GREEN PASS – CHI DEVE AVERLO AL LAVORO E CHI NO !!

Chi deve avere e chi non il green pass al

lavoro

Il green pass sul posto di lavoro diventa – dal 15 ottobre – obbligatorio

per tutti. Ci sono delle persone esonerate, ma si tratta di una platea

molto ristretta.

La domanda del giorno è: chi non deve avere il green pass al lavoro?

Il 16 settembre è stata una giornata storica per l’Italia: è il primo Paese

dell’Unione Europea a introdurre un obbligo generalizzato del green pass per

lavorare. Senza certificazione non ci si può recare al lavoro, e nel caso in cui il

datore di lavoro decidesse comunque di ammettere il dipendente entrambi

sarebbero esposti al pagamento di una sanzione che va dai 600 ai 1.500

euro.

In totale, secondo le stime del Governo, sono 15 milioni i lavoratori coinvolti

nell’obbligo. Una platea molto ampia “racchiusa” in sole 9 pagine di decreto

(qui il testo).

Ci sono degli esclusi, ma va detto che si tratta di una platea molto ristretta.

Sono molto pochi, infatti, coloro che sono autorizzati a presentarsi al lavoro

pur essendo sprovvisti dell’apposita certificazione; vediamo di chi si tratta.

Per chi è obbligatorio il green pass al lavoro

Dal 15 ottobre 2021 avere il green pass sarà condizione fondamentale per

poter svolgere il proprio lavoro. Lo prevede il decreto approvato dal Consiglio

dei Ministri il 16 settembre, il quale si può sintetizzare dicendo che con

l’entrata in vigore di questo provvedimento:

A chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai

fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di

esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9,

comma 2 (green pass, ndr.)

Lo stesso vale per i dipendenti pubblici, compreso il “personale delle Autorità

amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la

società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della

Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo

costituzionale”.

Il green pass, dunque, è richiesto a chiunque svolga attività lavorativa, che per

definizione è quella “attività materiale o intellettuale per mezzo della quale si

producono beni o servizi, regolamentata legislativamente ed esplicata in

cambio di una retribuzione”.

Non ci sono settori lavorativi esclusi dall’obbligo del green pass. La regola

vale, ad esempio, anche per:

● professionisti con Partita IVA: si pensi a elettricisti e idraulici che

lavorano per conto proprio;

● lavoratori domestici: colf, badanti, baby sitter, giardinieri, domestici;

● commercianti e artigiani;

● lavoratori impegnati in settori per la cura della persona: parrucchieri,

estetisti;

● Forze dell’Ordine;

● personale degli uffici giudiziari: i magistrati ordinari, amministrativi,

contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti

delle

● commissioni tributarie.

Non ci sono neppure differenze lato contrattuale: l’obbligo, ad esempio, vale

indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro.

Paradossalmente sono soggetti alla sanzione descritta dal decreto anche i

lavoratori impiegati senza regolare contratto.

E il decreto spiega anche che non necessariamente la prestazione deve

essere retribuita per poter far scattare l’obbligo del green pass. Viene

specificato, infatti, che la disposizione si applica “altresì a tutti i soggetti che

svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di

volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”.

La regola, dunque, vale anche per chi svolge un praticantato o un tirocinio,

come pure per chi è impegnato in attività di volontariato.

Chi non deve avere il green pass al lavoro

Spiega lo stesso decreto che sono esonerati dall’avere il green pass al lavoro

coloro che sono “esenti dalla campagna vaccinale sulla base d’idonea

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del

Ministero della Salute”.

Serve dunque, che ci sia un medico che si prenda la responsabilità di

certificare che la persona non può sottoporsi al vaccino. Può essere, ad

esempio, il caso degli immunodepressi o di coloro che soffrono di gravi

allergie a farmaci e cibo: al momento, però, dal Ministero della Salute non è

arrivato un elenco delle patologie “sensibili” come invece si sperava, facendo

dunque gravare interamente la responsabilità sul medico. La promessa è che

dal 30 settembre verrà messa online una Certificazione digitale dedicata, ma

per il momento si procede ancora con quella in formato cartaceo.

