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EDILIZIA – Bonus ristrutturazione 2023, come funziona,
come richiederlo, requisiti


Come funziona il Bonus ristrutturazione 2023, a chi spetta e cosa
comprende. La guida dettagliata sull’agevolazione fiscale con tutta la
normativa e le ultime novità
Anche nel 2023 è disponibile il bonus ristrutturazione, l’incentivo per coloro
che effettuano lavori di tipo edilizio in un edificio ad uso abitativo. La
detrazione è riconosciuta per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2024.
Si tratta di una detrazione del 50% sull’IRPEF, fino a massimo 96.000 euro
di spesa, per interventi di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria
e ordinaria.
Scopriamo insieme come funziona il bonus ristrutturazione 2023, quali sono
i lavori ammessi, gli adempimenti per la cessione del credito e lo sconto in
fattura, nonché tutte le informazioni utili per accedere all’agevolazione gestita
dall’Agenzia delle Entrate.
COS’È IL BONUS RISTRUTTURAZIONE 2023
Il bonus ristrutturazione 2023 è una detrazione fiscale sull’IRPEF destinata
a chi effettua lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio o
in edifici singoli. Si applica alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2024, è pari al 50% e deve essere ripartita in 10 quote annuali di
pari importo per un tetto massimo di spesa di 96.000 euro.
Previsto dall’articolo 16-bis del DPR 917 del 1986, i bonus ristrutturazione
nel tempo è stato modificato e prorogato. In particolare, il Decreto Rilancio
ha introdotto la possibilità di fruire del bonus, in alternativa alla detrazione,
tramite cessione del credito o sconto in fattura. Poi ci sono state la Legge
di Bilancio 2021, che ha fissato l’attuale percentuale di detrazione a 50%
(prima era a 36) e innalzato il limite di spesa a 96.000 euro (prima era
48.000), e la Legge di Bilancio 2022 che ne ha esteso l’operatività fino al 31
dicembre 2024. Ma vediamo tutti i dettagli.
A CHI SPETTA
Il bonus ristrutturazioni 2023 può essere richiesto da tutti i contribuenti
soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in
Italia. In particolare, hanno diritto alla detrazione i seguenti soggetti:
● proprietario o il nudo proprietario;
● titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o
superficie);
● inquilino o il comodatario;
● soci di cooperative divise e indivise;
● i soci delle società semplici;
● gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano
fra quelli strumentali o merce.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano
intestatari di bonifici e fatture, i seguenti soggetti:
● il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini
entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
● coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
● convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli
interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute
a partire dal 1° gennaio 2016.
In questi ultimi tre casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta
anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento
dell’invio della comunicazione d’inizio lavori.
CASO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÁ O POSSESSO
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi
che beneficiano della detrazione, le eventuali quote residue del “bonus”– si
ricorda che il bonus si ottiene in 10 quote annuali – si trasferiscono
automaticamente al nuovo proprietario/possessore. Ciò a meno che non
intervenga un accordo diverso tra le parti.
LAVORI AMMESSI
Ma il bonus ristrutturazione 2023 che interventi copre? Ebbene, i lavori sulle
unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta
l’agevolazione fiscale del bonus ristrutturazione 2023 sono i seguenti:
● quelli elencati nel Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. In particolare, si tratta degli
interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità
immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e
sulle loro pertinenze;
● i lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
(Articolo 3 del DPR 380 del 2001), effettuati su tutte le parti comuni
degli edifici residenziali (ovvero i condomini);
● quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori
non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a
condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
● i lavori relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali, anche a proprietà comune;
● quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi
a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un
elevatore esterno all’abitazione);
● i lavori per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la
comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più
avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna
all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
● quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a
evitare gli infortuni domestici. L’agevolazione compete anche per la
semplice riparazione d’impianti insicuri realizzati su immobili. Cioè vale
per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una
presa malfunzionante. Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione
di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di
vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano;
● i lavori relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio
del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si
intendono per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni
altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti
giuridicamente protetti. In questi casi, la detrazione è applicabile
unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.
Per maggiori informazioni su come funziona la detrazione per questi
interventi, vi consigliamo di leggere questa guida;
● quelli finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici,
all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
● gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza
esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Infine, si precisa che ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in
proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati e non,
ovviamente per la manodopera.
ALTRE SPESE AGEVOLABILI
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione
è possibile considerare anche:
● le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali
connesse;
● spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo
d’intervento;
● le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 22
gennaio 2008, n. 37 – ex legge 46 DEL 1990 (impianti elettrici) e delle
norme Unicig per gli impianti a metano (Legge 1083 del 1971);
● spese per l’acquisto dei materiali;
● il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori
alle leggi vigenti;
● le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
● l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le
concessioni, le autorizzazioni e le denunzie d’inizio lavori;
● gli oneri di urbanizzazione;
● altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli
interventi, nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di
attuazione degli interventi agevolati (Decreto n. 41 del 18 febbraio
1998).
