EDILIZIA – Dl Aiuti bis è legge: le novità per l’edilizia

Dl Aiuti bis è legge: le novità per l’edilizia

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre, entra in vigore oggi la Legge n. 142/2022 di conversione del decreto legge “Aiuti bis” (D.L. n. 115/2022), recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.

Tra le varie modifiche apportate dal Senato, sono due le principali novità di interesse per il comparto edile: la prima consiste nell’alleggerimento della responsabilità solidale per la cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus, mentre la seconda riguarda la semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili.

In particolare, l’articolo 33-ter, introdotto al Senato in prima lettura, integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull’articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022). Il nuovo comma 1-bis.1 integra l’articolo 121, comma 6 del decreto-legge n. 34 del 2020 chiarendo che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. Si precisa inoltre che tale limitazione di responsabilità si applica esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste.

Con nuovo comma 1-bis.2 si dispone, inoltre che, per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura che sono sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege, il cedente che coincide con il fornitore e che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) deve acquisire, ora per allora, allo scopo di limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione richiesta ex lege.

L’articolo 33-quater, introdotto sempre dal Senato in prima lettura, inserisce una modifica al comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) volta a ricomprendere tra le attività di edilizia libera – ossia che sono eseguite senza alcun titolo abilitativo – anche l’installazione di vetrate panoramiche amovibili. Più nel dettaglio, la nuova lettera b-bis) dispone che sono eseguiti in regime di attività edilizia libera:

  •  gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio;
  • gli interventi possono essere eseguiti purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi, con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

La norma in esame specifica, inoltre, che tali strutture devono:

  • favorire una naturale micro-areazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
  • ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

 Allegato

Testo Gazzetta Ufficiale Legge 21 settembre 2022, n. 142

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