INPS – FAQ NASpI 2022: tutte le risposte dell’Inps

FAQ NASpI 2022: tutte le risposte dell’Inps

L’Inps ha pubblicato le FAQ sulla NASpI 2022, per aiutare gli utenti ad avere
chiarimenti sull’indennità di disoccupazione.
Noi abbiamo raccolto tutte le domande e risposte frequenti sulla NASpI per
metterle a tua disposizione qui di seguito.
Ecco tutte le FAQ sulla NASpI pubblicate dall’Inps, utili per rispondere a
dubbi e problemi comuni.
FAQ NASPI INPS 2022: TUTTE LE RISPOSTE
A quali categorie di lavoratori spetta la NASPI?
La NASPI spetta ai lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato e che
abbiano perso involontariamente l’occupazione, compresi:
– apprendisti;
– soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le
medesime cooperative;
– personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
– dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni (ad
esempio, docente supplente).
Quali sono i requisiti per richiedere la NASpI?
Puoi richiedere la NASpI se:
– il tuo rapporto di lavoro subordinato è cessato involontariamente;
– hai almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione nei quattro
anni precedenti la cessazione.
Quando e come posso presentare la domanda di NASpI?
Puoi presentare la domanda di NASPI entro 68 giorni dalla cessazione del
rapporto di lavoro esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sito
web dell’Istituto, accedendo con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
almeno di Livello 2, CIE (Carta Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale
dei Servizi), nella sezione Prestazioni e servizi>Servizi, digitando “NASpI” nel
campo “Testo libero” e cliccando su NASpI: invio domanda.
Attenzione! Puoi presentare la domanda solo dopo la chiusura del rapporto di
lavoro.
Da quando ho diritto a percepire l’indennità?
La NASpI ti spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del
tuo rapporto di lavoro, se presenti la domanda entro i primi otto giorni dalla
data di cessazione (cd. periodo di carenza). Se invece presenti la domanda
successivamente, decorre dal giorno in cui invii la domanda.
Cosa devo fare dopo aver presentato la domanda di NASpI?
La presentazione della domanda di NASPI equivale al rilascio della
Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) allo svolgimento di attività
lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva. Però entro i 15
giorni successivi alla presentazione della domanda, devi recarti presso il
Centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. Se non
ti presenti di tua iniziativa, sarai convocato dal centro per l’impiego.
Come posso sapere quando la domanda è stata accolta?
Quando la tua domanda è stata definita, l’Istituto ti invia un SMS, con invito a
verificarne l’esito nella tua area personale MyINPS. Oppure puoi accedere alla
sezione Prestazioni e servizi>Servizi, digitando “NASpI” nel campo “Testo
libero” e cliccando su NASpI: Consultazione domande.
La lettera che l’INPS ti invia sarà sempre disponibile nel servizio “Cassetta
postale on line”, sempre a tua disposizione sul sito per controllare le lettere
che l’Istituto ti ha inviato per posta al tuo indirizzo di residenza.
Come posso sapere quanto prenderò di NASpI e per quanto tempo?
Puoi verificare l’importo della tua indennità NASpI e la durata con il servizio
NASpI: Consultazione domande, che ti permette di visualizzare e scaricare il
prospetto di calcolo con l’importo mensile lordo.
Che devo fare se trovo un nuovo lavoro mentre prendo la NASpI?
Per mantenere il diritto alla NASpI devi comunicare l’assunzione tramite il
servizio NASPI -COM: invio comunicazione reperibile sul sito INPS, nella
sezione Prestazioni e servizi>Servizi, digitando “ NASpI ” nel campo “Testo
libero” e cliccando su NASpI -COM: invio comunicazione.
Quando INPS mi paga la NASpI versa anche dei contributi nel mio
Estratto contributivo?
Si, senza alcun onere a tuo carico l’INPS accredita contributi figurativi, utili sia
per maturare il diritto alla pensione sia per determinare il suo importo.
Che devo fare se cambio residenza, IBAN o ho un reddito da lavoro
autonomo?
Per mantenere il diritto alla NASpI devi comunicare ogni variazione relativa al
cambio di residenza, domicilio, IBAN e alla situazione lavorativa e reddituale,
tramite il servizio NASpI -Com: invio comunicazione, reperibile sul sito INPS.
Durante la percezione della NASpI posso andare all’estero alla ricerca di
lavoro?
