IMPOSTE – Gli eredi rispondono anche dei debiti fiscali

Gli eredi rispondono anche dei debiti fiscali


di Emiliano Marvulli –


Gli eredi rispondono pro-quota del debito fiscale del de cuius: ecco le
regole su come gestire questa spiacevole situazione partendo da un
caso pratico
Quando una persona scompare tutti i suoi beni vengono lasciati in eredità a
chi ne ha diritto, gli eredi.
Tuttavia, quando si accetta un eredità occorre prestare grande attenzione: gli
eredi, infatti, rispondono anche di eventuali obbligazioni, anche fiscali, lasciate
dal de cuius.
A questo proposito, gli eredi rispondono in via parziaria del debito fiscale del
de cuius, ciascuno in ragione della propria quota.
Oggi analizzeremo un caso molto specifico derivante dalla recente
giurisprudenza ovvero l’omessa notifica della cartella di pagamento ad un
erede.
Questa fattispecie impedisce il recupero dell’imposta nei suoi confronti ma
non rende nullo l’atto impositivo verso gli altri coeredi, destinatari di rituale
notifica, che rispondono per le loro quote.
Gli eredi rispondono parzialmente dei debiti fiscali ricevuti in eredità
La controversia – il cui riferimento è l’ordinanza della Corte di Cassazione
numero 7302/2023 – attiene ad una cartella di pagamento emessa a seguito
della liquidazione della dichiarazione presentata dal de cuius e notificata solo
ad alcuni dei quattro eredi, nonostante ognuno di essi avesse comunicato
all’ufficio le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale come previsto
dall’art. 65 del DPR 600/1973.
I contribuenti proponevano ricorso, rigettato in entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, a parere della Commissione tributaria regionale, essendo la
liquidazione delle imposte dovute certamente legittima, trattandosi di omesso
versamento di imposte liquidate sulla base della dichiarazione presentata dal
de cuius, è del tutto irrilevante il fatto che la cartella sia stata notificata solo ad
alcuni degli eredi, stante la responsabilità solidale degli stessi per
l’obbligazione.
Avverso la sentenza d’appello gli eredi hanno proposto ricorso per
cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’articolo 65 del
dpr numero 600 del 1973.
Cosa prevede l’articolo 65 del dpr 600/1973 in materia di eredità del
contribuente:
Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si
è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del
domicilio fiscale del dante causa:
● le proprie generalità;
● il proprio domicilio fiscale.
La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si
intende fatta nel giorno di spedizione.
Proroga automatica di sei mesi delle scadenze fiscali che passano
agli eredi
Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro
quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della
dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di
sei mesi in favore degli eredi.
I soggetti incaricati di gestire la successione dagli eredi, ai sensi del comma
2 dell’articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il
mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è scaduto il termine
prorogato.
La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi
impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è
efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano
effettuato la comunicazione di cui al secondo comma dell’articolo 65 sopra
citato.
Su cosa si è fondato il ricorso degli eredi e la tesi contraria della Corte di
Cassazione
A parere dei ricorrenti-eredi, la responsabilità solidale non è in alcun modo
fatto idoneo di per sé a consentire di derogare alla regola generale secondo
cui il perfezionamento dell’atto recettizio presuppone sempre la notifica al
singolo condebitore solidale.
La notifica degli atti amministrativi a un destinatario individuato
impersonalmente e collettivamente sarebbe consentita solo in via residuale,
ossia limitatamente al caso in cui gli eredi non abbiano informato, con
apposita comunicazione, l’Ufficio della morte del de cuius e della loro qualità
di eredi dello stesso.
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso sulla
considerazione che, sebbene l’art. 65, comma 4, DPR n. 600/73 contempli la
possibilità della notificazione impersonale e collettiva agli eredi degli atti
intestati al dante causa se i predetti, nei trenta giorni antecedenti, non abbiano
effettuato la comunicazione della loro qualità all’amministrazione, ciò non
implica necessariamente che, in caso di effettuata comunicazione, la
notificazione debba essere necessariamente compiuta a ciascuno di essi.
Nel caso di specie è stato richiamato un principio già affermato in tema di
notifica degli atti impositivi, laddove la Corte di legittimità ha affermato che, in
caso di notifica degli atti tributari, gli eredi rispondono pro quota dell’imposta
dovuta dal de cuius, operando la solidarietà tributaria soltanto nei casi
espressamente previsti dalla legge.
Questo significa che:
“l’omessa notifica dell’avviso di accertamento ad un coerede esclude
quest’ultimo dall’imputazione parziaria del debito tributario ereditario (o dalla
solidarietà, ove sussistente) ma non rende nullo l’atto impositivo verso gli altri
coeredi, destinatari di rituale notifica, che rispondono per le loro quote”
Nella sentenza in commento la Corte afferma a chiare lettere che il principio
va ribadito anche con riguardo alla cartella di pagamento.
Nel caso di specie, quindi, la notificazione della cartella di pagamento ad
alcuni soltanto degli eredi, che abbiano effettuato la comunicazione di cui
all’art. 65, comma 2, DPR n. 600 del 1973, deve ritenersi legittima, non
ricorrendo tra essi un rapporto unico ed inscindibile.
Da qui il rigetto del ricorso.

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