I clienti possono chiedere di vedere il green

pass?

Le nuove regole sul green pass fanno insorgere degli interrogativi: uno

di questi riguarda la possibilità per il cliente di chiedere di vedere la

certificazione.

Con l’obbligo del green pass sul posto di lavoro – che entrerà in vigore dal

prossimo 15 ottobre – sono diversi gli interrogativi: uno di questi riguarda la

possibilità per il cliente di chiedere al commerciante o all’artigiano di mostrare

la propria certificazione verde.

Pensiamo a chi prende un taxi, come pure a chi va dal parrucchiere:

d’altronde stiamo vivendo un periodo dove non è chiaro chi sono i controllori e

chi i controllati, quindi non stupirebbe vedere che dal 15 ottobre tra i clienti si

diffonda l’usanza di richiedere il green pass all’esercente.

Quello che ci chiediamo in questa sede non è se una tale richiesta è giusta o

meno: quel che ci interessa è guardare alla legittimità della stessa. Può un

cliente chiedere di vedere se chi offre un determinato servizio sia anche in

regola con la certificazione oppure è passabile di denuncia? Facciamo

chiarezza.

I clienti possono chiedere all’esercente di vedere il green pass?

Sono diversi gli ambiti in cui un cliente potrebbe avere interesse a verificare

se l’esercente è in regola con la certificazione obbligatoria (come stabilito dal

decreto del 16 settembre scorso).

Pensiamo, ad esempio a chi chiama l’idraulico per un problema nel bagno di

casa, oppure a chi deve fare una lunga tratta in taxi e vuole essere tranquillo

riguardo alla condizione del tassista. Una situazione che già oggi potrebbe

verificarsi, ma che immaginiamo sarà molto più diffusa dal 15 ottobre, quando

avere il green pass diventerà condizione essenziale per poter svolgere

qualsiasi lavoro, sia nel settore privato che per il pubblico.

La domanda allora è: i clienti possono chiedere al negoziante, al

professionista o a qualsiasi altro esercente di controllare il green pass? La

risposta è positiva, ma allo stesso tempo non c’è alcun obbligo per l’esercente

di esibire la certificazione. E ovviamente non ci sono neppure sanzioni per chi

decide di non mostrarla.

Il controllo del green pass non viola la privacy

Per trovare una risposta a questa domanda dobbiamo prima di tutto

rispondere a un’altra. Ovvero: il cliente che chiede la verifica del green pass

commette una violazione della privacy? Un tema su cui nei giorni scorsi si è

espresso il Consiglio di Stato.

Nel dettaglio, il Consiglio di Stato, respingendo in sede cautelare un ricorso

già deciso dal Tar Lazio con pronuncia n. 4281/2021, ha confermato che la

richiesta del green pass – da parte di datori di lavoro o altri controllori

individuati dalla normativa – non rappresenta una violazione della privacy.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, mostrando il green pass non vengono

rilevati dati appartenenti a categorie particolari indicate dall’articolo 9 del

GDPR: non vengono né mostrati dati sanitari né tantomeno altri dati sensibili.

A differenza della condizione di vaccinati, che può essere controllata

solamente dal medico competente, il controllo in questo caso attesta

solamente se la persona possiede o meno la certificazione richiesta dalla

legge.

Il cliente può chiedere di vedere il green pass, ma l’esercente può rifiutarsi

Dal momento che una tale richiesta da parte del cliente non rappresenta una

violazione della privacy, non vediamo altri impedimenti di tipo giuridico.

Questo, dunque, può anche chiedere all’esercente di poter vedere il suo

green pass, ma allo stesso tempo quest’ultimo può anche rifiutarsi.

Secondo la legge, infatti, non deve essere il cliente a controllare il green pass.

Pensiamo al caso dei tassisti: semmai sarà la cooperativa o la società a cui

questi fanno parte a dover effettuare i controlli, non di certo chi usufruisce del

servizio.

Chiedere è tuttavia lecito, così come rifiutare o accettare di mostrare la propria

certificazione. Così come pure è lecito per il cliente rifiutare di usufruire di un

certo servizio nel caso in cui non dovesse ricevere le rassicurazioni di cui

necessita.

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