Puoi andare alla ricerca di lavoro in un altro Stato dell’UE, senza perdere il
diritto all’indennità, solo se rispetti le condizioni di seguito descritte:
– prima della partenza devi essere iscritto almeno per un giorno al centro per
l’impiego;
– devi comunicare l’indisponibilità al Centro per l’impiego e cancellarti;
– devi richiedere personalmente, previo appuntamento alla sede INPS
territorialmente competente, il rilascio del documento portatile U2, che attesta
il mantenimento del diritto alle prestazioni, e del documento portatile U1, che
attesta invece i periodi di assicurazione;
– devi iscriverti entro sette giorni come persona in cerca di occupazione
presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ti rechi e devi presentare
all’istituzione di tale Stato il documento portatile U2;
– devi sottoporti ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione
in materia vigente nello Stato di arrivo.
La NASpI viene sospesa finché l’ufficio del lavoro dello Stato membro in cui ti
sei recato non comunica all’INPS l’avvenuta iscrizione e la relativa data.
Ricevuta tale comunicazione, l’INPS riprenderà a pagarti la prestazione
dovuta per un massimo di tre mesi dalla data di partenza dall’Italia. Durante
questo periodo non sarai soggetto alle regole di condizionalità in materia di
NASpl.
Dal primo giorno del quarto mese, se non rientri in Italia, continuerai a
percepire la prestazione ma sarai nuovamente soggetto alle regole di
condizionalità previste per tutti i percettori di NASpl.
Durante il periodo di fruizione della NASpI, posso percepire altre
prestazioni?
Durante il periodo di fruizione della NASpI puoi percepire:
– pensione ai superstiti;
– pensione di invalidità;
– Reddito di Cittadinanza (Attenzione: la NASPI costituisce reddito
imponibile e rileva ai fini ISEE);
– indennità Covid-19, ad eccezione dei lavoratori stagionali e somministrati
del turismo.
Quali prestazioni non sono compatibili con la NASpI?
Durante il periodo di fruizione della NASpI non puoi percepire:
– pensione di vecchiaia o anticipata;
– assegno ordinario di invalidità;
– pensione di inabilità;
– indennità di maternità/paternità, malattia, trattamenti antitubercolari (IPS) o
infortunio, CIG, mobilità,
– indennità di mancato preavviso (contratti a tempo indeterminato);
– indennità di malattia successiva allo sbarco, nel caso di lavoratori marittimi,
ex IPSEMA.
I contributi che ho nella Gestione Separata sono utili per la NASpI?
No. I periodi di iscrizione alla Gestione Separata non sono utili per il diritto, la
durata e la misura dell’indennità NASpI.
La sola iscrizione alla Gestione Separata impedisce di ottenere la
NASpI?
La sola iscrizione alla Gestione Separata non è ostativa al diritto alla
prestazione.
Anche qualora non sussistano più da molto tempo contratti di collaborazione,
deve comunque essere obbligatoriamente compilato il campo reddito
presunto, inserendo il valore “zero”, perché l’iscrizione alla Gestione Separata
non si può cancellare.
L’iscrizione alla Gestione Separata e contestuale iscrizione a un
Albo/Cassa professionale mi impedisce di ottenere la NASpI?
L’iscrizione ad un Albo professionale, in assenza di attività e di reddito, non ti
priva diritto alla NASpI. Devi però ricordarti di comunicare nell’apposito campo
della domanda di NASpI il reddito da lavoro autonomo previsto pari a “zero”.
Sono iscritto alla Gestione Separata ma non svolgo alcuna attività di
collaborazione o da libero professionista e non verso contributi da anni.
Devo dichiarare nella domanda di NASpI il reddito da lavoro autonomo
previsto?
Sì, nella domanda di NASpI deve essere sempre dichiarato il reddito presunto
per l’anno in corso, anche se pari a “zero”, per non perdere il diritto
all’indennità.
Per rendere più veloce la liquidazione della NASpI , la dichiarazione può
essere resa direttamente nella domanda. In alternativa, può essere effettuata
entro 30 giorni dalla domanda o dall’avvio dell’attività, attraverso il servizio
NASpI -Com: invio comunicazione. Il reddito presunto deve essere
comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno.
La prestazione di lavoro accessorio è compatibile con la NASpI?
Se percepisci già la NASpI , puoi svolgere attività lavorativa di natura
occasionale (lavoro accessorio) solo in caso di lavori sporadici e saltuari,
remunerati tramite il Libretto famiglia, nel limite complessivo di 5mila euro
annui.
Nel caso in cui i compensi non superino detto limite, il beneficiario
dell’indennità NASpI non è tenuto a comunicare all’INPS il compenso
derivante da tale attività.
