EDILIZIA – Codice appalti: in vigore le modifiche della Legge Europea

Codice appalti: in vigore le modifiche
della Legge Europea

di Stefano Muccioli

Sono entrate in vigore, martedì 1° febbraio, le modifiche al
Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) introdotte
dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (GU Serie Generale
n.12 del 17-01-2022) “Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea – Legge europea 2019-2020”
, c.d. “legge
europea”.
Riportiamo di seguito le modifiche apportate al codice appalti dall’art.10 della
legge europea:
a) all’articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Il
progettista puo’ affidare a terzi attivita’ di consulenza specialistica inerenti ai
settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle
discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite
certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilita’ del progettista
anche ai fini di tali attivita’»;
b) all’articolo 46:
1) al comma 1:
1.1) all’alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla
base della forma giuridica assunta»;
1.2) dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
«d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato
servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non
discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;
1.3) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui alle lettere da a) a d-bis)»;
2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche’ dei
soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono
stabiliti, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, comma
27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’
sostenibili»;
c) all’articolo 80:
1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei
casi di cui all’articolo 105, comma 6,» sono soppresse;
2) al comma 4, il quinto periodo e’ sostituito dai seguenti:
«Un operatore economico puo’ essere escluso dalla partecipazione a una
procedura d’appalto se la stazione appaltante e’ a conoscenza e puo’
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non
definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse
o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in
materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto
periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in
materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
della mobilita’ sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operativita’ della causa di
esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni
caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo
non inferiore a 35.000 euro»;
3) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei
casi di cui all’articolo 105, comma 6» sono soppresse;
4) al comma 7, le parole: «, o un subappaltatore,» sono soppresse;
d) all’articolo 105:
1) al comma 4:
1.1) la lettera a) e’ abrogata;
1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sussistano
a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80»;
1.3) la lettera d) e’ abrogata;
2) il comma 6 e’ abrogato;
e) all’articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore puo’
comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni
contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il
raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento
dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero
contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis,
salvo quanto previsto dal comma 1-quater.
1-quater. In caso di difformita’ tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle
dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il
direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con
l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma
1-bis ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di
avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo
periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello
stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data
della sua adozione, previa verifica della regolarita’ contributiva dell’esecutore
e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione
appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo
periodo.
1-sexies. L’esecutore puo’ emettere fattura al momento dell’adozione dello
stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte
dell’esecutore non e’ subordinata al rilascio del certificato di pagamento da
parte del RUP.
1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e’ annotato nel
registro di contabilita’»;
f) all’articolo 174:
1) al comma 2, il terzo periodo e’ soppresso;
2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali
un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80».
Documenti collegati:
● Legge 23/12/2021 n. 238 (G.U. 17/1/2022 n. 12)
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea
2019-2020
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FONTE – APPALTI E CONTRATTI

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