EDILIZIA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI – Cessione del credito e sconto in fattura: disponibile il nuovo modello di comunicazione

Cessione del credito e sconto in fattura: disponibile il nuovo modello di comunicazione

È disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Con il provvedimento del 12 novembre 2021, siglato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, l’Agenzia, infatti, recepisce le nuove disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettera b), del Dl n. 157/2021, che, introducendo il comma 1-ter all’articolo 121 del decreto “Rilancio”, estende a tutti i bonus edilizi, non più soltanto alla detrazione del 110%, l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto.

Il visto di conformità deve essere rilasciato dal responsabile di un Centro di assistenza fiscale ovvero da uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, articolo 3 del Dlgs n. 241/1997 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro; iscritti nel registro dei revisori legali; iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria).

Il contribuente è ora tenuto all’adempimento anche quando esercita l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in riferimento alle altre detrazioni fiscali per lavori edilizi – recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici – diversi da quelli che danno diritto allo sconto del 110%. Fino a oggi, il visto era necessario soltanto per l’opzione in ambito Superbonus 110%.

Con il presente provvedimento, che va a modificare il provvedimento dell’8 agosto 2020, sono approvati, oltre al nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all’Agenzia delle Entrate.

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