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi
all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni (condomini). In tal
caso, la detrazione spetta a ogni condomino in base alla quota millesimale.
Per conoscere tutte le novità tecniche aggiornate, vi consigliamo di leggere la
Circolare AdE n. 23 del 23 giugno 2022.
QUALI LAVORI NON SONO AGEVOLABILI
Come anticipato, la detrazione riguarda unicamente le spese sostenute per
realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta a fronte di spese
sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a
favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di
esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a
tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili
nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate
condizioni, è prevista la detrazione IRPEF del 19%.
In merito alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice
acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di
meccanismi di sicurezza. Ad esempio non spetta alcuna detrazione per
l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una
tradizionale cucina a gas. Si ricorda, a riguardo, che all’interno del bonus
ristrutturazione è disponibile il bonus sicurezza che vi spieghiamo in questa
guida.
Infine, per la prevenzione degli atti illeciti, non rientra nell’agevolazione, per
esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
ALCUNI ESEMPI DI SPESE DETRAIBILI
Ai fini esplicativi, ecco alcuni esempi di lavori di manutenzione ordinaria per
cui è riconosciuto il bonus ristrutturazione 2023:
● sostituzione d’infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e
con modifica di materiale o tipologia d’infisso;
● installazione di ascensori e scale di sicurezza;
● realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
● rifacimento di scale e rampe;
● interventi finalizzati al risparmio energetico;
● recinzione dell’area privata;
● costruzione di scale interne.
Come stabilito, infatti, dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 57 del 1998 la spesa sostenuta per interventi singolarmente non
agevolabili (manutenzione ordinaria) si somma al totale degli oneri detraibili
qualora integrata o correlata a interventi di categorie diverse per i quali
compete la detrazione d’imposta. Dunque, tale agevolazione può diventare un
bonus ristrutturazione per il bagno, per la cucina oltre che ideale per il
restyling straordinario di una casa.
AGEVOLAZIONI EXTRA
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire, oltre
che del bonus ristrutturazioni 2023, anche dell’aliquota IVA ridotta al 10%. A
seconda del tipo d’intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei
servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei
beni. Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista
l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%. Si tratta, in particolare:
● delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera
relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione;
● dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati,
forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro,
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate
dall’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR n. 380 del
2001;
● delle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che,
benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità
(per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal
committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il
prestatore d’opera che li esegue.
INTERVENTI ANTISISMICI
Il bonus ristrutturazioni 2023 apre anche le porte a un’altra agevolazione
riconfermata. Per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2017 e il 31 dicembre 2024 per interventi antisismici su edifici
ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3,
le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio
2017, spetta una detrazione del 50%. L’articolo 1 comma 29 della Legge di
Bilancio 2022 aveva prorogato anche questo bonus fino alla fine del 2024.
Tale agevolazione è da calcolare su un importo complessivo di 96.000 euro
per unità immobiliare per ciascun anno. L’agevolazione è fruibile in 5 rate
annuali di pari importo. La detrazione sale al 70%, se dalla realizzazione
degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il
passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all’80%, se si passa a due
classi di rischio inferiori. Il beneficio fiscale è maggiore in caso d’interventi
sulle parti comuni degli edifici condominiali:
● 75%, se c’è passaggio a una classe di rischio inferiore;
● 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
Sul Sismabonus – un “ramo” del bonus ristrutturazione – l’Agenzia delle
Entrate ha pubblicato una specifica guida che potete consultare in questa
pagina. Intanto, si è in attesa dell’aggiornamento della guida dell’Agenzia
delle Entrate sulle nuove modalità operative ed eventuali modifiche per il
Sismabonus per l’anno 2023.
INTERVENTI ESEGUITI DA IMPRESE
La detrazione spetta anche nel caso degli interventi citati eseguiti da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva
alienazione o assegnazione dell’immobile. Indipendentemente dal valore degli
interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque
calcolare la detrazione su un importo forfettario, pari al 25% del prezzo di
vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di IVA). Anche
questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
CUMULABILITÀ CON DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO
La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con
l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla
riqualificazione energetica degli edifici (detrazione attualmente pari al
65%). Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle
agevolazioni per la riqualificazione energetica che in quelle per le
ristrutturazioni edilizie, il contribuente può fruire, per le medesime spese,
soltanto dell’uno o dell’altro beneficio. Per ogni altro chiarimento tecnico,
l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione questa guida sulle
ristrutturazioni edilizie.
CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA
Adesso vediamo come funziona il bonus ristrutturazione con lo sconto in
fattura o con la cessione del credito. Così come previsto nell’articolo 121
del Decreto Rilancio, i soggetti che negli anni 2020, 2021 e 2022 hanno
sostenuto spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, al
posto dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
● sconto in fattura: ovvero un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo
stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, d’importo pari
alla detrazione spettante;
● cessione del credito d’imposta: ovvero cessione del credito d’imposta
di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti
fino a un massimo di 5 volte, con alcune differenze in base al
destinatario.
Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023 e dal Decreto Aiuti Quater
convertito in Legge, anche per il bonus ristrutturazione – come per il
Superbonus – prevista la facoltà di successiva cessione del credito ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, per un
totale di 5 cessioni (al posto delle 4 stabilite dal Decreto Aiuti Bis convertito
in Legge). Le nuove norme prevedono, cioè, l’aumento da 4 a 5 il numero
totale delle possibili cessioni del credito. Vi sarà, quindi, una prima
cessione libera tra tutti i soggetti, seguita da massimo 3 passaggi ulteriori (non
più due come in precedenza) in favore di soggetti qualificati come banche,
intermediari finanziari oppure assicurazioni. Infine, le banche hanno la
possibilità di cessione del credito, per un ulteriore passaggio, ai loro correntisti
muniti di partita IVA.
Per conoscere altri dettagli sulla cessione del credito, vi consigliamo di
leggere il nostro focus.
ALTRE REGOLE PER CESSIONE DEL CREDITO
Restano poi, anche nel 2023, le regole riepilogate dalla Circolare n.19
dell’Agenzia delle Entrate, stabilite già nel 2022 per il bonus ristrutturazioni
con il Decreto Superbonus, con il Decreto Sostegni ter, quello Frodi, il
Decreto Bollette e il Decreto Aiuti:
● divieto di cessione parziale. In base a tale divieto, i crediti derivanti
dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non
possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla
“prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”. Per tale
ragione, al credito viene attribuito “un codice identificativo univoco,
da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni”, da
applicarsi alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in
fattura inviate all’Agenzia delle Entrate;
● nel caso di sequestro penale, l’uso del credito d’imposta o sconto in
fattura può avvenire una volta cessati gli effetti del provvedimento di
sequestro e con l’aumento di un periodo pari alla durata del sequestro,
entro l’anno;
● per il recupero del patrimonio edilizio, la realizzazione o l’acquisto di
garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, i
contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate
residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di
fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento
agli importi versati a partire dal 2022. I contribuenti che non hanno
ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o
per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1°
gennaio 2022 e per tutto il 2023. In questo caso sarà necessario
registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data
di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.
OBBLIGHI ANTI FRODE VALIDI NEL 2023
Il bonus ristrutturazione 2023, grazie a quanto già previsto con il Decreto Anti
Frode, conferma gli obblighi già stabiliti per il 2022. In particolare:
● VISTO DI CONFORMITÀ: per usufruire di una delle due opzioni
(cessione del credito o sconto in fattura) sarà necessaria la
comunicazione del professionista che ha apposto il visto di
conformità e che ha quindi effettuato il primo controllo documentale
sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare del bonus ristrutturazione;
● ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ: è stato introdotto l’obbligo di
presentare l’attestazione di congruità delle spese rilasciata da un
tecnico abilitato che dovrà accertare che nell’esecuzione dei lavori sia
stato rispettato il limite massimo dei costi ammissibili per tipologia di
intervento. A tal fine, il Ministero della Transizione Ecologica
pubblicherà un prezzario specifico, in attesa del quale si potrà fare
riferimento alle somme indicate dalle Regioni o dalle Province
autonome. Altrimenti si potrà fare riferimento in difetto, ai valori di
mercato previsti in base al luogo dell’intervento.
Le indicazioni su quanto previsto dal Decreto Legge 11 novembre 2021, n.
157 sono state pubblicate sulla Circolare n. 16/E del 29 novembre 2021.
L’obiettivo è scongiurare le frodi. A tal fine, il Decreto Superbonus aveva già
stabilito da 2 a 5 anni di reclusione e da 50.000 fino a 100.000 euro di
multa per i tecnici abilitati disonesti. Vale anche la pena ricordare quanto
introdotto dal Decreto Aiuti Bis convertito in legge sul regime di
responsabilità in caso di cessione del credito che vi spieghiamo in questo
approfondimento dedicato. Inoltre, nel testo del Decreto Aiuti Bis
convertito in Legge, l’articolo 33-ter permette di riformulare la responsabilità
e gli obblighi sui crediti fiscali ceduti con il Bonus ristrutturazione. La modifica,
cioè, chiariva che:
● la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e
dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni
indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con
dolo o colpa grave;
● i fornitori diversi da soggetti qualificati che hanno applicato lo sconto in
fattura e che si sono trovati nell’impossibilità di cedere successivamente
le somme acquisite, potranno acquisire “ora per allora” visto di
conformità, attestazioni e asseverazioni. La modifica riguarda cioè i
crediti derivanti dai bonus casa – tra cui appunto il bonus
ristrutturazione – acquisiti prima del 12 novembre 2021 e finiti nella
stretta del Decreto Antifrode. Quest’ultimo passaggio fa sì che la
responsabilità del cessionario limitata ai casi di dolo o colpa grave si
applichi per il bonus ristrutturazione e per le cessioni degli altri bonus
come Superbonus, Bonus zanzariere, Bonus condizionatori e il
Bonus tende da sole.
