INPS – Proroga cassa integrazione imprese strategiche, domanda con causale COVID – DL 4/2022: istruzioni INPS

Proroga cassa integrazione imprese
strategiche, domanda con causale COVID
DL 4/2022: istruzioni INPS

di Rosy D’Elia – LEGGI E PRASSI

Proroga cassa integrazione imprese strategiche: domanda con causale
COVID DL 4/2022 per periodi di riduzione o sospensione delle attività
fino al 31 marzo. Le istruzioni INPS per presentare istanza di accesso
alle 26 settimane previste dal Decreto Sostegni ter nel messaggio
numero 816 del 18 febbraio 2022
Il Decreto Sostegni ter ha previsto una proroga della cassa integrazione
emergenziale esclusivamente per le imprese di rilevante interesse strategico
nazionale. Il testo ha introdotto 26 nuove settimane di CIGO accessibili con la
causale COVID 19 DL 4/2022 per periodi fino al 31 marzo 2022.
Con il messaggio numero 816 del 18 febbraio 2022, l’INPS ha fornito le
istruzioni da seguire per presentare domanda di accesso ai trattamenti di
integrazione salariale.
Prima scadenza per la trasmissione delle istanze fissata al 31 marzo 2022,
possibilità di accesso anche per i datori di lavoro che hanno già richiesto
l’accesso agli ammortizzatori sociali con causali ordinarie.
Proroga cassa integrazione imprese strategiche: istruzioni
INPS sulla domanda con causale COVID DL 4/2022
La proroga della cassa integrazione Covid prevista dall’articolo 22 del DL
n. 4/2022 riguarda esclusivamente le imprese con un numero di lavoratori
dipendenti pari o superiore a 1.000 e che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale.
Sono state previste ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022 e
suddivise in un due blocchi da 13.
Nel messaggio numero 816 del 18 febbraio 2022 si legge:
“I datori di lavoro interessati dalla norma in argomento possono, dunque,
presentare domanda di CIGO con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”, per
un periodo di durata massima pari a 13 settimane – collocabile anche in
continuità con i precedenti periodi di trattamento autorizzati ai sensi
dell’articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125 – e fruibile entro e non
oltre il 31 marzo 2022”.
Con una nuova e successiva domanda, gli stessi datori di lavoro possono
beneficiare di altre 13 settimane aggiuntive fruibili sempre fino al 31 marzo
2022 e accessibili allo stesso modo tramite la causale “COVID 19 – D.L.
4/2022”.
I trattamenti di integrazione salariale possono essere richiesti per i lavoratori
dipendenti alla data del 27 gennaio 2022.
La cassa integrazione Covid prevista dal Decreto Sostegni ter è gratuita: non
è dovuto alcun contributo addizionale.
Ma le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di
lavoro.
Proroga cassa integrazione COVID imprese strategiche:
le date di scadenza per la domanda
Oltre a chiarire le modalità di accesso alle nuove settimane di CIGO
emergenziale, il messaggio INPS chiarisce la tabella di marcia da rispettare
per procedere con la domanda.
Sono due le date di scadenza da considerare.
Periodo di riferimento Scadenza
domanda CIGO
Covid
Domande per periodi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa decorrenti da data anteriore al
28 febbraio 2022
31 marzo 2022
Domande per periodi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° marzo 2022
30 aprile 2022
Le aziende di rilevante interesse strategico che hanno già trasmesso
domande di cassa integrazione con una causale ordinaria, per periodi
parzialmente o totalmente sovrapposti ai periodi coperti dalle nuove 26
settimane di CIGO COVID, possono procedere con l’annullamento delle
istanze già presentate e inviare nuove domande con la causale “COVID 19 –
D.L. 4/2022”.
Anche i datori di lavoro che hanno in corso un trattamento di cassa
integrazione salariale straordinaria e che devono sospendere il programma di
CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto
dell’emergenza epidemiologica possono beneficiare della proroga del DL
Sostegni ter.
In questo caso è necessario richiedere la sospensione del trattamento di
integrazione salariale straordinaria in corso al Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali. E solo dopo il decreto di sospensione, sarà possibile inoltrare
all’INPS l’istanza di autorizzazione ai trattamenti di cassa integrazione
salariale previsti dll’articolo 22 del decreto-legge n. 4/2022.
Il messaggio numero 816 del 18 febbraio 2022, infine, specifica:
“Il conguaglio delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti deve
essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di
paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla
data del provvedimento di concessione, se successivo (art. 7 del D.lgs 14
settembre 2015, n. 148). Il predetto termine di decadenza si applica anche
laddove la denuncia Uniemens generi un saldo a credito per l’azienda”.
E il testo integrale del documento INPS riporta anche le istruzioni da seguire
per la compilazione dei flussi Uniemens.
fonte: L’INFORMAZIONE FISCALE

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