INPS – Sisma Centro Italia: esonero contributivo anche per il 2023

Sisma Centro Italia: esonero contributivo
anche per il 2023


di Salvatore Cortese
Con il Messaggio n. 389/2023 del 25 gennaio, l’Inps, sulla base di quanto
previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 746, della legge n.
197/2022), ha reso noto che l’esonero contributivo a favore dei Comuni del
Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi del 2016 è riconosciuto anche per il
periodo di imposta 2023.
Giova, infatti, ricordare che l’articolo 46, comma 2, lettera d), del D.L. n.
50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, ha previsto
l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con
esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei
datori di lavoro, a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i
Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fare data dal 24 agosto
2016.
Originariamente circoscritta ai periodi di imposta 2017 e 2018, l’agevolazione
è stata successivamente estesa ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e
2022.
Ebbene, per effetto dell’articolo 1, comma 746, della legge n. 197/2022, che
ha ulteriormente modificato il dettato dell’articolo 46 del decreto-legge n.
50/2017, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali,
in presenza dei presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al
raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa, è
riconosciuto anche per il periodo di imposta 2023.
Per completezza d’informazione, l’Istituto ricorda, infine, che le agevolazioni in
trattazione possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da
effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
(ENTRATEL e FISCONLINE).
A tale proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”,
delle agevolazioni previste dall’articolo 46 in commento, l’Agenzia delle
Entrate ha istituito, a oggi, i seguenti codici tributo:
● “Z148”,
● “Z149”,
● “Z150”,
● “Z162”,
● “Z164”
● “Z165”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.