Per maggiori informazioni tecnico operative sulla disciplina della
responsabilità in merito all’uso dello sconto in fattura e della cessione del
credito, vi consigliamo di leggere la circolare n. 33 del 2022.
COME PAGARE LE FATTURE RELATIVE AI LAVORI
Per pagare le fatture relative ai lavori utili ad ottenere il bonus ristrutturazioni
2023, bisognerà utilizzare un bonifico bancario o postale parlante. Ovvero
all’interno, dovranno essere indicati i seguenti dati:
● causale del versamento: “Bonifico relativo a lavori edilizi che danno
diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917 del
1986”;
● codice fiscale del beneficiario della detrazione;
● Partita IVA o codice fiscale del beneficiario del pagamento.
Il bonus ristrutturazione 2023 può essere richiesto anche se i lavori sono stati
pagati con un finanziamento. In questo caso la società finanziaria dovrà
pagare tramite bonifico, seguendo tutte le indicazioni per la compilazione
(indicando il CF del soggetto per il quale si effettua il pagamento). Anche in tal
caso, il titolare dell’agevolazione fiscale dovrà conservare la ricevuta del
bonifico.
BONUS RISTRUTTURAZIONE 2023, COME RICHIEDERLO
Ma come richiedere il bonus ristrutturazione? Premesso che come tutte le
detrazioni non esiste una vera e propria domanda ma il bonus si valorizza in
fase di dichiarazione dei redditi, questo si fruisce in tre modalità:
● in fase di dichiarazione dei redditi, appunto, con la presentazione del
modello redditi persone fisiche (ex modello Unico). L’importo
detraibile va suddiviso in 10 quote annuali d’importo pari. Per facilitare
questa modalità, l’Agenzia delle Entrate ha anche messo a disposizione
degli specifici modelli di dichiarazione;
● con sconto immediato in fattura;
● mediante credito d’imposta cedibile da usare secondo le regole e
relativamente ai soggetti autorizzati.
OBBLIGO COMUNICAZIONE ENEA
Anche per il bonus ristrutturazione 2023 i lavori rientranti in quelli con obiettivi
di risparmio energetico, sarà necessario inviare la comunicazione ENEA.
L’obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 è valido anche per il 2023 ed
è rivolto soltanto ad alcune tipologie di lavori (sul sito dell’ENEA è specificato
quali sono).
Ci sono 90 giorni di tempo per inviare la comunicazione ENEA in questa
sezione del sito. ENEA ha anche messo a disposizione degli utenti questa
guida (il cui ultimo aggiornamento è avvenuto, però, nel 2021) in cui si
specificano tutti i dettagli sul bonus ristrutturazione e su come effettuare la
dovuta comunicazione.
DOCUMENTI DA ESIBIRE E CONSERVARE
Per il bonus ristrutturazioni 2023 occorre, poi, conservare ed esibire a
richiesta degli uffici i seguenti documenti, così come in dicato nel
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre
2021:
● le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da
realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio
lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata
la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione
edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
● domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
● ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;
● delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e
tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi
riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
● in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai
familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore
all’esecuzione dei lavori;
● comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da
inviare all’Azienda Sanitaria Locale. Va inviata prima di iniziare i lavori,
con una comunicazione con raccomandata A/R, tranne nei casi in cui
le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono
l’obbligo della notifica preliminare alla ASL;
● fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;
● ricevute dei bonifici di pagamento.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
Testo della Legge di Bilancio 2022 (Pdf 2 Mb) pubblicato sulla Gazzetta
Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49;
Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, (Pdf 333 Kb) pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.21 del 27-01-2022;
Testo del Decreto 25 febbraio 2022, n. 13 (Pdf 97 Kb) pubblicato sulla
Gazzetta Serie Generale n.47 del 25-02-2022;
Circolare AdE n. 23 del 23 giugno 2022 (Pdf 1 Mb);
Circolare AdE n. 33 del 6 ottobre 2022 (Pdf 1 Mb);
Guida AdE sulle ristrutturazioni edilizie (Pdf 5 Mb).
ALTRI AIUTI, APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI
Vi consigliamo di leggere anche l’approfondimento che riporta quali sono tutti i
Bonus Casa disponibili nel 2023. Per conoscere altri aiuti e agevolazioni
disponibili per famiglie e lavoratori potete visitare la nostra sezione dedicata
agli aiuti alle persone.

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