Lavoro autonomo occasionale: gli ultimi chiarimenti per il non profit da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

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Lavoro autonomo occasionale: gli ultimi
chiarimenti per il non profit

Secondo il chiarimento dell’Ispettorato del Lavoro sono esclusi dall’obbligo di
comunicazione gli enti che non svolgono attività commerciale. Ecco una serie
di istruzioni d’uso per le organizzazioni dalle attività svolte alla tempistica, fino
alle eventuali sanzioni

di Chiara Borghisani*

Il decreto fiscale (decreto legge 146 del 2021) ha introdotto l’obbligo, a carico
dei committenti, di comunicare preventivamente l’avvio di prestazioni di lavoro
autonomo occasionale all’Ispettorato territoriale del lavoro. La disposizione si
inserisce in un quadro di disposizioni volte a prevenire l’utilizzo di lavoratori in
nero nei luoghi di lavoro. Il tema è stato brevemente illustrato nell’articolo
“Lavoro autonomo occasionale: la comunicazione entro il 18 gennaio”.
Per cogliere meglio la portata dell’obbligo introdotto è necessario capire
anzitutto a chi è rivolto, quali tipi di prestazioni sono assoggettate all’obbligo in
parola e le modalità con le quali è possibile assolverlo.
Con la nota congiunta n. 29 dell’11 gennaio 2022, l’Ispettorato nazionale del
lavoro e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali hanno fornito le prime
indicazioni in merito alle modalità operative per effettuare la comunicazione
preventiva per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale. L’ulteriore nota
congiunta n. 109 del 27 gennaio 2022 ha disposto importanti ed auspicati
chiarimenti in merito ai soggetti obbligati, con particolare riferimento agli enti
non profit.
Chi è soggetto all’obbligo
L’obbligo di comunicazione preventiva a carico dei committenti riguarda i soli
committenti che operano in qualità di imprenditori.
La nozione di “imprenditore” è stata, come detto, ulteriormente chiarita da
ultimo dalla nota del 27 gennaio 2022, a firma congiunta dell’ufficio legislativo
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale e dell’Ispettorato nazionale
del lavoro, la quale è organizzata sotto forma di domanda e risposta.
Con la Faq numero 1 è stato precisato che gli enti del Terzo settore (Ets) che
svolgono solamente attività non commerciale (e che quindi operano con il solo
codice fiscale) non devono adempiere all’obbligo di comunicazione in quanto
non sono considerati “imprenditori”. Nonostante la Faq ministeriale si riferisca
nello specifico agli Ets, la stessa considerazione vale anche per gli altri enti
non profit (associazioni, fondazioni, comitati), che non siano enti del Terzo
settore ma che parimenti non svolgano alcun tipo di attività commerciale.
La nota quindi distingue tra:
● gli enti non profit che svolgono esclusivamente attività non
commerciali (con solo codice fiscale), i quali non devono inviare la
comunicazione preventiva in relazione alle attività di lavoro autonomo;
● gli enti non profit che svolgono anche attività commerciali, in via
esclusiva, prevalente o anche solamente marginale rispetto a quelle
istituzionali: in tali situazioni l’obbligo di comunicazione scatta solo
“con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati
nell’attività imprenditoriale”. Provando a fare un esempio: se
un’associazione organizza un corso di formazione rivolto a terzi a
pagamento e il docente è inquadrato come lavoratore autonomo
occasionale, l’ente avrà l’obbligo di comunicare all’Ispettorato
territoriale del lavoro l’avvio della prestazione poiché la stessa si
inserisce in un’attività di tipo commerciale; qualora lo stesso corso,
tenuto dallo stesso soggetto, fosse invece svolto in maniera gratuita e
senza quindi chiedere nulla ai partecipanti, in quel caso non vi
sarebbe l’obbligo per l’ente di comunicare l’avvio della prestazione
occasionale.
Si potrà quindi realizzare la fattispecie per cui in capo a un medesimo ente
potranno coesistere lavoratori occasionali per i quali è stata fatta la
comunicazione preventiva, e lavoratori per i quali non è stata fatta poiché
impiegati nell’attività non commerciale.
Quale attività
La nota fa riferimento alle attività rese da lavoratori autonomi occasionali,
inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 del Codice civile, ed in
particolare colui che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o
un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente”.
La prestazione di lavoro autonomo, per rientrare tra quelle di tipo occasionale,
richiede il rispetto di alcuni requisiti legati alla modalità di svolgimento della
prestazione:

  1. Mancanza di continuità e abitualità della prestazione: la definizione di
    abitualità, non essendo stata chiaramente definita dal Ministero, può
    essere identificata come un’attività duratura nel tempo, che possa fare
    presumere non ad un’attività sporadica ma prolungata nel tempo. In
    ogni caso, occorre fare una valutazione ad hoc caso per caso;
  2. Mancanza di coordinamento della prestazione: affinché vi sia
    coordinamento occorre che l’attività sia svolta all’interno dell’azienda o
    nell’ambito del ciclo produttivo del committente.
    Qualora la prestazione occasionale perda e/o risultino assenti i suoi requisiti,
    troveranno applicazione le discipline riguardanti o il lavoro dipendente,
    qualora sia presente l’elemento della coordinazione, oppure il lavoro
    autonomo (con partita Iva), per più prestazioni autonome abituali.
    La collaborazione occasionale è annoverata, ai fini fiscali, tra i redditi diversi
    (art. 67, comma 1, lett. l) del Tuir) da assoggettarsi a ritenuta a titolo di
    acconto del 20%.
    In linea generale non è previsto alcun limite al compenso; tuttavia, al
    superamento di un reddito annuo pari a 5.000 euro, scatta l’obbligo di
    iscrizione alla gestione separata Inps secondo quanto previsto dalla legge
    335/1995.
    Al lavoratore occasionale si applicano tutte le tutele previste dal decreto
    legislativo 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Agli stessi non si
    applica la normativa assistenziale Inail prevista dal dpr 1124/65.
    Restano quindi escluse dall’obbligo:
    ● le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle
    etero-organizzate di cui all’art. 2, c.1, del decreto legislativo 81/2015,
    già soggette a Uilav;
    ● i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del decreto
    legge 50/2017 (cosiddetti ex voucher) già soggetti a precise
    comunicazioni operative;
    ● le professioni intellettuali, in quanto oggetto dell’apposita disciplina
    contenuta nell’art. 2229 del Codice civile ed in genere tutte le attività
    autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva;
    se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella
    esercitata in regime Iva, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione
    della disciplina in esame;
    ● rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale.
    Tempistiche e modalità di invio della comunicazione
    Come indicato nell’articolo “Lavoro autonomo occasionale: la comunicazione
    entro il 18 gennaio”, vi era tempo fino al 18 gennaio 2022 per sanare alcune
    situazioni pregresse.
    Per le collaborazioni attivate a partire dal 12 gennaio 2022, la comunicazione
    all’Ispettorato territoriale del lavoro va inviata prima dell’avvio della
    collaborazione con le modalità di seguito indicate.
    Dal punto di vista delle modalità, la norma stessa prevede che la
    comunicazione sia effettuata mediante Sms o posta elettronica, rinviando alle
    specifiche regole previste per i lavoratori intermittenti dell’art. 15, comma 3,
    del decreto legislativo 81/2015.
    In attesa che il Ministero aggiorni/integri gli applicativi in uso, al fine di
    consentire una semplificazione degli adempimenti, la comunicazione andrà
    inviata a mezzo mail ordinaria (non certificata) all’indirizzo di posta elettronica
    messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (in calce alla nota
    dell’11 gennaio).
    L’ispettorato territoriale competente (cioè quello a cui inviare la mail) è “quello
    del luogo dove si svolge la prestazione” e non è pertanto legato né alla
    residenza del prestatore, né a quella del committente.
    Contenuto
    La comunicazione, integrata nel testo della mail, dovrà contenere
    necessariamente (requisiti minimi):
    ● i dati del committente e del prestatore;
    ● il luogo della prestazione (che rileva ai fini dell’individuazione
    dell’Ispettorato competente);
    ● una sintetica descrizione dell’attività;
    ● la data di inizio della prestazione e il presumibile arco temporale entro
    il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio,
    1 giorno, 1 settimana, 1 mese). Nel caso in cui l’opera o il servizio non
    sia compiuto entro l’arco temporale indicato, sarà necessario
    effettuare una nuova comunicazione;
    ● l’ammontare del compenso, qualora risulti definito al momento del
    conferimento dell’incarico.
    Una comunicazione già trasmessa potrà sempre essere annullata o i dati
    indicati modificati in qualunque momento purché antecedente all’inizio della
    prestazione.
    In assenza di uno o più dei requisiti minimi indicati, la comunicazione sarà
    considerata omessa. In ogni caso, eventuali errori formali e non sostanziali,
    cioè che consentano comunque di individuare le parti del rapporto
    (committente e prestatore), la data e il luogo di svolgimento della prestazione
    non inficiano la trasmissione della stessa entro i termini e pertanto la
    comunicazione si ritiene non omessa.
    È fatto obbligo ai committenti di conservare copia della comunicazione inviata,
    poiché non trasmessa a mezzo Pec ma per mail ordinaria, che dovrà essere
    esibita in caso di accesso da parte del personale ispettivo.
    Sanzioni
    In caso di omessa o ritardata comunicazione viene applicata una sanzione
    amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore
    autonomo occasionale per il quale non si è provveduto alla comunicazione
    prima dell’instaurarsi del rapporto di collaborazione.
    Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si
    protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che
    si sia provveduto ad effettuare una nuova comunicazione.
    È prevista anche la sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso in cui vi
    sia un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori
    presenti sul luogo di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, senza
    preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (ai fini del
    conteggio risultano compresi anche i lavoratori autonomi occasionali oggetto
    del presente contributo).
    *Dottore commercialista esperta di fiscalità di enti non profit

FONTE – CANTIERE TERZO

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