INPS – Assegno unico: valida la domanda anche senza presentare l’Isee. La circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 chiarisce molti aspetti, legati ai requisiti necessari, alle maggiorazioni degli importi e alle misure abrogate

Assegno unico, tutti i chiarimenti Inps:
valida la domanda anche senza presentare
l’Isee


di Michela Finizio

La circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 chiarisce molti aspetti, legati ai
requisiti necessari, alle maggiorazioni degli importi e alle misure
abrogate
A due settimane e mezzo dalla scadenza del 28 febbraio per presentare
domanda, l’Inps pubblica la circolare esplicativa sull’assegno unico e
universale per i figli al via da marzo 2022. La corsa a richiedere la nuova
misura di sostegno alle famiglie con figli è partita il 1° gennaio ma sono
ancora tanti i tanti i dubbi intorno alla nuova misura, in parte chiariti dalla
circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 emanata dall’istituto.
Caf e patronati – alle prese con le molteplici casistiche delle famiglie italiane –
la attendevano da tempo: il testo è stato pubblicato a distanza di settimane da
quando è stata aperta la procedura per presentare le domande. Ottenuto il
parere favorevole del ministero dell’Economia, del Lavoro e del dipartimento
della Famiglia, l’Inps chiarisce molti aspetti, legati ai requisiti necessari, alle
maggiorazioni degli importi e alle misure abrogate. Anche se restano ancora
diversi nodi irrisolti.
Come presentare domanda
Confermata la possibilità di fare domanda anche in assenza di Isee, avendo
diritto così alla quota minima dell’assegno (ad esempio 50 euro per figlio
minore, la stessa prevista per chi ha un Isee oltre i 40mila euro).
Come si legge nella circolare, «l’assegno è corrisposto dall’Inps ed è erogato
al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro
che esercitano la responsabilità genitoriale». Pertanto, il pagamento è
effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale
opzione nella domanda, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari
misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di
pagamento, anche quelli dell’altro genitore.
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un
momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo
genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata
comunicata all’Inps. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla
domanda già presentata.
La modalità di pagamento «intera» o «ripartita»
Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita”, il richiedente ha la
possibilità di scegliere una delle diverse opzioni per l’imputazione del
pagamento previste nella domanda. Ad esempio, nel caso di genitori coniugati
potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi.
Analogamente, anche nel caso di genitori separati o divorziati che siano
comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere
scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento
ripartito al 50%.
Nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo, occorre
distinguere l’ipotesi dell’affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello
condiviso ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
L’affidamento esclusivo o condiviso
Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento
interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece,
si può optare per il pagamento ripartito al 50%. In tutti i casi esemplificati, il
secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata
dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali.
Infine, può verificarsi l’ipotesi in cui nonostante l’affidamento condiviso del
minore il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del
minore presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il pagamento al
100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell’altro genitore
di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il
pagamento ripartito al 50%.

Assegno unico 2022, pubblicata la circolare
INPS: le istruzioni in vista dell’avvio dal 1°
marzo

