GIOVANI E LAVORO – Apprendistato di alta formazione e ricerca: cos’è e come funziona

Apprendistato di alta formazione e ricerca:
cos’è e come funziona


La guida completa sull’apprendistato di alta formazione e ricerca, dalle
regole per la sua attivazione fino ai vantaggi previsti
L’apprendistato di alta formazione e ricerca (o apprendistato di terzo livello) è
un contratto di lavoro che permette di conseguire titoli di studio di alto grado,
quali diplomi di istruzione secondaria superiore, lauree, master. Inoltre, dà
anche la possibilità di svolgere attività di ricerca o di accedere alle
professioni ordinistiche per cui è previsto un periodo di praticantato.
Con questo tipo di apprendistato i giovani fra i 18 e i 29 anni uniscono
l’attività lavorativa in azienda allo studio e al contempo ottengono suddetto
titolo.
In questa guida vi spieghiamo come funziona l’apprendistato di alta
formazione e ricerca, a chi si rivolge, qual è la normativa di riferimento
vigente e quali sono le tutele previste.
COS’È L’APPRENDISTATO ALTA FORMAZIONE E RICERCA
L’apprendistato di alta formazione e ricerca, detto anche “apprendistato di
terzo livello” è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al
conseguimento di titoli di studio di alto livello accademico. Si rivolge ai
soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso del titolo di
accesso necessario ad avviare il percorso di alta specializzazione scelto.
Si differenza delle altre due tipologie di contratto di apprendistato, di primo
livello (per l’acquisizione di un diploma e di competenze professionali) e
professionalizzante (per l’acquisizione di una qualifica professionale) in
quanto la finalità di questo contratto è il conseguimento dei seguenti titoli:
● il diploma di istruzione tecnica superiore (diploma ITS);
● i titoli di studio di alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM);
● la laurea triennale e magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico;
● il master di 1° e 2° livello;
● un dottorato di ricerca;
● l’attestato di compiuta pratica per sostenere l’esame di Stato per
l’accesso agli ordini professionali per cui è necessario un periodo di
praticantato.
La durata del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca parte da
un minimo di 6 mesi e varia sulla base del titolo di studio da conseguire.
È regolamentata da accordi stipulati fra le Regioni o Province Autonome, le
associazioni territoriali datoriali, le università e gli istituti professionali. A livello
normativo, sono l’articolo 45 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81
e il Decreto Ministeriale 12 ottobre 2015 a disciplinare l’apprendistato di
alta formazione e ricerca.
A CHI SI RIVOLGE
Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca si rivolge ai soggetti di
età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione
secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di
istruzione e formazione professionale. Tale titolo deve essere integrato da un
certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità
professionale all’esito del corso annuale integrativo.
Nello specifico:
● per titoli universitari: i destinatari devono essere già iscritti in un
percorso universitario;
● nel caso di master di 1° livello: è necessario il possesso almeno della
laurea triennale, quindi anche laurea magistrale, laurea magistrale a
ciclo unico;
● per i master di 2° livello: è necessario il possesso almeno della laurea
magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;
● nel caso del Dottorato di ricerca: i destinatari devono risultare già
ammessi o già iscritti ai dottorati di ricerca;
● per il diploma AFAM: i destinatari devono essere già in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o di altro studio conseguito
all’estero riconosciuto idoneo, come da Decreto Ministeriale 270 del
2004, articolo 6, comma 1;
● per il praticantato è necessario aver conseguito la laurea che dà
accesso allo specifico percorso professionale ordinistico.
REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO
L’apprendistato di alta formazione e ricerca può essere attivato dai datori di
lavoro privati di tutti i settori economico- produttivi ai quali spettano
vantaggi di diversa natura: contributivi, fiscali, retributivi ed economici.
