Esonero contributi turismo, commercio e
spettacolo: istruzioni sull’utilizzo nei flussi
Uniemens 2022
di Sacha Malgeri – LEGGI E PRASSI
Esonero contributi turismo, commercio e spettacolo: il messaggio INPS n. 96
del 10 gennaio 2022 fornisce le istruzioni operative sul flusso Uniemens per i
datori di lavoro che hanno inviato domanda di accesso all’agevolazione e
hanno ricevuto esito positivo. 30 giorni per presentare la richiesta di ricalcolo
dell’importo
Esonero contributi turismo, commercio e spettacolo: con il messaggio n.
96/2022, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la compilazione del flusso
Uniemens ai datori di lavoro che hanno inviato domanda di accesso
all’agevolazione e hanno ricevuto esito positivo.
Le nuove indicazioni riguardano le istanze telematiche già elaborate
dall’Istituto, ricevute tra l’11 novembre 2021, cioè il giorno in cui è stata
lanciata la procedura online, e il 16 dicembre 2021, termine ultimo per la
presentazione delle domanda.
In particolare, la comunicazione contiene le modalità di compilazione del
flusso Uniemens per i datori che hanno ottenuto l’accoglimento della propria
istanza.
Entro e non oltre il 9 gennaio 2022, chi pensa di non aver ricevuto la cifra
corretta potrà presentare una domanda di riesame.
Esonero contributi turismo, commercio e spettacolo 2021:
nuove istruzioni INPS sul flusso Uniemens
L’esonero contributivo dedicati ai settori del turismo, del commercio, degli
stabilimenti termali, del settore creativo, culturale e dello spettacolo è stato
introdotto con l’art. 43 del Decreto Sostegni Bis, cioè il DL n. 73/2021.
Lo sgravio trova applicazione nel limite della contribuzione non versata dal
datore di lavoro per il doppio delle ore di CIG usufruite nei mesi di gennaio,
febbraio e marzo del 2021.
Uno dei vincoli per ottenerlo, infatti, è che i datori di lavoro abbiano fruito di
trattamenti di integrazione salariale nel primo trimestre del 2021.
Per vedere accolta la propria istanza, le attività devono rientrare nei codici
Ateco per il quale è stato previsto lo sgravio, individuati con la circolare INPS
n. 140 del 21 settembre 2021.
La platea dei beneficiari, poi, è stata ampliata con la circolare n. 169/2021.
Con il messaggio n. 96 del 10 gennaio 2022, l’INPS ha comunicato di aver
elaborato le richieste di esonero contributivo ricevute nel periodo tra l’11
novembre ed il 16 dicembre 2021.
L’esito delle istanze per chi ha fatto richiesta è disponibile online, insieme
all’importo riconosciuto dall’Istituto.
Una domanda può essere accolta anche in modo parziale, quando nell’istanza
on line è stato richiesto un importo superiore rispetto all’ammontare reale
dell’esonero. In questo caso, l’INPS autorizza solo la cifra calcolata dai sistemi
informatici dell’Istituto.
Esonero contributi turismo, commercio e spettacolo: gli
importi autorizzati e le istanze di riesame
Durante la fase di elaborazione delle istanze, l’INPS ha effettuato una serie di
controlli, per capire se i richiedenti avessero davvero diritto alla
decontribuzione. Nello specifico, l’Istituto ha:
● verificato che i codici Ateco dei richiedenti rientrassero tra quelli oggetti
di esonero;
● controllato che ci fosse la copertura finanziaria necessaria alle
liquidazioni. Per il 2021, lo Stato ha stanziato 770,9 milioni di euro;
● appurato che l’importo dichiarato nell’istanza fosse coerente con
l’esonero, “in base alla contribuzione non versata per il doppio delle ore
di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e
marzo 2021”.
Effettuati questi passaggi, l’INPS ha autorizzato gli esoneri per i datori di
lavoro che hanno rispettato i requisiti.
Se il titolare dell’attività ritiene di non aver ricevuto l’importo corretto, può
presentare una richiesta di riesame.
Anche questa andrà fatta in via telematica, accedendo direttamente al modulo
di “domanda SOST.BIS_ES”, che si può trovare all’interno del Portale delle
Agevolazioni. L’utente dovrà utilizzare il filtro di ricerca “da riesaminare”.
Il termine ultimo per presentare le istanze di ricalcolo dell’importo è il 9
febbraio 2022. Saranno le strutture territoriali competenti dell’INPS a
occuparsene.
Esonero contributi turismo, commercio e spettacolo: i dati da
inserire nel flusso Uniemens
Per utilizzare l’esonero contributivo, i datori di lavoro dovranno inserire nel
flusso Uniemens e nella denuncia aziendale il codice causale L553.
Il codice è riferito “ai periodi di competenza decorrenti da dicembre 2021 a
maggio 2022”. Se la capienza disponibile non si esaurisce nel mese di
maggio, l’importo residuo potrà essere fruito dal datore di lavoro
complessivamente nell’ultimo flusso di competenza, cioè maggio 2022.
Anche i datori di aziende che hanno sospeso o cessato le attività possono
recuperare lo sgravio contributivo. Per farlo, questi soggetti dovranno
utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive Uniemens/vig.
La stessa procedura verrà utilizzata dai proprietari che hanno già iniziato a
fruire dell’esonero accolto parzialmente e che vogliano “avvalersi del
maggiore importo riconosciuto a seguito dell’accoglimento dell’istanza di
riesame”.
Infine, passiamo ai datori iscritti alla Gestione pubblica. Nel flusso
Uniemens-ListaPosPA che va da dicembre 2021 a maggio 2022 dovranno
dichiarare la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del
mese, inserendola nell’elemento “Contributo”.
Successivamente, il titolare dovrà passare all’elemento “RecuperoSgravi”, che
si può trovare all’interno della sezione “GestPensionistica”. In particolare, il
proprietario dovrà inserire:
● l’anno di riferimento per l’ottenimento del beneficio, nell’elemento
“AnnoRif”;
● il mese di riferimento, nell’elemento “MeseRif”;
● il valore 25 nell’elemento “CodiceRecupero”;
● infine, l’ammontare del contributo nell’ elemento “Importo”.
Se l’eventuale domanda di riesame del datore di lavoro dovesse essere
accolta, questo dovrà inserire l’elemento “V1_PeriodoPrecedente”, “Causale 5
Sostituzione di Periodi Pregressi Trasmessi in Precedenza”, relativo al mese
per il quale era stato dichiarato l’importo oggetto di ricorso.
“L’elemento V1, Causale 1”, invece, è dedicato ai rapporti di lavoro cessati per
il quale non è stato possibile beneficiare dello sgravio. Il datore dovrà
compilare il flusso sul mese di cessazione del rapporto.