO
La nuova norma sull’equo compenso prevede la nascita di un organismo di
monitoraggio. Si tratta dell’Osservatorio nazionale sull’equo compenso che ha
i seguenti compiti:
● vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare
proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di
determinazione dell’equo compenso o disciplinano le convenzioni;
● segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle
disposizioni sull’equo compenso;
● presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di
vigilanza.
L’osservatorio, nominato per 3 anni con decreto del Ministro della giustizia,
dovrà essere composto da:
● un rappresentante designato dal Ministero del lavoro;
● un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini
professionali;
● due rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo
economico tra le associazioni professionali.
Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone,
rimborso spese o altro emolumento.
IL TESTO DELLA LEGGE SULL’EQUO COMPENSO
Mettiamo a vostra disposizione il testo definitivo della Legge 21 aprile 2023,
n. 49 (Pdf 69 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Serie Generale n.104 del
05-05-2023. Precisiamo che l’approvazione in via definitiva in Parlamento è
avvenuta il 12 aprile 2023. La legge è entrata in vigore a partire dal 20
maggio 2023, ossia 15 giorni dopo la sua pubblicazione in GU.
RIFERIMENTI NORMATIVI
● Legge 21 aprile 2023, n. 49 (Pdf 69 Kb) pubblicata in Gazzetta Serie
Generale n.104 del 05-05-2023;
● Decreto legge numero 148 del 2017 – Testo coordinato (Pdf 472 Kb);
● Legge di Bilancio 2018 (Pdf 638 Kb);
● Legge 22 maggio 2017, n. 81 (Pdf 122 Kb).

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