LAVORO – Agevolazioni assunzioni in apprendistato 2022: a chi spettano, cosa sapere

Agevolazioni assunzioni in apprendistato
2022: a chi spettano, cosa sapere

Tutte le informazioni sullo sgravio contributivo previsto per i datori di lavoro di
piccole imprese che assumono giovani apprendisti
I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 9 lavoratori hanno
diritto ad agevolazioni contributive per assunzioni con contratti di
apprendistato di primo livello.
Chi assume apprendisti può beneficiare, infatti, di uno sgravio totale dei
contributi per i primi tre anni di contratto. La Legge di Bilancio ha
prorogato l’incentivo anche nel 2022.
Ecco nel dettaglio come funzionano le agevolazioni per le assunzioni in
apprendistato, a chi si applica la decontribuzione agevolata e quali requisiti
sono richiesti.
AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI APPRENDISTATO 2022
Grazie alla Legge di Bilancio 2022, anche quest’anno i datori di lavoro delle
piccole imprese fino a 9 dipendenti che scelgono il contratto di apprendistato
di primo livello per le assunzioni di giovani possono beneficiare di uno
sgravio del 100% sul pagamento dei contributi per i primi 3 anni di
contratto. La decontribuzione totale è applicata per le assunzioni effettuate nel
2022.
Per gli anni successivi al terzo, è confermata l’aliquota contributiva del 10%.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, invece, pari al 5,84%
della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. Un
discorso a parte meritano le ore di formazione all’esterno della sede
aziendale. In questo caso non sussistono obblighi contributivi. Per queste
ore, pertanto, il datore di lavoro non deve corrispondere alcuna retribuzione,
poiché i contributi dovuti per gli apprendisti devono essere calcolati solo sulle
retribuzioni effettivamente corrisposte.
L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA
L’agevolazione per chi assume in apprendistato è stata introdotta dalla Legge
di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019 n. 160). L’esonero contributivo è
stato quindi prorogato anche per il 2021 dal comma 12 dell’articolo 15-bis del
Decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il comma 645 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha stabilito poi la proroga nel 2022. Il bonus
per le aziende che assumono in apprendistato rientra nel pacchetto di
agevolazioni messe a disposizione delle imprese dal Governo per il 2022. Per
conoscere tutti gli altri incentivi disponibili, ti invitiamo a leggere il nostro
approfondimento.
La misura è gestita dall’INPS. Vediamo a chi spettano le agevolazioni per
assunzioni in apprendistato e cosa sapere.
REQUISITI
Per beneficiare dello sgravio contributivo per le assunzioni con contratti di
apprendistato è necessaria la sussistenza di entrambi i seguenti requisiti:
● le assunzioni devono essere finalizzate al conseguimento della
qualifica, del diploma professionale, del diploma di istruzione
secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica
superiore;
● i datori di lavoro devono avere alle proprie dipendenze un numero di
addetti pari o inferiore a nove;
● le assunzioni con contratto di apprendistato devono essere effettuate
nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2022 e il 31 Dicembre 2022;
● il datore di lavoro deve possedere il documento unico di regolarità
contributiva (DURC) ed è tenuto, inoltre, a rispettare
– le norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di
legge;
– gli accordi e contratti collettivi nazionali e quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.
Sono esclusi dall’applicazione dello sgravio contributivo i datori di lavoro che
violano le disposizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n.
150/2015.
COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Le agevolazioni per le assunzioni in apprendistato prevedono che
l’assunzione sia effettuata, appunto, con la particolare formula contrattuale
dell’apprendistato. Nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, all’articolo
41, si legge che l’apprendistato è “un contratto di lavoro a tempo
indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.
Le tipologie di apprendistato previste sono le seguenti:

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
    istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
    tecnica superiore;
  2. apprendistato professionalizzante;
  3. apprendistato di alta formazione e ricerca.
    Le agevolazioni sull’esonero contributivo per le assunzioni di apprendisti
    riguardano, nello specifico, la prima tipologia, cioè l’apprendistato di primo
    livello.
    COME FUNZIONA L’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
    Il contratto di apprendistato di primo livello è disciplinato dall’articolo 43 del
    decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81. Sono ricondotti a questa forma
    contrattuale sia i percorsi di istruzione e formazione per la qualifica e il
    diploma professionale sia quelli di istruzione secondaria superiore sia,
    infine, quelli di specializzazione tecnica superiore.
    Possono essere assunti con tale contratto i giovani apprendisti con un’età
    minima di 15 anni compiuti e un’età massima di 25 anni compiuti. Le
    assunzioni possono interessare tutti i settori di attività, pubblici e privati, e la
    durata del contratto non può superare i 3 anni oppure i 4, nel caso di
    diploma professionale quadriennale, salvo varie eccezioni per cui rimandiamo
    alla lettura del decreto legislativo sopra citato.
    TUTELE PER GLI APPRENDISTI
    I giovani lavoratori assunti con contratto di apprendistato beneficiano delle
    seguenti tutele assicurative obbligatorie:
    ● IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
    ● assegno per il nucleo familiare;
    ● assicurazione contro le malattie;
    ● maternità;
    ● assicurazione sociale per l’impiego (ASpI);
    ● assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
    (INAIL).
    COSA SUCCEDE DOPO LA SCADENZA DEL CONTRATTO DI
    APPRENDISTATO?
    L’articolo 42 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 risponde a questa
    domanda. Infatti, al termine del periodo di apprendistato, le parti possono
    recedere liberamente dal contratto, con preavviso. Qualora non si verifichi il
    recesso, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a
    tempo indeterminato.
    C’è, poi, un’ulteriore possibilità. Dopo aver conseguito la qualifica o il diploma
    di istruzione professionale o il diploma di scuola secondaria superiore e per
    ottenere la “qualificazione professionale ai fini contrattuali” è possibile, infatti,
    la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante.
    Questa forma contrattuale può essere stipulata a partire dai 18 anni e fino ai
    29 anni. A decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro viene
    applicato lo specifico regime contributivo previsto per le assunzioni in
    apprendistato professionalizzante.
    RIFERIMENTI NORMATIVI
    CIRCOLARE INPS n. 87 (Pdf 231Kb) del 18-06-2021.
    DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n.81 (Pdf 290Kb).
    LEGGE DI BILANCIO 2020 (Pdf 2Mb) – legge 27 dicembre 2019 n. 160.
    DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 (Pdf 144Kb).
    LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176 (Pdf 249Kb)

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