EDILIZIA – Superbonus concesso anche per lavori trainanti aggiunti in un secondo momento

Superbonus concesso anche per lavori
trainanti aggiunti in un secondo momento


di Cinzia De Stefanis
Se l’intervento trainato “aggiuntivo” è qualificabile come variante alla CILA-s
originaria e come tale verrà comunicato ai fini edilizi, potrà beneficiare delle
condizioni agevolative spettanti agli interventi risultanti dalla prima CILA-s,
ovvero potrà usufruire del Superbonus al 110% per le spese dell’anno 2023 o
optare per la cessione del credito/sconto in fattura anche dopo il 16 febbraio

  1. Questo è il chiarimento fornito dalla Direzione Regionale dell’Agenzia
    delle Entrate dell’Emilia – Romagna in risposta ad un interpello circa i lavori
    trainati dei singoli condomini, inseriti successivamente nella CILA-S in
    variante.
    Oggetto quesito – L’Agenzia delle entrate è intervenuta su una fattispecie
    piuttosto ricorrente nei condomini.
    L’ipotesi riguarda i requisiti posti dalle ultime modifiche legislative per
    accedere al Superbonus, tra cui la presentazione della CILA-S entro la data
    ultima del 31 dicembre 2022, ovvero del 16 febbraio 2023 per usufruire dello
    sconto in fattura/cessione del credito, ricorrano solo in relazione agli interventi
    trainanti, svolti sulle parti comuni e già oggetto di CILA, e non in relazione agli
    interventi trainati, eseguiti singolarmente dai singoli condòmini in un momento
    successivo e non rientranti nella CILA già presentata.
    Posizione Agenzia delle Entrate – I funzionari dell’Agenzia delle Entrate
    ricordano che il comma quinquies dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020 dispone:
    ”In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi
    dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
    materia edilizia (Dpr 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle
    infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, o della normativa regionale), nella
    CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso
    d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono
    integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei
    lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (articolo 24 del Dpr 6 giugno
    2001, n. 380).
    L’articolo 2 bis DL 11/2023 convertito con L. 38/2023, prevede: ”Le
    disposizioni dell’articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
    e dell’articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso
    che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio
    lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della
    tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei
    termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà
    condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione
    assembleare di approvazione della suddetta variante”.
    Per le Entrate, infatti se il descritto intervento trainato ”aggiuntivo” è
    qualificabile come variante alla CILA – S originaria e come tale verrà
    comunicato ai fini edilizi, per l’intervento trainato ”aggiuntivo” si potrà
    beneficiare delle condizioni agevolative spettanti agli interventi risultanti dalla
    prima CILA¬ S, ovvero potrà:
    ● usufruire del superbonus al 110% sulle spese 2023;
    ● optare per la cessione del credito/sconto in fattura anche dopo il
    16.02.2023.

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