Indennità maternità e paternità 2022 per
autonomi e liberi professionisti
La guida aggiornata su come cambiano le indennità di maternità e
paternità nel 2022 per autonomi, liberi professionisti e parasubordinati
Cambiano le regole per le indennità di maternità e paternità 2022 per
autonomi, liberi professionisti e parasubordinati.
Grazie alla nuova Legge di Bilancio 2022 è possibile avere 3 mesi in più
d’indennità di maternità o paternità per le lavoratrici e per i lavoratori
autonomi, rispettando determinati requisiti reddituali. Questi 3 mesi extra
vanno ad aggiungersi ai 5 mesi già spettanti, due prima del parto e tre dopo il
parto.
Vediamo insieme quali sono le indicazioni INPS sulle nuove indennità di
maternità e paternità 2022 e cosa prevede la Legge di Bilancio per tali
categorie di lavoratori.
LE NUOVE INDENNITÀ DI MATERNITÀ E PATERNITÀ 2022
La circolare INPS 3 gennaio 2022, n. 1 fornisce le prime indicazioni
amministrative sulle nuove indennità di maternità e paternità introdotte dalla
Legge di Bilancio 2022. Nello specifico, l’articolo 239, della Legge 30
dicembre 2021, n. 234 dispone che alle lavoratrici autonome venga
riconosciuta l’indennità di maternità per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla
fine del periodo di maternità. Ciò, a condizione che il reddito dichiarato
nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145
euro. Questi 3 mesi extra vanno ad aggiungersi ai 5 mesi già spettanti, due
prima del parto e tre dopo il parto. Quindi in totale si arriva a 8 mesi.
Scopriamo nel dettaglio chi sono i destinatari, quali sono i requisiti di accesso
e tutto ciò che c’è da sapere sulle novità per la maternità o la paternità per
autonomi e liberi professionisti nel 2022.
A CHI SPETTA
L’indennità extra pari a 3 mesi in più di maternità nel 2022 spetta alle
lavoratrici che rientrano in queste categorie:
● le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
● lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS (capo XI del Decreto
Legislativo n. 151 del 2001);
● libere professioniste di cui all’articolo 70 del Decreto Legislativo n.
151 del 2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse
previdenziali di appartenenza).
La disposizione normativa nel Bilancio 2022 cita le sole lavoratrici, tuttavia
l’INPS chiarisce che la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri
lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle
condizioni reddituali inferiori a 8.145 euro nell’anno precedente,
subordinatamente al verificarsi degli eventi previsti dalla normativa vigente
(articoli 28, comma 1-ter, 66, comma 1-bis, e 70, comma 3-ter, del Decreto
Legislativo n. 151 del 2001, e l’articolo 3 del Decreto Ministeriale 4 aprile
del 2002). Quindi è possibile richiedere il congedo di paternità in alternativa al
congedo di maternità al verificarsi di uno di questi eventi: morte o grave
infermità della madre; abbandono del figlio o mancato riconoscimento del
neonato da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre.
REQUISITI
Innanzitutto, come già accennato, il requisito sempre necessario per poter
richiedere gli ulteriori 3 mesi d’indennità di maternità o paternità nel 2022 è
che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità
sia inferiore a 8.145 euro.
Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente
l’inizio del periodo di maternità o paternità, ossia il periodo compreso dal 1°
gennaio al 31 dicembre. Il reddito inteso è quello fiscalmente dichiarato.
Inoltre, per la fruizione delle nuove tutele della maternità o paternità delle
lavoratrici e dei lavoratori autonomi è necessaria la regolarità contributiva
nei periodi interessati. Infatti, per il riconoscimento dell’indennità extra sono
necessari:
● il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile
dall’iscrizione nella relativa gestione previdenziale;
● la regolare copertura contributiva del periodo indennizzabile per
maternità.
PERIODO INDENNIZZABILE PER LA NUOVA INDENNITÀ MATERNITÀ
2022?
