Green pass obbligatorio lavoro in Gazzetta
Ufficiale, novità decreto
Dal 15 ottobre in vigore il provvedimento: cosa cambia per la
sospensione
Senza green pass obbligatorio al lavoro, dal 15 ottobre, stop allo stipendio
del lavoratore – pubblico o privato – ma niente sospensione. E’ la novità del
decreto green pass, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, rispetto alle news
successive all’approvazione da parte del Consiglio dei ministri.
GREEN PASS E STIPENDIO
Nell’articolo 1 del provvedimento si legge che “il personale … nel caso in cui
comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid 19 o
qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al
luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel
luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione
della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. Il decreto
stabilisce che “per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non
sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque
denominati”.
GREEN PASS E MAGISTRATI
L’articolo 2 stabilisce l’obbligo di green pass dal 15 ottobre per “i
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle
commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari” e chiarisce
che le disposizioni “non si applicano” ad avvocati, altri difensori, periti,
testimoni e parti del processo.
GREEN PASS E AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI
L’articolo 3, relativo al lavoro privato, tra l’altro si sofferma sulle imprese con
meno di 15 dipendenti: in queste aziende è possibile sostituire il lavoratore
privo di green pass. “Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata … il datore
di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella
del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo
non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il
predetto termine del 31 dicembre 2021″, si legge.
GREEN PASS E PRIMA DOSE
L’articolo 5 si sofferma tra sui tempi relativi alla concessione del green pass e
alla durata: per i guariti dal covid, il certificato arriva il giorno stesso della
prima dose e ha una durata di 12 mesi a partire dalla guarigione attestata.
Green pass obbligatorio, in vigore quello sul
lavoro
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge firmato dal Presidente
della Repubblica. Per i lavoratori senza pass stop allo stipendio ma salta
la sospensione
Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro, pubblici e privati dal 15 ottobre
fino al 31 dicembre. Con la firma del presidente della Repubblica e la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il decreto legge che
estende l’obbligo di esibizione del certificato verde a 23 milioni di lavoratori:
nell’esercito sono compresi deputati e senatori ma anche colf, baby sitter,
badanti. Per i lavoratori senza pass non scatta più la sospensione, ma
stop allo stipendio da subito . Intanto ieri la Camera ha confermato la
fiducia al governo sul decreto legge green pass bis su scuola e trasporti.
Green pass e dipendenti pubblici
“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello
stato di emergenza, al fine prevenire la diffusione dell’infezione da
Sars-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche, al personale delle
Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale
per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di
rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui svolgono l’attività
lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la
certificazione verde Covid-19″, si legge all’art. 1.
Green pass e lavoratori privati
L’articolo 3 del decreto definisce il quadro relativo ai lavoratori privati. Quelli
privi del green pass “sono considerati assenti ingiustificati fino alla
presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non
sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque
denominato”.
“Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di
assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il
lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro
stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci
giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31
dicembre 2021″
Green pass e prima dose
Il decreto, all’articolo 5, modifica i tempi relativi alla concessione del green
pass per chi riceve la prima dose di vaccino: il certificato non viene rilasciato
dopo 15 giorni ma “dalla medesima somministrazione”. Quindi, subito.
Green pass e magistrati
“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello
stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni
tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono e, su
richiesta, non esibiscono la certificazione verde Covid-19″, recita l’articolo 2.
“Le disposizioni (…) si applicano anche al magistrato onorario” mentre, si
specifica, le disposizioni “non si applicano agli avvocati e altri difensori,
consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni
della giustizia, testimoni e parti del processo”.
Green pass esteso: multe e sanzioni
Cosa rischia il lavoratore che ne è sprovvisto? Con l’introduzione dell’obbligo
vengono previste multe fino a 1.500 euro per chi viene trovato senza
certificato. Più nel dettaglio, “l’accesso del personale nei luoghi di lavoro”
senza Green Pass è punito con una “sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 600 a euro 1.500″. Senza retribuzione i lavoratori che
si presenteranno sul posto di lavoro senza Green Pass. Il dipendente senza
passaporto vaccinale è, infatti, “considerato assente ingiustificato fino alla
presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di
lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono
dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque
denominati”
Multe non solo per i dipendenti ma anche per i datori di lavoro che non
controllano. Il dl approvato dal Consiglio dei ministri oggi sull’estensione del
passaporto vaccinale prevede infatti siano a loro a controllare, con multe -per
chi non lo fa- che vanno da 400 a mille euro.
Green pass, a chi spetta
Il Green pass spetta a i cittadini di età superiore ai 12 anni che rientrino in una
delle 3 categorie: aver ricevuto il vaccino contro il coronavirus; risultare
negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere
guariti dalla Covid 19 negli ultimi sei mesi. La certificazione verde viene
generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti
casi: aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni;
aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone
molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; essere guariti dal Covid nei sei
mesi precedenti.
Green pass, chi è esente
Il Green pass non è obbligatorio per:
– i bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale.
– i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea
certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le
certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai
medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi
sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta
dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione
anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e
controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto
2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi
sanitari regionali sempre fino al 30 settembre;
– i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito
della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30
settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di
sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero
della Salute 5 agosto 2021.
Green pass, come ottenerlo
Il Green pass si potrà visualizzare, acquisire e scaricare -nonché stampareattraverso diversi canali digitali. Le fonti sono diverse: sul sito dedicato;
attraverso il sito del fascicolo sanitario elettronico regionale; sull’app Immuni;
con l’app IO. Per chi ha difficoltà, o indisponibilità, nell’uso di questi strumenti
digitali, saranno coinvolti medici di medicina generale, pediatri di libera scelta
e farmacisti che hanno accesso al sistema tessera sanitaria. Per maggiori
informazioni si può visitare il sito appositamente creato dal governo
(www.dgc.gov.it/web/) o contattare il numero verde dell’App Immuni al
800.91.24.91 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.
Green pass, quanto dura
Il Green pass in Italia è destinato ad avere una durata di 12 mesi. Il Cts ha
dato infatti il via libera alla proroga da 9 mesi a un anno della scadenza del
certificato verde covid-19. Secondo le regole inizialmente stabilite, la validità
del documento è stata collegata alla modalità di rilascio del documento. Nei
casi di tampone negativo, certificato Covid generato in poche ore e validità per
48 ore dalla dall’ora del prelievo. Nei casi di guarigione, generato entro il
giorno seguente e validità di 180 giorni.
fonte:
ADNKRONOS