L’articolo 3 del Decreto del 12 ottobre 2015 definisce i requisiti del datore di
lavoro per assumere apprendisti, cioè deve essere in possesso di capacità:
● strutturali: disponibilità di spazi per la formazione interna;
● tecniche: disponibilità di strumenti per la formazione interna;
● formative: disponibilità di uno o più tutor.
Oltre ai citati requisiti il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
può essere stipulato da un datore di lavoro secondo specifici limiti
dimensionali. Ovvero possono essere assunti:
● nelle imprese con 10 dipendenti o più, 3 apprendisti ogni 2 dipendenti
specializzati o qualificati al servizio;
● nelle imprese da 3 a 9 dipendenti, 1 solo apprendista per ogni
dipendente specializzato o qualificato in servizio;
● nelle imprese fino a 3 dipendenti, in totale massimo 3 apprendisti.
Tali disposizioni non si applicano alle imprese artigiane, per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della Legge n. 443 del 1985.
IL RUOLO DELLE REGIONI
Alle regioni, secondo quanto disposto dal co.4 art.45 del Decreto Legislativo
15 giugno 2015, n. 81 è affidata la regolamentazione della durata e dei profili
formativi e la definizione di specifici criteri generali per la realizzazione dei
percorsi formativi in accordo con le istituzioni formative e sentite le parti sociali
territorialmente competenti. Ad oggi non tutti i territori hanno però
regolamentato e nelle regioni in cui non è presente una specifica disposizione
interviene direttamente la normativa nazionale .
Attualmente sono quattordici le regioni (mancano all’appello Basilicata,
Sardegna, Molise, Valle d’Aosta, Puglia e Umbria), più due Provincie
Autonome di Trento e Bolzano, che hanno recepito le nuove disposizioni. La
maggior parte di queste amministrazioni hanno stipulato anche specifici
Protocolli di intesa con le istituzioni formative e/o enti di ricerca e le parti
sociali.
COME FUNZIONA L’APPRENDISTATO ALTA FORMAZIONE
I contenuti e la durata della formazione sono stabiliti nel Piano Formativo
Individuale (PFI) sulla base della stipula di un protocollo d’intesa tra impresa
e università, ovvero con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con
l’ente di ricerca.
1) PROTOCOLLO DI INTESA DATORE DI LAVORO – ISTITUZIONE
Il protocollo definisce i contenuti, la durata e l’organizzazione didattica della
formazione, interna o esterna all’azienda secondo questo schema e deve
contenere:
● i dati relativi all’azienda, all’apprendista e al tutor, ovvero chi eroga
la formazione aziendale. Si precisa che per attivare un contratto di
apprendistato istituzione formativa e datore di lavoro sono tenuti, per
legge, ad individuare rispettivamente un tutor formativo ed un tutor
aziendale (che può essere anche il datore di lavoro stesso). I soggetti
nominati dovranno possedere un contratto con scadenza successiva al
termine del periodo di apprendistato;
● le indicazioni sul titolo di studio o di alta formazione da acquisire;
● il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per
la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore
di formazione svolte in azienda. I principi e le modalità di attribuzione
dei crediti formativi sono definiti con l’articolo 46, comma 1 del Decreto
Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
● tutte le modalità di articolazione e di erogazione della formazione;
● le responsabilità dell’impresa dell’istituzione formativa.
2) PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
Contestualmente alla stipula del contratto e con il coinvolgimento del datore di
lavoro e dell’apprendista stesso, l’istituzione formativa è tenuta a definire il
piano formativo individuale sulla base di questo schema previsto dalla
normativa nazionale o regionale, che definisce contenuti, durata e
organizzazione didattica della formazione interna ed esterna all’impresa. Il
PFI, parte integrante del contratto di lavoro, può essere modificato nel corso
del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del
percorso. Esso è composto da 5 sezioni:
● anagrafica del datore di lavoro;
● anagrafica dell’istituzione scolastica/formativa;
● anagrafica dell’apprendista;
● durata e articolazione annua della formazione interna ed esterna;
● valutazione degli apprendimenti.
