LAVORO – Naspi precari 2023: quali sono i requisiti per ottenere l’indennità di disoccupazione INPS?

Naspi precari 2023: quali sono i requisiti
per ottenere l’indennità di disoccupazione
INPS?


I requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione 2023 Naspi
erogata dall’Inps sono due: chi può presentare la domanda.
di Claudia Scalia
Tra i destinatari dell’indennità di disoccupazione NASpI 2023 ci sono i
lavoratori dipendenti a tempo determinato nella scuola. Molti di loro hanno il
contratto in scadenza il prossimo mese di giugno. Questi potranno presentare
la domanda per il sussidio di disoccupazione Naspi, se sono in possesso dei
requisiti richiesti. Quali sono i requisiti? Quali sono le novità introdotte
quest’anno? Iniziamo col vedere i requisiti richiesti per poter accedere
all’indennità.
Requisiti Naspi 2023 precari
Nel 2022 sono stati modificati i requisiti Naspi con la Legge di Bilancio. E’
stato eliminato il requisito delle 30 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi che
precedono la perdita del lavoro. Per accedere all’indennità di
disoccupazione NASpI 2023, i precari della scuola devono possedere i
seguenti requisiti:
● Stato di disoccupazione – Si considera disoccupato chi è privo di
impiego e abbia perduto involontariamente la propria occupazione e
che dichiara in forma telematica al portale nazionale delle politiche
del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di
attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del
lavoro concordate con il centro per l’impiego (DID). Nei 15 giorni
successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve
recarsi presso il centro per l’impiego per la stipula del patto di
servizio personalizzato.
● Requisito contributivo – occorrono almeno 13 settimane di
contribuzione negli ultimi 4 anni precedenti l’inizio del periodo di
disoccupazione.
Lo stato di disoccupazione
Dato che lo stato di disoccupazione deve essere involontario, vengono
esclusi dalla Naspi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di
dimissioni o di risoluzione consensuale. Ma vi sono alcune eccezioni, ovvero:

  1. dimissioni per giusta causa, indotte da comportamenti altrui che
    rendono improseguibile il rapporto di lavoro (circ. n. 163 del
    20.10.2003)
  2. dimissioni durante il periodo tutelato di maternità, ovvero a partire da
    300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento
    del primo anno di vita del bambino;
  3. risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché nell’ambito
    della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del
    lavoro secondo le modalità di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966,
    n. 604 come sostituito dall’articolo 1, comma 40, legge 92/2012;
  4. risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di
    trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50
    Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i
    mezzi pubblici in 80 minuti o più;
  5. licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;
  6. licenziamento disciplinare.

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