EDILIZIA – Superbonus 110, edificio con unico proprietario: nessuna agevolazione se è in prevalenza non residenziale

Superbonus 110, edificio con unico
proprietario: nessuna agevolazione se è in
prevalenza non residenziale

Superbonus 110 per cento, per l’accesso all’agevolazione nel caso di un
edificio di un unico proprietario composto fino a quattro unità
immobiliari conta la prevalenza della natura residenziale. Lo spiega
l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 5 del 7
gennaio 2022. Non deve essere calcolata la superficie delle pertinenze.
Superbonus 110 per cento, nel caso di edificio con unico proprietario non si
può accedere all’agevolazione non si verifica la prevalenza della natura
residenziale.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 5 del 7 gennaio 2022 dell’Agenzia
delle Entrate.
Nel calcolo della prevalenza non rientra la superficie delle pertinenze.
Nel caso in cui l’edificio di un unico proprietario o in comproprietà, costituito da
due a quattro unità immobiliari e in prevalenza di natura non residenziale, non
si può accedere al superbonus 110 per cento.
Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate chiarisce in che modo deve
essere verificato il requisito della prevalenza residenziale dell’edificio.
Superbonus 110, edificio con unico proprietario: nessuna agevolazione
senza la prevalenza residenziale
Con la risposta all’interpello numero 5 del 7 gennaio 2022, l’Agenzia delle
Entrate torna a occuparsi del superbonus 110 per cento.
I chiarimenti forniti nel documento di prassi nascono dal caso concreto
presentato dall’istante, un proprietario di un edificio composto da 4 unità
immobiliari distintamente accatastate.
Di queste, 2 sono abitazioni, una è un laboratorio artigianale che rientra nella
categoria catastale C/3 e una è un’autorimessa accatastata come C/6.
L’istante fa presente che la superficie dell’unità immobiliare accatastata come
laboratorio, da sola, supera la somma delle superfici delle altre tre unità
immobiliari.
Lo stesso vuole sapere se può beneficiare della maxi agevolazione prevista
dal decreto Rilancio e, eventualmente, quali sono i limiti di spesa previsti.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente non possa accedere al
superbonus 110 per cento. Nel documento di prassi motiva l’interpretazione
alla luce della normativa vigente e dei precedenti chiarimenti.
In linea generale l’agevolazione spetta per le parti comuni dei condomini. Sul
punto è intervenuta la Legge di Bilancio 2021 con la lettera n) del comma 66
dell’articolo 1 che ha modificato il comma 9, lettera a) dell’articolo 119 del
decreto Rilancio.
Il superbonus si applica anche agli interventi effettuati:
“dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro
unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.”
A partire dal 1° gennaio 2021, quindi, l’agevolazione spetta anche se gli
interventi sono realizzati su edifici non in condominio ma composti da 2 a 4
unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche.
Superbonus 110 per cento: la verifica del requisito della prevalenza
residenziale
Per quanto riguarda il calcolo delle unità immobiliari, come chiarito in risposta
all’interrogazione in Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021,
le pertinenze non devono essere considerate.
In linea generale, per gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliare si devono
prendere in considerazione i chiarimenti forniti in relazione agli edifici in
condominio.
In base a quanto chiarito dalla circolare numero 24 del 2020, nel rispetto
degli altri requisiti previsti dalle norme vigenti, la detrazione deve essere
calcolata con un limite di spesa che varia in base al numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio (comprese le pertinenze).
Cruciale resta quindi la verifica del requisito della prevalenza della natura
residenziale dell’edificio.
Si può accedere al superbonus 110 per cento solo se la superficie
complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza e ricomprese
nell’edificio sia superiore al 50 per cento.
In merito l’Agenzia delle Entrate sottolinea che:
“Ai fini della verifica della natura “residenziale” dell’edificio, non va conteggiata
la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui si
compone l’edificio.”
Non devono essere considerate, ad esempio, un box o una cantina
pertinenziale di una abitazione o un magazzino pertinenziale di una unità
immobiliare a destinazione commerciale.
Nel caso in cui la superficie delle unità immobiliari di natura residenziale non
sia superiore alla metà della superficie complessiva non si può accedere al
superbonus 110 per cento.

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