OBBLIGHI FORMATIVI
L’articolazione della formazione è concordata dall’istituzione formativa e dal
datore di lavoro e si divide in:
● interna: ovvero la formazione che l’apprendista riceve direttamente sul
luogo di lavoro, in azienda con un tutor aziendale. Per le ore di
formazione a carico del datore di lavoro, deve essere riconosciuta al
lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta,
ferme restando le diverse previsioni della contrattazione collettiva
nazionale;
● esterna: ovvero la formazione che l’apprendista riceve presso
l’istituzione scolastica o formativa, grazie a un tutor.
La durata complessiva del percorso è costituita dalla somma dei periodi di
formazione interna ed esterna (presso l’istituzione scolastica o formativa)
previsti dai relativi ordinamenti e le ore di attività lavorativa. La formazione
esterna all’azienda viene svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è
iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore, ma non può, di norma,
essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale. L’obbligo formativo però,
varia in base al titolo che si intende conseguire:
● nel caso dell’apprendistato per il conseguimento del diploma di
istruzione tecnica superiore, viene assunto a base di calcolo l’orario
obbligatorio ordinamentale e la formazione esterna non può essere
superiore al 60% di tale orario. La formazione interna è pari alla
differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di
formazione esterna;
● per l’apprendistato per il conseguimento di un titolo di alta
formazione – universitario, viene assunto a base di calcolo il numero
dei crediti universitari (CFU), la formazione esterna non può essere
superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali
previste nell’ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento
universitario. La formazione interna è pari alla differenza tra le ore del
percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna;
● nel caso dell’ apprendistato di ricerca e per il praticantato per
l’accesso alle professioni
ordinistiche, la formazione esterna non è obbligatoria. Invece, la
formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario
annuale contrattualmente previsto, variavile secondo le indicazioni del
CCNL di riferimento.
QUANTO DURA L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ha una durata minima
di 6 mesi e comunque non superiore al tempo necessario per il
conseguimento del titolo che è variabile a seconda del percorso formativo:
● 2 anni con master biennale;
● 3 anni con laurea e ricerca;
● per il praticantato la durata massima è definita in rapporto al
conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione
all’esame di Stato.
STIPENDIO APPRENDISTATO ALTA FORMAZIONE
La retribuzione e il livello di inquadramento CCNL dell’apprendista di 3° livello
deve essere in linea con il percorso formativo del giovane e non può essere
inferiore di 2 livelli rispetto a quello di un lavoratore con medesimo
incarico. Lo stipendio dipende dal CCNL di riferimento. Il primo anno
l’apprendista può ad esempio percepire il 45% dello stipendio previsto per un
lavoratore assunto con lo stesso CCNL e arrivare al 100% al termine del
periodo di apprendistato.
Ciò dipende dal relativo CCNL, ma nel caso le imprese applichino un CCNL
che non disciplina l’apprendistato possono far riferimento ad una
regolamentazione contrattuale di settore affine, sia per i profili normativi che
economici.
TUTELE APPRENDISTATO TERZO LIVELLO
Il giovane assunto con un contratto di apprendistato di alta formazione ha la
possibilità di accedere al mercato del lavoro con un regolare rapporto di
lavoro, sviluppando le competenze professionali necessarie per una
specifica professione o ruolo aziendale e conseguendo un titolo di studio di
alta formazione o maturando un’esperienza di ricerca, anticipando i tempi di
ingresso nel mercato del lavoro. Godrà quindi delle tutele del lavoratore
subordinato, con delle differenze stabilite dallo specifico CCNL, ma in genere
avrà diritto a tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e
assistenza sociale obbligatoria, quali:
● IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
● assegno per il nucleo familiare o assegno unico figli;
● assicurazione contro le malattie;
● NASpI;
● maternità;
● INAIL – assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
ESITI DELL’APPRENDISTATO DI 3° LIVELLO
Alla fine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro può:
● continuare il rapporto a tempo indeterminato senza dare alcuna
comunicazione e fruendo ancora, per l’anno successivo al termine
dell’apprendistato, dei benefici contributivi previsti per questa tipologia
di contratto;
● recedere dal rapporto senza alcuna motivazione, salvo rispetto dei
termini di preavviso stabiliti dal CCNL di riferimento.