Se il disoccupato percepisce la NASpI e frequenta tirocini formativi ha
diritto alla NASpI o all’indennità di tirocinio?
Nell’ipotesi in cui il tirocinante percepisca la NASpI, l’indennità di tirocinio non
può essere corrisposta salvo diversa previsione della normativa regionale
sulla indennità di sua competenza.
Cosa succede se trovo una nuova occupazione dopo aver inviato la
domanda di NASPI?
Nell’ipotesi in cui il richiedente si rioccupi, con contratto di lavoro subordinato,
nei primi otto giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro
(cd. periodo di carenza) o durante il periodo di preavviso, l’indennità NASpI
non spetta. Per poter beneficiare dell’indennità, dovrai quindi presentare una
nuova domanda a seguito della cessazione del nuovo rapporto di lavoro.
In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata
superiore a sei mesi e/o con un reddito annuo presunto superiore a 8.145
euro, la prestazione decade.
In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato inferiore a sei
mesi e con un reddito annuo presunto inferiore a 8.145 euro, hai diritto alla
prestazione a condizione che venga comunicato all’INPS il reddito annuo
presunto. Se richiedi il “cumulo” potrai continuare a percepire la NASpI ridotta
in misura pari all’80% del reddito presunto; in caso contrario, la prestazione
viene sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro.
Cosa posso fare in caso di decadenza della NASpI a seguito di
rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a sei mesi e
cessato anticipatamente?
In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata
superiore a sei mesi, la prestazione decade. Tuttavia, se il nuovo rapporto di
lavoro cessa anticipatamente (ad esempio, per mancato superamento del
periodo di prova), puoi presentare una nuova domanda di NASpI . Non puoi
chiedere, invece, il ripristino del pagamento della precedente prestazione
perché decaduta.
Sono residente in Italia ma ho svolto l’ultima attività lavorativa
dipendente all’estero. Posso presentare domanda di NASpI ?
No. La prestazione di disoccupazione non compete all’Italia a meno che non
si tratti di lavoratore frontaliero o di un lavoratore diverso dal frontaliero
(lavoratori marittimi, persone che esercitano normalmente attività nel territorio
di almeno due Stati membri, i membri degli equipaggi di condotta e di cabina
addetti al trasporto aereo, passeggeri o merci, persone cui si applica un
accordo Comunitario relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale) o di lavoratore stagionale.
Cosa fare se una domanda di NASpI viene respinta per mancata
comunicazione del reddito presunto da attività preesistente?
Nell’ipotesi in cui la domanda di NASpI sia stata respinta per mancata
comunicazione – entro 30 giorni dalla data della domanda – del reddito
derivante da attività lavorativa autonoma preesistente, puoi presentare una
nuova domanda entro i 68 giorni successivi alla cessazione del rapporto di
lavoro comunicando il reddito presunto dell’attività in essere.
In caso di malattia non indennizzata, la NASpI viene sospesa?
No. In caso di malattia non indennizzata perché insorta oltre il sessantesimo
giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, la NASpI non è
sospesa.
In caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma, spetta la NASpI?
In caso di attività lavorativa autonoma, spetta la NASpI a condizione che il
reddito annuo presunto non sia superiore a 4.800 euro. Se l’attività era
preesistente, il reddito annuo presunto, anche se pari a “zero”, deve essere
comunicato, per non perdere il diritto, entro 30 giorni dall’invio della domanda,
oppure entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività. Il richiedente potrà
beneficiare della prestazione con l’abbattimento in misura pari all’80% del
reddito presunto.
Come titolare di Partita IVA sono obbligato a dichiarare il reddito
previsto nell’anno?
Sì. I titolari di una partita IVA attiva devono dichiarare il reddito presunto in
corso d’anno, anche se pari a “zero”.
Per rendere più veloce la liquidazione della NASpI, la dichiarazione può
essere resa nell’apposito campo della domanda. In alternativa, la
dichiarazione può essere effettuata entro 30 giorni dalla domanda o dall’avvio
dell’attività, tramite il servizio NASpI -Com: invio comunicazione. In ogni caso,
il reddito presunto deve essere comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno.
Quali requisiti devo avere per richiedere la NASpI anticipata?
Se hai avuto già accolta la domanda di NASpI , puoi chiedere la liquidazione
dell’indennità in un’unica soluzione nel caso in cui tu intenda:
– avviare un’attività lavorativa autonoma;
– avviare un’impresa individuale;
– sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto
mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
– sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività autonoma già
iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato
luogo alla NASpI.
