FISCO – Tregua fiscale 2023, dalle irregolarità formali alla rottamazione quater: la circolare con i chiarimenti

Tregua fiscale 2023, dalle irregolarità
formali alla rottamazione quater: la
circolare con i chiarimenti


di Rosy D’Elia – DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI
L’Agenzia delle Entrate torna a fare luce sulla tregua fiscale 2023: la
circolare numero 6 del 20 marzo 2023 raccoglie una serie di chiarimenti
utili a definire più nel dettaglio il campo di applicazione delle
agevolazioni, dalla sanatoria delle irregolarità formali alla rottamazione
quater
Si definisce sempre più nel dettaglio il perimetro di applicazione della tregua
fiscale 2023: dalla sanatoria delle irregolarità formali, in cui rientrano anche le
fatture elettroniche oltre i termini ma incluse nella liquidazione IVA, alla
rottamazione quater che può essere richiesta anche per i carichi che
riguardano solo le sanzioni, nuovi chiarimenti arrivano con la circolare numero
6 del 20 marzo 2023.
Si avvicinano le prime scadenze da rispettare per beneficiare delle
agevolazioni introdotte con la Legge di Bilancio 2023 e l’Agenzia delle Entrate
fa luce sull’operatività con un documento che passa a rassegna una serie di
quesiti sulle modalità applicative dei diversi strumenti messi in campo.
Tregua fiscale 2023, la circolare con i chiarimenti
Come funziona la tregua fiscale 2023? Per una sola domanda ci sono tante
risposte, che l’Amministrazione finanziaria ha raccolto nella circolare
numero 6 del 2023.
Alle indicazioni fornite con i primi documenti di prassi pubblicati a inizio anno
per illustrare le novità introdotte con l’ultima Manovra, si aggiungono nuovi
chiarimenti pensati anche per sciogliere i quesiti posti dagli ordini professionali
e dalle associazioni di categoria sui seguenti punti:
● definizione agevolata degli avvisi bonari;
● sanatoria delle irregolarità formali;
● ravvedimento speciale delle violazioni tributarie;
● adesione agevolata delle controversie tributarie;
● rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti;
● regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di
acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e
conciliazione giudiziale;
● rottamazione delle cartelle.
Con 28 pagine di nuove istruzioni, l’Agenzia delle Entrate definisce sempre
più nel dettaglio il raggio d’azione della tregua fiscale 2023 anche in vista delle
prime date di scadenza imminenti che i contribuenti devono rispettare per
accedere ai benefici previsti.
Tregua fiscale 2023 Data Tipologia di
scadenza
Definizione agevolata
avvisi bonari
Entro 30 giorni (90 giorni in caso di
avviso telematico) dal ricevimento
della comunicazione originaria o
della comunicazione definitiva
contenente la rideterminazione
degli esiti. Le rate diverse dalla
prima devono
essere versate entro l’ultimo giorno
di ciascun trimestre successivo
Versamento delle
somme dovute con
sanzioni ridotte
Sanatoria delle irregolarità
formali
31 marzo 2023 (e 31 marzo 2024 in
caso di pagamento rateale)
Versamento di 200 euro
(o di due rate da 100
euro)
31 marzo 2024 Rimozione di omissioni
e irregolarità
Ravvedimento speciale
delle violazioni tributarie
31 marzo 2023 prima o unica rata Pagamento della
sanzione ridotta a 1/18
del minimo
Pagamento rateale:
● 30 giugno;
● 30 settembre;
● 20 dicembre;
● 31 marzo
Pagamento della
sanzione ridotta a 1/18
del minimo in 8 rate di
pari importo
31 marzo 2023 Rimozione di omissioni
e irregolarità
Definizione agevolata degli
atti del procedimento di
accertamento
Atti del procedimento di
adesione
entro 20 giorni dalla sottoscrizione
dell’accordo
Pagamento dell’intero
importo o della prima
rata
Avvisi di accertamento,
agli avvisi di rettifica e di
liquidazione nonché agli
atti di recupero
Entro il termine di presentazione
del ricorso
Pagamento dell’intero
importo o della prima
rata
Definizione agevolata liti
pendenti
30 giugno 2023 Presentazione
domanda
30 giugno 2023 Pagamento in un’unica
soluzione o prima rata
(fino a 20 trimestrali)
Per ciascun anno:
● 30 settembre;
● 20 dicembre;
● 31 marzo.
Pagamento delle rate
successive alla prima
Conciliazione agevolata
delle controversie
tributarie
30 giugno 2023 Sottoscrizione
dell’accordo
20 giorni dalla sottoscrizione
dell’accordo
Pagamento degli
importi dovuti o
comunque della prima
rata
Rinuncia agevolata delle
controversie in Cassazione
30 giugno 2023 Rinuncia
Entro 20 giorni dall’accordo Pagamento integrale
delle somme dovute
Regolarizzazione degli
omessi pagamenti da
istituti deflativi
31 marzo 2023 Versamento integrale
della sola imposta in
un’unica soluzione o
prima rata (fino a 20
trimestrali)
Stralcio dei carichi fino a
mille euro
30 aprile 2023 Annullamento
automatico
Rottamazione quater 30 aprile 2023 Domanda di accesso
alla definizione
agevolata
31 luglio 2023 Pagamento in un’unica
soluzione o della prima
rata (fino a 18 rate)
Per ciascun anno:
● 30 novembre;
● 28 febbraio;
● 31 maggio;
● 31 luglio.
Pagamento delle rate
successive alla prima
Tregua fiscale 2023, come funziona la sanatoria delle irregolarità formali?
Valida anche per le fatture tardive
E proprio sulla sanatoria delle irregolarità formali, per cui è prevista una prima
e prossima scadenza per poterne beneficiare, la circolare numero 6
dell’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti.
Rientrano tra le violazioni che possono essere sanate con il versamento di
200 euro entro il termine del 31 marzo, come previsto in via eccezionale dalla
Legge di Bilancio 2023, anche i seguenti errori:
● indicazione errata del codice “natura” nelle fatture elettroniche non è un
elemento previsto dall’articolo 21 del DPR a patto che non incida sulla
corretta liquidazione dell’imposta;
● l’invio tardivo delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ma
correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo
versamento dell’imposta;
● il mancato invio dei corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e
inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta.
È bene, infine, specificare che la Manovra ha previsto una sanatoria per le
irregolarità commesse fino al 31 ottobre 2022 e che per perfezionare la
procedura è necessario versare gli importi dovuti, in un’unica tranche o in due
rate, e rimuovere violazioni ed errori entro la scadenza del 31 marzo 2024.
Tregua fiscale 2023: dettagli sul ravvedimento speciale con la circolare
dell’Agenzia delle Entrate
Nella tabella di marcia della tregua fiscale 2023, il 31 marzo prossimo segna
anche la data ultima per beneficiare del ravvedimento speciale delle
violazioni tributarie che permette di effettuare il versamento delle somme
dovute beneficiando di una riduzione a un diciottesimo della sanzione minima.
E anche su questo fronte l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti
facendo luce sull’estensione del perimetro di applicazione.
Se da un lato non è possibile avvalersi dei benefici previsti dall’ultima Legge di
Bilancio per il versamento utile a prorogare il regime impatriati, escluso anche
dal ravvedimento ordinario, dall’altro è possibile beneficiare delle agevolazioni
per le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR n. 600 del
1973.
Queste ultime, però, come del resto tutte le altre incluse nella
regolarizzazione, non devono essere già state contestate.
Tregua fiscale 2023: rottamazione quater anche solo per le sanzioni: i
dettagli nella circolare dell’Agenzia delle Entrate
Nella lista delle prossime e importanti date di scadenza da considerare per
l’accesso alla tregua fiscale 2023 non può mancare il 30 aprile 2023 che
segna il termine ultimo per presentare domanda di accesso alla
rottamazione quater.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che possono rientrare nella definizione
agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000
al 30 giugno 2022 anche le cartelle che riguardano solo le sanzioni, in
particolare precisa:
“Si ritiene che il legislatore abbia inteso comprendere nell’ambito di
applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni
pecuniarie amministrativo-tributarie, conformemente a quanto chiarito della
circolare dell’8 marzo 2017, n. 2/E, paragrafo 2.1, sulla medesima questione
in ordine alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2016 di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193”.
Le indicazioni riguardano anche aspetti più pratici, utili per la presentazione
della domanda, come la necessità di indicare il numero identificativo della
cartella in caso di accesso alla rottamazione quater per carichi
precedentemente ricompresi nella rottamazione-ter.
Infine, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di beneficiare della
definizione agevolata anche per i debiti oggetto di dilazioni
ordinarie/straordinarie con piani di pagamento non regolari ma non ancora
soggetti a decadenza, con riferimento al residuo importo dovuto, ovvero
sottraendo quanto già versato a seguito di rateazione

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