di Anna Maria D’Andrea – LEGGI E PRASSI

Assegno unico 2022, arriva a poche settimane dall’entrata in vigore della
prestazione la circolare INPS n. 23 del 9 febbraio, che illustra requisiti,
regole di calcolo e modalità e scadenze per presentare domanda. Valide
le istanze presentate anche in caso di ISEE con errori
Assegno unico 2022, arrivano con la circolare INPS n. 23 del 9 febbraio le
istruzioni dettagliate su requisiti, tempi e modalità per presentare domanda.
Ad ormai poche settimane dall’entrata in vigore dell’assegno universale per i
figli a carico, che dal 1° marzo 2022 ridisegnerà le prestazioni di sostegno alla
genitorialità, l’INPS con la circolare n. 23/2022 chiarisce i dubbi e si sofferma,
tra le altre cose, sulle regole per il calcolo.
L’importo esatto spettante sarà determinato sulla base del valore del modello
ISEE del nucleo familiare in cui è presente il minore, ma l’assegno unico
spetterà anche in caso di mancata presentazione.
Per le domande inviate entro il 30 giugno 2022, in assenza di ISEE valido al
momento della presentazione dell’istanza, si terrà conto dell’attestazione
eventualmente presentata successivamente in sede di conguaglio nei mesi di
gennaio e febbraio dell’anno successivo.
Nessun conguaglio invece per le domande presentate dal 1° luglio, per le
quali l’assegno unico sarà erogato dal mese successivo sulla base dell’ISEE
presente al momento di invio.
Assegno unico 2022, pubblicata la circolare INPS: le
istruzioni in vista dell’avvio dal 1° marzo
Dal 1° marzo 2022 debutterà ufficialmente l’assegno unico e universale per i
figli a carico, che sarà erogato a domanda e a cadenza mensile.
Le domande per richiedere la prestazione economica possono essere inviate
già dal mese di gennaio sul portale dell’INPS, e la circolare esplicativa
pubblicata il 9 febbraio 2022 arriva quindi con alcune settimane di
ritardo.
Si ricorda che l’assegno unico spetta per i figli minorenni e maggiorenni fino
a 21 anni, a patto che risultino a carico e nel nucleo familiare indicato ai fini
ISEE.
Non solo i genitori, ma anche i nonni potranno accedervi per i nipoti, in caso di
affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.
L’assegno unico per i maggiorenni non spetta però ai “NEET”. È infatti
riconosciuto dall’INPS solo in caso di impegno, da parte dei giovani dai 18 ai
21 anni, in percorsi di studio o formazione. Nell’ultima ipotesi vi rientrano
anche i contratti di apprendistato e i tirocini che rispettano le linee guida
adottate da Governo e Regioni.
Nessun limite di età è invece previsto per i figli disabili a carico, per i quali
viene inoltre meno il vincolo dello studio o della formazione.
Sono questi alcuni aspetti posti in evidenza dalla circolare INPS n. 23 del 9
febbraio 2022, che fornisce un focus specifico sui requisiti richiesti ai fini della
presentazione della domanda per l’assegno unico.
In primis, quello relativo alla cittadinanza e al soggiorno, seguito dal
pagamento delle imposte sui redditi in Italia e dalla residenza o domicilio.
All’interno della circolare n. 23/2022 sono contenute numerose indicazioni
operative su tempi e sulle modalità di accesso all’assegno unico, ed uno dei
punti sui quali soffermarsi è indubbiamente relativo ai criteri per il calcolo della
somma spettante in base al valore del modello ISEE.
Assegno unico 2022, nella circolare INPS i chiarimenti per le
domande con o senza ISEE
Presentare l’ISEE (“minorenni” o “ordinario”, in base all’età dei figli) è
fondamentale per consentire all’INPS di effettuare il calcolo dell’assegno
unico riconosciuto, sulla base dell’effettiva condizione economica e
patrimoniale del nucleo familiare.
L’assegno spetta però anche in assenza di ISEE, sulla base dei dati
autodichiarati nel modello di domanda. In tal caso, l’importo erogato sarà pari
al minimo, ossia 50 euro per i figli minorenni e 25 euro dai 18 ai 21 anni di età.
Farà in ogni caso fede l’ISEE presente al momento della domanda, e l’importo
erogato sarà fisso per tutte le rate. Nei mesi di gennaio e febbraio dell’anno
successivo sarà invece effettuato il conguaglio, tenuto conto dell’ISEE in
corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.
Ad esempio quindi, in caso di presentazione dell’ISEE corrente dopo aver
fatto domanda, sarà solo in sede di conguaglio che verrà rideterminata la
somma attribuita.
Domanda assegno unico senza ISEE, conguaglio in caso di
invio il 30 giugno 2022
Le regole in merito al conguaglio e alla retroattività dell’assegno unico
influenzano inoltre le istruzioni per le domande presentate in assenza di ISEE.
Come indicato nella circolare INPS, per le istanze di accesso all’assegno
unico che saranno presentate entro il 30 giugno la prestazione decorrerà
retroattivamente dal mese di marzo. In tal caso, in sede di conguaglio si terrà
conto dell’ISEE valido inviato entro il 30 giugno del periodo di riferimento.
Ad esempio quindi, in caso di domanda presentata a marzo 2022 senza ISEE,
in fase di prima istruttoria sarà attribuito l’importo minimo dell’assegno unico.
In caso di presentazione successiva del modello ISEE, entro giugno, sarà in
sede di conguaglio che sarà effettuato il calcolo della prestazione
effettivamente spettante.
Discorso diverso invece per le domande presentate dal 1° luglio. In tal caso
l’assegno unico spetta dal mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
Per il calcolo quindi, si terrà conto dell’ISEE presente al momento della
domanda. L’eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio, decorrerà non
retroattivamente ma dal mese di presentazione dell’ISEE.
Ad esempio quindi, in caso di domanda presentata ad agosto, e ISEE inviato
successivamente nel mese di ottobre, la prestazione spetterà per l’importo
minimo spettante e solo dalla data di presentazione dell’attestazione
reddituale e patrimoniale sarà riconosciuto l’importo aggiornato.
Assegno unico 2022 anche in caso di ISEE con omissioni o
difformità
La domanda per l’assegno unico sarà quindi istruita e liquidata dall’INPS in
base all’ISEE, anche se con omissioni o difformità.
Come evidenziato dalla circolare del 9 febbraio 2022, in tal caso entro la fine
dell’anno l’utente avvisato di irregolarità nell’ISEE dovrà regolarizzare
l’attestazione. In caso di mancata correzione, l’INPS procedere al recupero
dei maggiori importi riconosciuti rispetto a quanto sarebbe spettato in caso di
assenza di ISEE.
In caso di omissioni ovvero difformità è quindi possibile:
● presentare domanda per la prestazione avvalendosi dell’attestazione
ISEE difforme. In tale ipotesi, l’INPS può richiedere al cittadino idonea
documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati
indicati nella dichiarazione;
● presentare una nuova DSU, priva di difformità;
● richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo,
esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e
quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
Sono questi alcuni dei punti contenuti nella circolare INPS n. 23/2022,
“bussola” per famiglie, professionisti e CAF impegnati nella presentazione
delle prime domande per l’accesso all’assegno unico dal 1° marzo 2022.

FONTE – INFORMATORE FISCALE

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