Il Consiglio dei ministri ha approvato nella seduta del 18 febbraio scorso, un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili. Il provvedimento interviene per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi, come richiesto da ANAEPA-Confartigianato e da tutta la filiera dell’edilizia. La disposizione prevede che sarà possibile cedere il credito per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.
“Il DL approvato dal Governo ha recepito le nostre sollecitazioni per modificare la stretta sulla cessione dei crediti contenuta nell’articolo 28 del Decreto Sostegni ter che, di fatto, ha paralizzato il mercato delle costruzioni”, ha così commentato la notizia il Presidente di ANAEPA Stefano Crestini. “Auspichiamo che con questa modifica – prosegue Crestini – la disciplina dei bonus edilizi abbia un assetto normativo definitivo, per restituire finalmente alle imprese la certezza di poter investire e lavorare e contribuire al rilancio di un settore fondamentale per la nostra economia e per la transizione green. Rimane invece aperto il problema della cessione del credito fra fornitori e distributori di componenti all’interno delle filiere, su cui lavoreremo durante l’iter di conversione in Parlamento, come anche sull’impossibilità di cessioni parziali”.
Nel testo trova spazio anche un’importante norma fatta inserire dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che subordina la concessione dei bonus edilizi all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. Si tratta di una misura invocata dall’Anaepa e dalle altre organizzazioni artigiane dell’edilizia che in una lettera inviata al Ministro avevano evidenziato “la necessità dell’assoluta osservanza dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni più rappresentative e dei relativi sistemi bilaterali, in quanto strumenti fondamentali per la formazione e la tutela della sicurezza dei lavoratori“.
Il testo della nuova disposizione prescrive che “non possono essere riconosciuti per lavori edili eseguiti da datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Per verificare che il Ccnl sia approvato, “il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato, si avvale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili/Edilcasse. La presente disposizione non si applica ai lavori avviati alla data di entrata in vigore della stessa”.