FISCO – La nuova magistratura e il nuovo processo tributario

La nuova magistratura e il nuovo
processo tributario


di Enrico Larocca
Dopo oltre 20 anni dalla presentazione del progetto di riforma della
Giustizia e del processo tributario, al quale la testata del Commercialista
Telematico e uno dei suoi più prestigiosi collaboratori, l’avv. Maurizio
Villani, hanno dato un enorme contributo per la sua realizzazione e tra
mille scetticismi, in larga parte ancora presenti, è stata avviata dal
16/9/2022 la quinta magistratura e il nuovo processo tributario.
Vediamo in sintesi le principali novità della riforma, di cui alcune già
operative e altre differite.
Riforma della Giustizia Tributaria e nuovo processo
tributario: le principali novità
Dal 16/9/2022 parte la quinta magistratura e il nuovo processo tributario,
dopo oltre un secolo di sostanziale immobilismo normativo e procedurale.
Non è soltanto una modifica di facciata – come qualcuno ancora vorrebbe
lasciare intendere – ma è una vera e propria rivoluzione copernicana che
come ogni rivoluzione abbisognerà di alcuni aggiustamenti volti a migliorarla,
ma si tratta, in ogni caso, di un provvedimento fondamentale che ha gettato le
basi per una riforma sostanziale del reclutamento dei giudici tributari che
diventano giudici professionali a tempo pieno con remunerazioni adeguate
alle funzioni loro assegnate (abbandonando quella caratteristica di giudici
parzialmente “a cottimo”) e per la riforma del processo tributario con l’obiettivo
di riequilibrare diritti e obblighi delle parti contrapposte: il Fisco da un lato e i
contribuenti dall’altro.
Non si può negare, ad esempio, che l’ammissione della prova testimoniale
scritta o le nuove regole riguardanti l’onere della prova non costituiscano una
grande novità nel quadro del nuovo processo tributario.
Certo, ci sono aspetti della riforma qui tracciata che richiedono degli
aggiustamenti o delle integrazioni, ma “il dado è tratto” e con questa legge si
entra in una nuova era dei rapporti contribuente-fisco-giustizia tributaria.
Una sintesi delle principali modifiche
Iniziamo subito col dire che dal 16/9/2022, entrando nelle aule delle Corti di
Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, si saluteranno i giudici con
l’espressione: Signori giudici della Corte di Giustizia Tributaria,
buongiorno!
Mai più useremo come intestazione nei ricorsi le espressioni: Commissione
Tributaria provinciale o regionale o forse le faremo precedere dalla
preposizione latina “ex” il tutto messo tra parentesi e al di sotto della nuova
intestazione Corte di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado, soltanto
per i ricorsi presentati all’Agenzia delle Entrate prima dell’entrata in vigore
della nuova normativa processuale.
Non si tratta di un puro cambio di denominazione degli organi giurisdizionali
tributari, ma la conferma normativa che ci troviamo di fronte alla Quinta
Magistratura.
Il nuovo processo tributario: cosa cambia da subito
Oltre al cambio di denominazione degli organi giurisdizionali tributari, entra
subito in vigore la regola della prova scritta testimoniale.
Il giudice, dal 16/09/2022, può ammettere la prova testimoniale scritta
ove lo ritenga necessario ai fini del giudizio e anche senza l’accordo
delle parti.
La prova testimoniale è assunta secondo le regole di cui all’art. 257-bis del
codice di procedura civile con la precisazione che se la pretesa tributaria è
basata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova
testimoniale deve attestare circostanze diverse da quelle attestate dal
pubblico ufficiale.
Da subito decorre la maggiorazione del 50% delle spese di giudizio nel
caso in cui una delle parti o il giudice formula una proposta conciliativa che
senza giustificato motivo non viene accettata, ove il riconoscimento delle sue
pretese sia inferiore al contenuto della proposta.
Inoltre i giudici per i ricorsi notificati dal 16/9/2022 e soggetti a reclamo
potranno formulare proposta conciliativa.
Decorrono dal 16/9/2022 le seguenti modifiche:
● cambio denominazione delle Commissioni tributarie provinciali e
regionali in Corti di Giustizia tributarie di primo e secondo grado;
● nuove regole sulla sospensiva con fissazione dell’udienza entro 30
giorni;
● ammissione della prova scritta testimoniale;
● l’obbligo di onere della prova della pretesa tributaria spetta al Fisco e
il giudice ha il potere di annullare l’atto privo di prova;
● maggiorazione del 50% delle spese di giudizio per conciliazioni
rifiutate e con proposta confermata in giudizio o per rigetto del
reclamo o non accettazione posta in mediazione con proposta
confermata dal giudice;
● nel caso di condanna al pagamento delle spese processuali
conseguenti alla proposta di mediazione del contribuente non accolta
dall’Ufficio, ma riconosciuta in giudizio, ebbene in questi casi può
configurarsi emersione di responsabilità amministrativa del
funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non
accolto la proposta;
● conciliazione proposta dalla Corte di giustizia tributaria;
● esclusione della garanzia per sospensive richieste da soggetti con
affidabilità fiscale pari a 9.
Cosa cambia con decorrenza differita
Dall’1/1/2023 i ricorsi di valore non superiore a 3.000 euro saranno trattati
da Giudice monocratico in primo grado e sempre dalla stessa data viene
istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia, l’Ufficio Ispettivo e
l’Ufficio del Massimario nazionale.
Per i ricorsi notificati dal 01/09/2023 tutte le udienze monocratiche e le
sospensive si tengono in modalità da remoto; mentre le altre si terranno
da remoto su richiesta di tutte le parti.
Cessazione dal servizio per i componenti delle Corti di
Giustizia
Dal 2023 cesseranno i componenti delle Corti di Giustizia che hanno
compiuto 74 anni e “a scalare” cesseranno il servizio dal:
● 01/01/2024 i giudici che abbiano compiuto entro il 31/12/2023 o nel
corso del 2024 i 73 anni di età;
● 01/01/2025 i giudici che abbiano compiuto entro il 31/12/2024 o nel
corso del 2025 i 72 anni di età;
● e dal 01/01/2026 i giudici che abbiano compiuto entro il 31/12/2025 o
nel corso del 2026 i 71 anni di età;
Dal 01/01/2027, la cessazione dal servizio dei componenti delle Corti di
Giustizia tributarie avverrà al compimento del 70 esimo anno di età.
Liti definibili pendenti presso la Cassazione
Secondo alcuni commentatori la norma non è chiara perché il testo di legge
stabilisce che può essere chiesta la definizione delle controversie pendenti
alla data del 15/07/2022.
Ma successivamente, nel precisare il concetto di lite pendente presso la
Cassazione stabilisce che per lite pendente si intende la controversia per la
quale il ricorso in Cassazione è stato notificato entro la data di entrata in
vigore della norma e cioè entro il 16/09/2022.
Una formulazione che estenderebbe, a questo punto, considerato che, a
giudizio di chi scrive, una lite per essere pendente deve essere anche stata
notificata, la definibilità alle controversie riguarderebbe tutte le controversie
esistenti e in corso alla data di entrata in vigore della norma.
La definizione di dette controversie deve avvenire entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che scadendo il 120°
giorno il 14/01/2023 – che è un sabato – il termine risulta prorogato al primo
giorno successivo lavorativo, vale a dire al 16/01/2023.
La definizione avverrà mediante presentazione, nel medesimo termine, della
domanda di definizione della lite pendente, accompagnata dal pagamento
delle somme dovute.
Fino a tale data il contribuente, con apposito atto diretto al giudice, può
richiedere la sospensione del processo.
Se entro il 14/03/2023 non risulta presentata alcuna istanza di
trattazione, il processo di considera estinto.
L’eventuale diniego alla definizione va notificato entro 30 gg. e il contribuente
ha la possibilità di impugnare in Cassazione il provvedimento di diniego entro
60 gg.
L’onere della prova è a carico del Fisco
Una novità importantissima è costituita dall’imputazione dell’onere della prova
della pretesa tributaria al Fisco.
L’art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. 546/1992 nel definire i nuovi poteri delle Corti
di Giustizia tributaria prevede che: l’amministrazione prova in giudizio le
violazioni contestate con atto impugnato e il giudice fonda la decisione
sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto
impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contradditoria o
se comunque è insufficiente a dimostrare le ragioni oggettive su cui si
fondano la pretesa e l’irrogazione di sanzioni.
Si tratta, come si vede, di modifiche radicali del processo tributario.
Fonte: Legge n. 130/2022.
Alcuni suggerimenti di lettura per approfondire:
Riforma della Giustizia Tributaria: giudice monocratico e nuova
conciliazione
E’ legge la riforma del processo tributario
Nasce la Magistratura Tributaria, la riforma della Giustizia e del Processo
Riforma della Giustizia Tributaria: la Quinta Magistratura secondo il
Governo
fonte: COMMERCIALISTA TELEMATICO

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