LAVORO – Busta paga, l’Inps ufficializza l’aumento di stipendio: istruzioni per dipendenti e datori di lavoro

Busta paga, l’Inps ufficializza l’aumento di
stipendio: istruzioni per dipendenti e datori di
lavoro


di Simone Micocci
Aumento di stipendio, da ottobre il bonus busta paga riconosciuto dal
decreto Aiuti bis: sale al 2% lo sgravio contributivo, vantaggi sulla
retribuzione netta.
Busta paga, via libera all’aumento di stipendio: l’Inps ha pubblicato un
messaggio – il n. 3499/2022 – in cui fornisce le istruzioni per l’applicazione
dello sgravio contributivo al 2% per il periodo che va da luglio a dicembre
2022.
Anche se con decorrenza da luglio 2022, tale sgravio contributivo – che
comporterà un buon risparmio sullo stipendio netto – potrebbe essere
applicato a partire dal mese di ottobre.
Ricordiamo che stiamo parlando dello sgravio contributivo che riduce, per il
solo 2022, la quota parte di contributi dovuti dal lavoratore dipendente; tale
aliquota, in realtà, era già stata ridotta dello 0,8% dall’ultima legge di Bilancio,
salvo poi intervenire con il decreto Aiuti bis (dl n. 115/2022) che all’articolo 20
lo porta al 2% per il secondo semestre dell’anno.
Grazie alla riduzione della quota contributiva dovuta dal lavoratore
dipendente, lo stipendio netto aumenta a parità di lordo: in busta paga, quindi,
ci sono più soldi, ma senza un maggiore esborso da parte dell’azienda.
Per rendere operativo lo sgravio contributivo del 2% serviva il via libera
dell’Inps, che puntualmente è arrivato con il messaggio 3499/2022, nel quale i
datori di lavoro che devono ancora applicarlo trovano tutte le istruzioni per
farlo.
Cos’è lo sgravio contributivo e quali conseguenze in busta paga
Due sono le trattenute che vengono effettuate solitamente dallo stipendio
lordo: una di tipo fiscale e l’altra contributiva. Da una parte l’Irpef con le
relative addizionali, dall’altra i contributi da versare all’Inps.
Nel dettaglio, l’aliquota di contributi che grava sul lavoratore dipendente è pari
solitamente al 9,19% dello stipendio lordo: tuttavia, grazie alla riduzione del
cuneo fiscale apportata nel 2022, questa è scesa prima all’8,39% per il
periodo che va da gennaio a giugno e poi al 7,19% da luglio a dicembre.
Il vantaggio per il lavoratore è consistente e dipende dall’importo dello
stipendio: ad esempio, su una busta paga di 1.000 euro c’è un risparmio, che
si riversa sull’importo netto, di 8 euro al mese nel primo semestre e di 20 euro
nel secondo. Complessivamente, quindi, nel 2022 vi è un risparmio di 168
euro.
Maggiori i vantaggi sugli stipendi da 2.000 euro: 16 euro nei primi sei mesi,
poi 40 euro, a fronte di un aumento complessivo di 336 euro. Importi a cui va
aggiunto anche il risparmio della tredicesima mensilità, in quanto anche la
gratifica natalizia beneficerà del suddetto sgravio al 2%.
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Va detto, però, che possono godere di tale sgravio solamente coloro che
hanno una busta paga, lorda, non superiore a 2.692 euro, che proiettato su
tredici mensilità equivale a dire che a poterne beneficiare sono solo coloro che
hanno un reddito da lavoro dipendente inferiore a 35 mila euro l’anno.
Sgravio contributivo 2%: le istruzioni dell’Inps
Tutti i chiarimenti riguardanti l’applicazione dello sgravio contributivo al 2%
sono indicati nel messaggio Inps 399/2022. I datori di lavoro vengono
dunque informati della necessità di portare lo sgravio contributivo fino a ora
applicato, pari allo 0,8%, al 2%, con l’aliquota contributiva che dunque si
riduce al 7,19% negli ultimi mesi dell’anno. Informazioni che valgono
solamente per i datori di lavoro del settore privato, visto che per i
dipendenti pubblici è già intervenuta NoiPa sul tema.
A tal proposito, viene specificato che la fruizione dell’esonero nella nuova
misura del 2% andrà esposta nelle denunce contributive a partire dal flusso
di competenza di ottobre 2022.
Inoltre, nelle denunce di ottobre, novembre e dicembre 2022 bisognerà
esporre la fruizione piena dell’esonero al 2% per le mensilità di luglio,
agosto e settembre. Dunque, per coloro che non l’hanno ancora applicato
in busta paga bisognerà partire da ottobre, e negli ultimi tre mesi dell’anno
bisognerà anche riconoscere gli arretrati per il periodo precedente che va
dunque da luglio a settembre 2022.
E qualora nel contempo ci fossero dei datori di lavoro che hanno già
riconosciuto lo sgravio ma che nel frattempo hanno sospeso o cessato
l’attività, per fruire dell’esonero dovranno avvalersi della procedura delle
regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
Sgravio contributivo: le precisazioni dell’Istituto
Con il suddetto messaggio l’Inps coglie l’occasione anche per fornire dei
piccoli chiarimenti:
● viene confermata la fruizione dello sgravio anche sulla tredicesima, a
patto che l’importo della stessa non risulti superiore a 2.692 euro
(lordi). Nel caso di tredicesima pagata mensilmente in busta paga,
invece, l’importo da non superare per fruire dello sgravio è di 224
euro. Inoltre, nel caso di cessazione o assunzione del lavoratore nel
corso dell’anno 2022, il massimale dei ratei di tredicesima va
riproporzionato moltiplicando l’importo di 224 euro per il numero di
mensilità maturate alla data della cessazione;
● per quanto riguarda la quattordicesima, laddove prevista, l’esonero
spetta solo le l’importo della stessa sommato alla retribuzione
imponibile del mese di riferimento, non eccede complessivamente i
2.962 euro;
● non spetta alcuno sgravio per i rapporti di lavoro cessati entro il 31
dicembre 2021, nemmeno per l’erogazione delle competenze di fine
rapporto;
● viene inoltre specificato che in presenza di più denunce individuali
per lo stesso lavoratore, ad esempio per comunicare la
trasformazione da tempo pieno a parziale, il massimale di 2.692 euro
dovrà tener conto della complessiva retribuzione maturata in quello
specifico mese.
Infine, per chi ha due lavori lo sgravio si applica autonomamente su
entrambi, ma solo per quei rapporti di lavoro la cui retribuzione lorda non
supera i 2.692 euro. Ricordiamo poi che tale bonus è compatibile con il
nuovo sgravio del 50% riconosciuto alle lavoratrici che nel 2022 fanno
ritorno da un periodo di maternità.
Allegato: INPS_Messaggio n° 3499 del 26-09-2022


fonte: MONEY

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