Quando è possibile fruire dei 3 mesi extra? Il periodo indennizzabile si ottiene
in misure differenti, facendo una distinzione tra le categorie di lavoratori o
lavoratrici interessate. Ovvero:
● per le lavoratrici e i lavoratori autonomi si può ottenere un’indennità
di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi
di maternità o paternità (2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto)
di cui all’articolo 66 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001. In caso
d’indennizzo degli ulteriori 3 mesi, il congedo parentale per le madri
lavoratrici autonome pari a 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita (o
dall’ingresso in famiglia in caso di adozione) del minore – potrà essere
fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di
maternità;
● in relazione alle libere professioniste (o ai liberi professionisti) e
categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata INPS può essere
riconosciuta l’indennità extra per i 3 mesi immediatamente successivi ai
3 mesi dopo il parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo
16-bis del Decreto Legislativo n. 151 del 2001). Inoltre, può essere
riconosciuta anche nei 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità,
nei 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto
oppure successivamente ai giorni non goduti nel caso di parto
prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di
maternità post partum (articolo 16, comma 1, lettera d), del Decreto
Legislativo n. 151 del 2001). Il requisito contributivo non deve essere
nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento (senza
soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità o
paternità. La tutela degli ulteriori 3 mesi d’indennità si applica anche in
caso di adozione o affidamento;
● per le lavoratrici e per i lavoratori parasubordinati iscritti alla
Gestione separata può essere riconosciuta un’indennità di maternità o
di paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 3 mesi dopo il
parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo 16-bis del
Decreto Legislativo n. 151 del 2001). Inoltre, può essere riconosciuta
anche nei 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità, nei 5 mesi
successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto o nei 7
mesi successivi al parto in caso d’interdizione prorogata. Infine
l’indennità può essere anche successiva ai giorni non goduti nel caso di
parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo
di maternità post partum (articolo 16, comma 1, lettera d), del Decreto
Legislativo n. 151 del 2001). Anche per tali destinatari il requisito
contributivo non deve essere nuovamente accertato. La tutela degli
ulteriori 3 mesi d’indennità si applica anche in caso di adozione o
affidamento.
VINCOLI LEGATI AL PERIODO DI TRANSIZIONE
Come prevede la Circolare INPS del 3 gennaio 2022, sono indennizzabili gli
ulteriori 3 mesi di maternità o paternità, qualora i periodi di maternità o
paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022.
Sono altresì indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di indennità, qualora i periodi di
maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e
siano parzialmente ricadenti nella vigenza della Legge di Bilancio 2022.
Non possono, invece, essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi, nel caso di
periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022. In questo
caso restano pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto
e i 3 mesi successivi alla stessa.
IMPORTO
Ricordiamo che l’indennità di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori
autonomi ha un importo pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita
annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta. Il diritto all’indennità si
prescrive nel termine di un anno dalla fine del teorico periodo indennizzabile di
maternità/paternità.
COME PRESENTARE DOMANDA
La domanda per le nuove indennità di maternità e paternità 2022 deve essere
presentata esclusivamente in modalità telematica all’INPS attraverso uno
dei seguenti canali, ovvero tramite:
● portale web, accedendo con SPID, CIE o CNS, utilizzando gli appositi
servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
● Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164
(gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a
pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
● Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Al momento non è ancora possibile presentare domanda. Con successivo
messaggio dell’INPS, saranno fornite indicazioni sul rilascio delle
implementazioni della domanda telematica secondo le novità legislative
entrate in vigore a inizio anno. Vi terremo aggiornati sulle prossime indicazioni
operative dell’INPS.
CONGEDO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ E CONGEDO OBBLIGATORIO /
FACOLTATIVO PER I PAPÀ: LA DIFFERENZA E LE NOVITÀ
Quando si parla di congedo di paternità bisogna fare una dovuta distinzione
tra il congedo di maternità/paternità e il congedo obbligatorio/facoltativo di
paternità.
Il congedo di maternità (o paternità) è il periodo di astensione obbligatoria
dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici durante la gravidanza e il puerperio. In
alternativa, in presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre
di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre. Ecco
perché si parla di congedo di paternità alternativo al congedo di maternità. A
disciplinare questo tipo di congedo è il Testo Unico sulla maternità e paternità
(Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
La legge italiana poi prevede anche il congedo obbligatorio e il congedo
facoltativo di paternità disciplinato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 e
reso strutturale con la Legge di Bilancio 2022, all’articolo 1, comma 134. Il
congedo obbligatorio per il padre è un permesso retribuito di astensione dal
lavoro per 10 giorni rivolto a lavoratori dipendenti. Viene concesso in
occasione della nascita, dell’adozione o dell’affidamento di un bambino. La
Circolare INPS del 3 gennaio 2022 interviene anche su questo tipo di
congedo parentale per spiegare che dal 2022 in poi viene confermata la
durata di 10 giorni per il congedo di paternità obbligatorio e di un giorno per il
congedo facoltativo del padre. Su tale misura, che non è in contrasto con il
congedo di maternità o paternità previsto dal Decreto Legislativo 151 del
2001, vi invitiamo a leggere questo approfondimento.
NORMATIVA
● Circolare INPS 3 gennaio 2022, n. 1
● Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).
FONTE – TI CONSIGLIO UN LAVORO