Dopo l’approvazione in via definitiva della Legge di Bilancio 2022 sono attuative le nuove disposizioni in materia di previdenza in vigore dal 1 Gennaio 2022. Ecco una breve sintesi elaborata dal nostro Patronato Inapa.
PENSIONE QUOTA 102
Il comma 87 introduce il trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso dell’anno 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni.
La disposizione integra la disciplina del trattamento di pensione anticipata “Quota 100”; di conseguenza tutte le disposizioni applicabili a pensione “Quota 100” sono direttamente applicabili anche a “Quota 102”.
Per il personale scolastico e il personale AFAM la decorrenza è fissata rispettivamente all’inizio dell’anno scolastico o accademico, con conseguimento dei requisiti entro il 31 Dicembre. Gli stessi devono presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28/02/2022.
Come di consueto le modalità di presentazione dell’Istanza dovranno essere stabilite dal MIUR.
PROROGA APE SOCIALE
I commi dal 91 al 93 del DDL stabiliscono la proroga al 31/12/2022 dell’APE sociale con ampliamento della platea dei lavoratori occupati in mansioni gravose e con riduzione del requisito di contribuzione dai 36 anni di contributi ai 32 anni di contributi per i soli operai edili e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.
PROROGA OPZIONE DONNA
Il comma 94 reca disposizioni per l’accesso a pensione in regime sperimentale per le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti previsti entro il 31/12/2021.
Possono ottenere la pensione anticipata con il sistema contributivo in presenza di 35 anni di contribuzione e di 58 anni di età anagrafica se lavoratrici dipendenti o 59 anni di età se lavoratrici autonome a condizione che ambedue i requisiti siano perfezionati entro il 31/12/2021.
Sono confermate le disposizioni per le dipendenti del Comparto scuola con possibilità di presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28/02/2022 per i pensionamenti con decorrenza 1 Settembre 2022 secondo le disposizioni che saranno fornite dal MIUR.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI
Con i commi 221 e 222 vengono apportate modifiche in materia di NASPI:
DISPOSIZIONI IN FAVORE ALLA FAMIGLIA
Congedo di Paternità
La legge di Bilancio rende strutturale il Congedo obbligatorio di paternità per i lavoratori dipendenti del settore privato con la durata di 10 giorni e deve essere goduto entro i 5 mesi dalla nascita del figlio/a.
Sostegno in caso di maternità
Questo comma riconosce a determinate lavoratrici, l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire alla fine del periodo di maternità a condizione che le stesse abbiano dichiarato un reddito inferiore a 8.145 Euro nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità.