FISCO – Fino al 31 marzo, sanatoria irregolarità formali e ravvedimento speciale

FISCO – Fino al 31 marzo, sanatoria irregolarità formali e ravvedimento speciale

La Legge di Bilancio per il 2023 ha previsto una serie di misure finalizzate a prevenire o a ridurre i contenziosi con l’Agenzia delle Entrate. In particolare, entro il 31 marzo, è possibile provvedere alla regolarizzazione delle liquidazioni IVA e del cosiddetto ravvedimento speciale. A seguire il punto della situazione, partendo dagli aspetti sanzionatori.

Le sanzioni previste

La normativa fiscale prevede una serie di sanzioni per l’omessa o la tardiva fatturazione. Nello specifico:

  • dal 90% al 180% dell’imposta sulle operazioni imponibili non documentate, con un minimo di 500 euro. Nel caso di violazione che non incide sulla liquidazione dell’IVA la sanzione è compresa tra 250 e 2.000 euro;
  • dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati in caso di operazioni non imponibili o esenti, non soggette o in reverse charge, con un minimo di 500 euro. Nel caso in cui la violazione non rileva nemmeno ai fini reddituali la sanzione è compresa tra 250 e 2.000 euro.

Se vengono inviati in ritardo i corrispettivi telematici, le possibilità sono due:

Se si trasmettono i corrispettivi oltre 12 giorni dopo aver effettuato le operazioni, è prevista una sanzione del 90% dell’imposta relativa alle transazioni non comunicate, con un minimo di 500 euro.

Se i corrispettivi sono stati inviati tardivamente, ma sono stati comunque registrati e considerati nella liquidazione periodica dell’IVA, la sanzione è fissa di 100 euro per ogni trasmissione sbagliata, e/o omessa. Oltre a ricevere una sanzione, se non si è in regola con i corrispettivi telematici si rischiano anche sanzioni accessorie come la sospensione della licenza o dell’autorizzazione per un periodo che varia:

  • da tre giorni a un mese nel caso di quattro violazioni nell’arco di 5 anni.
  • da uno a sei mesi se i corrispettivi irregolari superano 50.000 euro.

Le riduzioni previste in caso di regolarizzazione

La regolarizzazione è possibile con le riduzioni della sanzione minima:

  • entro 90 giorni, con riduzione a 1/9 ai sensi della lett. a)-bis;
  • entro il termine della dichiarazione IVA annuale, con riduzione a 1/8 ai sensi della lett. b);
  • entro la dichiarazione IVA annuale successiva, con riduzione a 1/7 ai sensi della lett. b)-bis;
  • entro il termine dell’accertamento, con riduzione a 1/6 ai sensi della lett. b)-ter;
  • dopo la constatazione della violazione, con riduzione a 1/5 ai sensi della lett. b)-quater.

Per perfezionare il ravvedimento è necessario:

  • emettere la fattura in precedenza omessa ed effettuare il relativo invio;
  • versare la sanzione ridotta in misura variabile in relazione alla soglia temporale entro la quale è completato il ravvedimento. Così, ad esempio, per una fattura con IVA, regolarizzata entro il termine della dichiarazione, la sanzione ridotta è l’11,25% (1/8 x 90%) dell’IVA tenendo conto della sanzione minima di 500 euro. Se, invece, il tardivo invio della fattura non ha inciso sulla liquidazione IVA, la sanzione ridotta a 1/8 di 250 (31,25).

È necessario regolarizzare in via autonoma l’omesso o insufficiente versamento che scaturisce dalla violazione connessa alla fatturazione. È possibile che la violazione relativa al versamento, qualora la liquidazione del periodo chiuda a credito, si realizzi in un mese o nel trimestre successivo.

A seconda del momento in cui si perfeziona il ravvedimento, risulta eventualmente necessario regolarizzare la LIPE (liquidazione periodica IVA ndr.) e la dichiarazione annuale IVA.

Sanatoria irregolarità formali e ravvedimento speciale

Come detto, entro il 31 marzo 2023 è possibile regolarizzare le violazioni avvalendosi:

  • della sanatoria delle irregolarità formali (vedi commi 166-173 L. 197/2022) se la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’IVA, in quanto ad esempio la fattura è stata emessa in ritardo ma in tempo per la corretta liquidazione IVA;
  • del ravvedimento speciale (commi 174-178, Legge 197/2022) con riduzione a 1/18 della sanzione minima con riferimento alla violazione sostanziale. Si ritiene che l’omesso versamento vada regolarizzato con ravvedimento ordinario.

Al riguardo ricordiamo che:

  • per poter utilizzare la sanatoria per le irregolarità formali è necessario che la violazione non abbia rilevanza nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta, nonché ai fini IVA;
  • l’utilizzo della sanatoria per le irregolarità formali potrebbe dimostrarsi conveniente nei casi di irregolarità formali multiple, non definibili con il cosiddetto cumulo giuridico o in presenza di violazioni formali non rilevabili dal contribuente;
  • in generale, comunque, la sanatoria assume efficacia con il versamento della somma di 200 euro, in due rate di pari importo, da effettuarsi, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, nonché con la rimozione della violazione.

Le violazioni possono essere sanate, se commesse entro il 31 ottobre 2022.

Ravvedimento speciale

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate il ravvedimento speciale può essere utilizzato: “per regolarizzare esclusivamente le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159 (riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali), concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti”.

Va considerato che, secondo l’interpretazione restrittiva fornita dall’Agenzia delle Entrate (vedi Circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E), il ravvedimento speciale non è applicabile alle violazioni “rilevabili”, con la conseguenza che lo stesso non può essere utilizzato per regolarizzare gli omessi versamenti. Pertanto, il tardivo/omesso versamento dell’IVA va sanato tramite il ravvedimento “ordinario”.

Per ciò che riguarda le irregolarità relative alle LIPE, le stesse non possono essere oggetto della sanatoria delle irregolarità formali qualora abbiano inciso sulla determinazione/versamento dell’IVA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.