Nella domanda da inviare all’INPS dovrai documentare l’avvio di questa
attività.
Come fare domanda di NASpI anticipata?
Dopo aver ottenuto la NASpI , puoi presentare domanda online entro 30 giorni
dall’inizio dell’attività autonoma, dell’impresa individuale o dalla sottoscrizione
di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
Se l’attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo
cessato, ha dato luogo alla prestazione NASpI , devi inviare la domanda di
anticipazione entro 30 giorni dalla domanda di indennità NASpI .
I liberi professionisti non iscritti all’INPS possono richiedere la NASpI
anticipata?
Sì. I liberi professionisti non iscritti a gestioni previdenziali INPS bensì a
specifiche casse professionali, possono richiedere la NASpI anticipata.
Gli iscritti alla Gestione Separata possono richiedere la NASpI
anticipata?
No. Non possono richiedere la NASpI anticipata gli iscritti alla Gestione
Separata se collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.
I soci accomandanti possono richiedere la NASpI anticipata?
No. Non possono richiedere la NASpI anticipata i soci accomandanti, ad
eccezione di coloro che rivestono la posizione di coadiutore.
Si può avere diritto alla NASpI in caso di più rapporti di lavoro part time?
Nel caso in cui il richiedente abbia contemporaneamente più rapporti di lavoro
part time, alla cessazione di uno di essi può presentare domanda di NASpI a
condizione che venga comunicato il reddito presunto per l’attività rimasta in
essere, che deve essere pari o inferiore a 8.145 euro. Il richiedente potrà
beneficiare della prestazione con l’abbattimento in misura pari all’80% del
reddito presunto.
In caso di soggiorno all’estero, si continua a percepire la NASpI?
Sì, ma solo per brevi periodi dovuti a matrimonio, malattia propria o del
congiunto, lutto o ad altri motivi familiari.
Il beneficiario deve produrre, tramite il servizio NASpI -Com: invio
comunicazione, idonea documentazione attestante i motivi del soggiorno
(certificato medico, certificato di morte, certificato di matrimonio, ecc.).
Cosa succede se il beneficiario espatria in via definitiva durante la
fruizione della NASpI?
In caso di espatrio in via definitiva per rientro nel paese di origine o per
accettazione di un lavoro all’estero, la prestazione decade dalla data di
espatrio.
L’INPS riconosce la NASpI ai soggetti percettori dell’indennità di cui alla
legge 210/1992?
Sì. L’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 210/1992, è compatibile con
ogni altro emolumento a qualunque titolo, come previsto espressamente
dall’art.2, comma 1, della predetta legge n. 210 del 1992.
Ho indicato nella domanda di NASpI un IBAN che non è intestato a me.
Potrò ricevere in quel conto l’indennità?
No. L’INPS non può pagare con accredito su IBAN non intestati o cointestati a
chi richiede la NASpI . Nella domanda deve essere sempre indicato un IBAN
intestato/cointestato a chi richiede la prestazione.
L’utente deve sempre comunicare all’Istituto, tramite il servizio NASpI -Com:
invio comunicazione, reperibile sul sito INPS accedendo con SPID, CIE o
CNS, eventuali variazioni di codice fiscale o di IBAN. Non è più prevista la
presentazione del modello SR163.
Ho un ruolo in una società di persone/capitali. Devo dichiarare il reddito
presunto per l’anno in corso?
Sì. La dichiarazione del reddito presunto, anche se pari a “zero”, per chi
riveste cariche societarie (amministratore, sindaco, revisore) è prevista a pena
di decadenza della NASpI. La dichiarazione non è prevista per la sola
partecipazione agli utili societari.
Per rendere più veloce la liquidazione della NASpI, la dichiarazione può
essere resa nella domanda, anche qualora sia pari a “zero”, altrimenti può
essere effettuata entro 30 giorni dalla domanda o dall’inizio dell’attività, tramite
il servizio NASpI -Com: invio comunicazione. Il reddito presunto deve essere
comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno.
Sono iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti. Devo dichiarare il
reddito previsto per l’anno in corso?
Sì. Gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti devono dichiarare, a pena
di decadenza, il reddito previsto per l’anno in corso anche se pari a “zero”.
Per rendere più veloce la liquidazione della NASpI, la dichiarazione può
essere resa in domanda, oppure può essere effettuata entro 30 giorni dalla
domanda o dall’avvio dell’attività, tramite il servizio NASpI -Com: invio
comunicazione. In ogni caso, il reddito presunto deve essere comunicato
entro il 31 gennaio di ogni anno.

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