DIS-COLL 2021 Inps: requisiti, importo, calcolo, domanda DIS-COLL 2021 Inps: requisiti, importo, calcolo, domanda. La guida completa sulla indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi ……

DIS-COLL 2021 Inps: requisiti, importo, calcolo,
domanda
DIS-COLL 2021 Inps: requisiti, importo, calcolo, domanda. La guida completa
sulla indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi
I titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che perdono il
lavoro possono richiedere la DIS-COLL.

Si tratta di una indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e
continuativi, erogata dall’Inps.
In questa guida utile facciamo chiarezza sui requisiti richiesti per beneficiare
della DIS-COLL 2021 e su come si calcola il beneficio. Vi diamo anche tutte le
informazioni utili sull’importo, la durata, come fare domanda e sulle ultime
novità introdotte.
COS’È LA DIS-COLL?
E’ una indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione. Può essere richiesta anche da
assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. In sostanza, dunque, si
tratta di un aiuto economico che viene concesso ai disoccupati che
lavoravano in regime c.d. di co.co.co. e che hanno perso involontariamente il
lavoro.
La misura è stata introdotta, in via sperimentale, dall’articolo 15 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e prorogata mediante successivi
provvedimenti normativi. L’articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81 ha
stabilizzato la prestazione, rendendola strutturale, e l’ha estesa ai collaboratori
a progetto (c.d. co.co.pro.) e agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con
borsa di studio.
Il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 ha poi modificato il requisito di
almeno 3 mesi di contributi nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile
precedente l’evento di cessazione dal lavoro a quest’ultimo prima richiesto per
accedere alla DIS-COLL. In base a tale modifica, per fruire della prestazione
DIS-COLL basta avere almeno l’accredito contributivo di una mensilità nel
periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di
cessazione dal lavoro al predetto evento.
Dunque la DIS-COLL può essere richiesta anche per gli eventi di
disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Le gestione
di questo sostegno economico per i disoccupati è stata affidata all’Istituto
nazionale della previdenza sociale.
CHI PUÒ RICHIEDERLA?
Possono beneficiare della indennità per i disoccupati DIS-COLL le seguenti
categorie di soggetti:
● collaboratori coordinati e continuativi, che hanno perso
involontariamente l’occupazione;
● collaboratori a progetto, che hanno perso involontariamente
l’occupazione;
● assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
REQUISITI DIS-COLL
Per fare la richiesta DIS-COLL occorre, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
– essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps;
– stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150;
– avere almeno 1 mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1°
gennaio dell’anno civile precedente l’evento di disoccupazione e l’evento
stesso.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA DIS-COLL
Restano esclusi dalla misura i seguenti soggetti:
– collaboratori titolari di pensione;
– titolari di partita IVA;
– amministratori e sindaci;
– revisori di società;
– associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
CHE IMPORTO HA E QUANTO DURA?
L’Inps, attraverso la circolare n. 7 del 21-01-2021, ha reso noto l’importo
massimo della prestazione in vigore dal 1° gennaio 2021. In base a quanto
indicato nel documento, l’indennità mensile non può superare, per il 2020,
1.335,40 euro.
La DIS – COLL decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del
rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa
di studio, se è stata richiesta entro l’ottavo giorno, oppure alla fine del
periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è stata
presentata durante periodi di maternità o degenza ospedaliera indennizzati.
Per le richieste pervenute dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione,
l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
La stessa decorrenza vale anche per le richieste DIS-COLL presentate dopo il
termine di periodi di maternità o di degenza ospedaliera, purchè entro i termini
di legge previsti.
L’aiuto economico viene corrisposto ogni mese, per un numero di mesi pari
alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1°
gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di
collaborazione e l’evento stesso, per un periodo massimo di 6 mesi.
COME SI CALCOLA?
Il calcolo dell’importo DIS-COLL viene effettuato sulla base del reddito
medio mensile del richiedente, che si ottiene dividendo il reddito imponibile ai
fini previdenziali risultante dal versamento dei contributi effettuati, derivanti dai
rapporti di collaborazione in relazione ai quali è riconosciuto il diritto
all’indennità, relativo all’anno in cui si è verificata la cessazione dal rapporto di
lavoro e all’anno civile precedente, per il numero di mesi di contribuzione o
frazione di essi, ovvero i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di
collaborazione.
La prestazione viene calcolata tenendo conto di un valore limite, che viene
rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente,
nella misura del 75% del reddito medio mensile del beneficiario, se è inferiore
a tale valore, o al 75% di quest’ultimo, maggiorato del 25% della differenza tra
il reddito medio mensile e il valore determinato, se superiore.
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di
disoccupazione DIS-COLL 2021 è pari a 1.227,55 euro. Quindi, per
quest’anno, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari al 75% del reddito
medio mensile del richiedente, se non supera l’importo di 1.227,55 euro, o al
75% di 1.227,44 euro, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito
medio mensile e 1.227,55 euro, se il reddito mensile del richiedente è
superiore a questo importo.
A partire dal 91° giorno di fruizione del beneficio, ossia dal quarto mese,
l’indennità si riduce su base mensile del 3%. L’importo della misura si riduce,
inoltre, se il beneficiario svolge attività lavorativa in forma autonoma da cui
derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle
detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi (TUIR), 4.800 euro per lavoro autonomo e 8mila euro per lavoro
parasubordinato, oppure di lavoro accessorio dalla quale derivi un compenso
superiore a 3mila euro netti (4mila euro lordi) per anno civile. Viene sospesa,
invece, se il beneficiario si rioccupa con contratto di lavoro subordinato di
durata pari o inferiore a 5 giorni, al termine del quale viene nuovamente
corrisposta per il restante periodo spettante.
COME VIENE EROGATA?
L’Inps provvede a corrispondere la DIS-COLL agli aventi diritto nelle seguenti
modalità:
– accredito su conto corrente bancario o postale;
– accredito su libretto postale;
– bonifico domiciliato presso Poste Italiane SpA, allo sportello di un ufficio
postale di residenza o di domicilio.
PUÒ ESSERE REVOCATA?
I beneficiari dell’indennità decadono dal beneficio se:
– perdono lo stato di disoccupazione;
– intraprendono un’attività di lavoro autonoma o di impresa individuale, o
un’attività parasubordinata, senza comunicare all’Inps il reddito che
presumono di trarne, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa
preesisteva, dalla data di presentazione della richiesta DIS-COLL;
– vengono assunti con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5
giorni;
– diventano titolari di trattamenti pensionistici diretti;
– acquisiscono il diritto all’assegno ordinario di invalidità, tranne se optano per
l’indennità DIS-COLL;
– non partecipano regolarmente alle iniziative di attivazione lavorativa e ai
percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti;
– non partecipano, senza giustificato motivo, alla terza convocazione a
iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva
di lavoro, o alla seconda convocazione alle iniziative di carattere formativo, di
riqualificazione o di politica attiva o di attivazione e allo svolgimento di attività
di pubblica utilità, oppure, a partire dalla terza convocazione, a convocazioni o
appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione, per la
profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato e per la frequenza
ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
– rifiutano un’offerta di lavoro congrua.
COME FARE DOMANDA DIS-COLL?
La DIS-COLL viene concessa a domanda agli aventi diritto. Cosa significa?
Che chi possiede i requisiti per beneficiare di questo aiuto economico deve
richiederlo, presentando apposita domanda all’Inps.
La richiesta DIS-COLL va effettuata entro 68 giorni dalla data di cessazione
del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con
borsa di studio, in base alla proroga dei termini di presentazione dovuta
all’emergenza Coronavirus, in una delle seguenti modalità:
– in via telematica online, attraverso il portale web www.inps.it (Prestazioni
e Servizi > DIS-COLL: invio domanda), utilizzando una identità SPID, la Carta
di Identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– tramite il contact center Inps, telefonando da rete fissa al numero gratuito
803 164 oppure da rete mobile al numero 06 164 164;
– rivolgendosi ad enti di patronato e intermediari Inps, attraverso i servizi
telematici offerti dagli stessi.
La domanda di DIS-COLL equivale a rendere la Dichiarazione di Immediata
Disponibilità (DID), pertanto l’Inps provvede a trasmetterla all’Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) perchè il richiedente sia
inserito nel sistema informativo unitario delle politiche attive. Quest’ultimo,
infatti, deve contattare il Centro per l’Impiego, entro 15 giorni dalla richiesta di
indennità, per stipulare il patto di servizio personalizzato, finalizzato al
reinserimento nel mercato del lavoro.
OPPORTUNITÀ DI LAVORO AGRICOLO PER I PERCETTORI DIS-COLL
Il decreto rilancio, in relazione all’emergenza Covid-19, ha dato la possibilità
ai percettori dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa di stipulare contratti a termine con
datori di lavoro del settore agricolo. Con il decreto sostegni bis, tale
opportunità è stata estesa fino al 31 dicembre 2021 e, se lo stato di
emergenza sanitaria dovesse essere prorogato oltre questa data, fino al
termine dello stesso.
Dunque, in sostanza, i lavoratori che percepiscono la DIS-COLL fino a fine
anno possono accettare incarichi di lavoro agricolo. L’Inps, attraverso il
messaggio n. 4079 del 22-11-2021, ha fornito tutti i chiarimenti sulla proroga
DIS-COLL per lavoro agricolo. L’Istituto ha specificato che gli ingaggi non
devono avere durata superiore a 30 giorni e sono rinnovabili per ulteriori
30 giorni. Le giornate si computano considerando i giorni di effettivo lavoro e
non la durata in sé del contratto. Inoltre, tali contratti non comportano la
sospensione o la decadenza dal diritto alla prestazione, purché rimangano
nel limite di reddito di 2.000 euro per il 2021.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E INFORMAZIONI UTILI
Per ulteriori informazioni mettiamo a vostra disposizione i seguenti
documenti:
– DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 (Pdf 98Kb), istitutivo della
indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata;
– CIRCOLARE INPS n. 7 del 21-01-2021 (Pdf 116Kb), recante gli importi
massimi per il 2021 della DIS-COLL;
– MESSAGGIO INPS n. 1286 del 20-03-2020 (Pdf 223Kb), relativo alla
proroga per coronavirus;
– MESSAGGIO INPS n. 3606 del 04-10-2019 (Pdf 86Kb), relativo alla
modifica del requisito contributivo di cui all’articolo 15, comma 2, lett. b), del
d.lgs n. 22 del 2015.
– MESSAGGIO INPS (Pdf 52Kb) del 22-11-2021, relativo alla proroga
DIS-COLL per lavoro agricolo.

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