GREEN PASS OBBLIGATORIO AL LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE – DAL 15 OTTOBRE IN VIGORE IL PROVVEDIMENTO: COSA CAMBIA PER LA SOSPENSIONE

Green pass obbligatorio lavoro in Gazzetta

Ufficiale, novità decreto

Dal 15 ottobre in vigore il provvedimento: cosa cambia per la

sospensione

Senza green pass obbligatorio al lavoro, dal 15 ottobre, stop allo stipendio

del lavoratore – pubblico o privato – ma niente sospensione. E’ la novità del

decreto green pass, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, rispetto alle news

successive all’approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

GREEN PASS E STIPENDIO

Nell’articolo 1 del provvedimento si legge che “il personale … nel caso in cui

comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid 19 o

qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al

luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel

luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione

della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,

termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze

disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. Il decreto

stabilisce che “per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non

sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque

denominati”.

GREEN PASS E MAGISTRATI

L’articolo 2 stabilisce l’obbligo di green pass dal 15 ottobre per “i

magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle

commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari” e chiarisce

che le disposizioni “non si applicano” ad avvocati, altri difensori, periti,

testimoni e parti del processo.

GREEN PASS E AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

L’articolo 3, relativo al lavoro privato, tra l’altro si sofferma sulle imprese con

meno di 15 dipendenti: in queste aziende è possibile sostituire il lavoratore

privo di green pass. “Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata … il datore

di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella

del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo

non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il

predetto termine del 31 dicembre 2021″, si legge.

GREEN PASS E PRIMA DOSE

L’articolo 5 si sofferma tra sui tempi relativi alla concessione del green pass e

alla durata: per i guariti dal covid, il certificato arriva il giorno stesso della

prima dose e ha una durata di 12 mesi a partire dalla guarigione attestata.

Green pass obbligatorio, in vigore quello sul

lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge firmato dal Presidente

della Repubblica. Per i lavoratori senza pass stop allo stipendio ma salta

la sospensione

Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro, pubblici e privati dal 15 ottobre

fino al 31 dicembre. Con la firma del presidente della Repubblica e la

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il decreto legge che

estende l’obbligo di esibizione del certificato verde a 23 milioni di lavoratori:

nell’esercito sono compresi deputati e senatori ma anche colf, baby sitter,

badanti. Per i lavoratori senza pass non scatta più la sospensione, ma

stop allo stipendio da subito . Intanto ieri la Camera ha confermato la

fiducia al governo sul decreto legge green pass bis su scuola e trasporti.

Green pass e dipendenti pubblici

“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello

stato di emergenza, al fine prevenire la diffusione dell’infezione da

Sars-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche, al personale delle

Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale

per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione,

della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di

rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui svolgono l’attività

lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la

certificazione verde Covid-19″, si legge all’art. 1.

Green pass e lavoratori privati

L’articolo 3 del decreto definisce il quadro relativo ai lavoratori privati. Quelli

privi del green pass “sono considerati assenti ingiustificati fino alla

presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31

dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla

conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non

sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque

denominato”.

“Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di

assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il

lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro

stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci

giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31

dicembre 2021″

Green pass e prima dose

Il decreto, all’articolo 5, modifica i tempi relativi alla concessione del green

pass per chi riceve la prima dose di vaccino: il certificato non viene rilasciato

dopo 15 giorni ma “dalla medesima somministrazione”. Quindi, subito.

Green pass e magistrati

“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello

stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere

adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili

e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni

tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono e, su

richiesta, non esibiscono la certificazione verde Covid-19″, recita l’articolo 2.

“Le disposizioni (…) si applicano anche al magistrato onorario” mentre, si

specifica, le disposizioni “non si applicano agli avvocati e altri difensori,

consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni

della giustizia, testimoni e parti del processo”.

Green pass esteso: multe e sanzioni

Cosa rischia il lavoratore che ne è sprovvisto? Con l’introduzione dell’obbligo

vengono previste multe fino a 1.500 euro per chi viene trovato senza

certificato. Più nel dettaglio, “l’accesso del personale nei luoghi di lavoro”

senza Green Pass è punito con una “sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da euro 600 a euro 1.500″. Senza retribuzione i lavoratori che

si presenteranno sul posto di lavoro senza Green Pass. Il dipendente senza

passaporto vaccinale è, infatti, “considerato assente ingiustificato fino alla

presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31

dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza

conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di

lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono

dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque

denominati”

Multe non solo per i dipendenti ma anche per i datori di lavoro che non

controllano. Il dl approvato dal Consiglio dei ministri oggi sull’estensione del

passaporto vaccinale prevede infatti siano a loro a controllare, con multe -per

chi non lo fa- che vanno da 400 a mille euro.

Green pass, a chi spetta

Il Green pass spetta a i cittadini di età superiore ai 12 anni che rientrino in una

delle 3 categorie: aver ricevuto il vaccino contro il coronavirus; risultare

negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere

guariti dalla Covid 19 negli ultimi sei mesi. La certificazione verde viene

generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti

casi: aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni;

aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone

molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; essere guariti dal Covid nei sei

mesi precedenti.

Green pass, chi è esente

Il Green pass non è obbligatorio per:

– i bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale.

– i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea

certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le

certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai

medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi

sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta

dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione

anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e

controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto

2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi

sanitari regionali sempre fino al 30 settembre;

– i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito

della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30

settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di

sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero

della Salute 5 agosto 2021.

Green pass, come ottenerlo

Il Green pass si potrà visualizzare, acquisire e scaricare -nonché stampareattraverso diversi canali digitali. Le fonti sono diverse: sul sito dedicato;

attraverso il sito del fascicolo sanitario elettronico regionale; sull’app Immuni;

con l’app IO. Per chi ha difficoltà, o indisponibilità, nell’uso di questi strumenti

digitali, saranno coinvolti medici di medicina generale, pediatri di libera scelta

e farmacisti che hanno accesso al sistema tessera sanitaria. Per maggiori

informazioni si può visitare il sito appositamente creato dal governo

(www.dgc.gov.it/web/) o contattare il numero verde dell’App Immuni al

800.91.24.91 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Green pass, quanto dura

Il Green pass in Italia è destinato ad avere una durata di 12 mesi. Il Cts ha

dato infatti il via libera alla proroga da 9 mesi a un anno della scadenza del

certificato verde covid-19. Secondo le regole inizialmente stabilite, la validità

del documento è stata collegata alla modalità di rilascio del documento. Nei

casi di tampone negativo, certificato Covid generato in poche ore e validità per

48 ore dalla dall’ora del prelievo. Nei casi di guarigione, generato entro il

giorno seguente e validità di 180 giorni.

fonte:

ADNKRONOS

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