CASI DI DIMISSIONI O LICENZIAMENTO
Trattandosi di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, al
recesso da parte del lavoratore e in caso di risoluzione consensuale del
rapporto, si applicano le regole ordinarie. Il recesso può avvenire anche prima
della “stabilizzazione” nelle seguenti ipotesi:
● mancato superamento del periodo di prova;
● durante il periodo formativo per giusta causa o giustificato motivo
(oggettivo o soggettivo). In caso di recesso del datore durante il periodo
formativo, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per il
licenziamento illegittimo, all’articolo 42 comma 3 del Decreto
Legislativo n. 81 del 2015;
● al termine del periodo di apprendistato, entrambe le parti possono
recedere con preavviso decorrente dal medesimo termine, secondo i
limiti stabiliti dal CCNL;
● dopo la stabilizzazione del contratto, quando cioè è diventato a tempo
indeterminato, il lavoratore può essere licenziato per giusta causa
oppure giustificato motivo.
Per quanto riguarda i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un
trattamento di disoccupazione, il datore non può recedere dal contratto a
fine periodo formativo semplicemente dando idoneo preavviso. In caso di
licenziamento deve sempre giustificare le motivazioni allegando la giusta
causa oppure il giustificato motivo.
SANZIONI
In caso di violazione di tali disposizioni (requisito dimensionale e obbligo
formativo) il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione aumenta da
300 a 1500 euro.
Se vi è inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore
di lavoro, dopo un primo monito, il Ministero e l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro intervengono con le sanzioni sopradette. Il datore sarà tenuto anche a
versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta. Ciò, con
riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe
stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato. Tale
differenza sarà maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione
per omessa contribuzione.
SGRAVI PER IL DATORE DI LAVORO
L’impresa che procede all’assunzione di un apprendista ottiene diversi
vantaggi economici:
● per le imprese fino a 9 dipendenti l’aliquota contributiva a carico del
datore di lavoro è, oltre all’1,61% previsto dalla Legge 92 del 2012,
rispettivamente dell’1,5% il primo anno, del 3% il secondo anno, e del
10% a partire dal terzo anno e in caso di consolidamento del contratto,
per i 12 mesi successivi. Per le imprese con più di 9 dipendenti
l’aliquota contributiva è sempre del 10%;
● a seconda del CCNL applicato, possibilità di inquadrare l’apprendista
fino a 2 livelli in meno rispetto ai lavoratori ordinari che svolgono le
stesse mansioni. In alternativa, si può usare una retribuzione ridotta in
misura percentuale e graduata nel tempo;
● esclusione degli apprendisti dal computo dell’organico richiesto in
base alle norme sul lavoro. Prevista anche l’esclusione delle spese
sostenute per la formazione degli apprendisti dalla base per il calcolo
dell’IRAP;
● in caso di prosecuzione del contratto, vi è anche l’esonero dal
versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di
lavoro. Vale nel limite massimo di 3.000 euro su base annua e per un
periodo massimo di 12 mesi. Ciò a condizione che il lavoratore non
abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di prosecuzione;
● esclusione dell’obbligo di stabilizzazione dei contratti al termine del
periodo formativo.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Pdf 350 Kb)
Decreto Ministeriale 12 ottobre 2015 (Pdf 197 Kb).
ALTRI AGGIORNAMENTI
Vi consigliamo di leggere anche il nostro approfondimento sull’apprendistato
di primo livello e il focus sull’apprendistato professionalizzante.

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