Decreto Fiscale e ammortizzatori sociali: le istruzioni Inps

Decreto Fiscale e ammortizzatori sociali: le
istruzioni Inps

di Luca Vannoni

Dando seguito ai primi chiarimenti diffusi con il messaggio n. 4034/2021,
l’Inps, con la circolare n. 183/2021, completa la propria opera interpretativa
relativa alle misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, connessi con l’emergenza COVID-19, introdotte dal D.L. 146/2021
(c.d. Decreto Fiscale).
Introduzione
Nell’attesa che sia portata a compimento la riforma degli ammortizzatori
sociali con la Legge di Bilancio per il 2022, il Governo, con il D.L. 146/2021,
ha riconosciuto un ulteriore periodo di ammortizzatori sociali COVID-19 per i
datori di lavoro non soggetti alla Cigo (assegno ordinario e Cigd), pari a 13
settimane per periodi fino al 31 dicembre 2021 e, sempre fino a tale data, ma
con 9 settimane aggiuntive, un ulteriore periodo di cassa integrazione
ordinaria per i datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili,
confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e
fabbricazione di articoli in pelle e simili. L’intervento, di fatto, si limita a tale
estensione: nulla cambia da un punto di vista sostanziale e procedurale.
In sede di conversione in legge del D.L. 146/2021, fra l’altro, è stato
recentemente approvato un emendamento (e tenuto conto che la conversione
in legge deve avvenire entro il 20 dicembre, il testo del DdL non può essere
più modificato) che introduce l’articolo 11-bis, di fondamentale importanza, in
quanto non solo differisce al 31 dicembre 2021 i termini scaduti tra il 31
gennaio (sospensioni o riduzioni verificatesi a partire da dicembre 2020) e il
30 settembre 2021 per la presentazione dei dati necessari per il conguaglio, il
pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di
integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
ma prevede che “le domande già inviate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, non accolte, sono considerate
validamente presentate”.
In virtù di tale disposizione, come sottolineato anche dall’approfondimento del
2 dicembre 2021 della Fondazione studi consulenti del lavoro, coloro che non
avessero presentato la domanda nei termini sopra indicati possono
presentarla anche prima dell’effettiva conversione in legge, tenuto conto della
vicinanza della scadenza (per le domande già effettuate fuori termini, dal
tenore letterale della norma non dovrebbe essere richiesta una nuova
presentazione della domanda).
Ad ogni modo, l’Inps, nell’attesa della conversione in legge, e tenuto conto
della prossimità della scadenza del termine (31 dicembre 2021) di
presentazione delle domande (vedi infra), con la circolare n. 183/2021 ha
fornito le necessarie istruzioni per accedere alle nuove settimane di
ammortizzatori, dando seguito ai primi chiarimenti diffusi con il messaggio n.
4034/2021.
Assegno ordinario e Cigd
Come ricordato in premessa, l’articolo 11, comma 1, D.L. 146/2021, prevede
un’ulteriore dotazione di 13 settimane di trattamenti di assegno ordinario e
Cigd, in grado di coprire riduzioni o sospensioni dell’attività ricadenti nel
periodo 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021 per eventi riconducibili
all’emergenza COVID-19.
Per i datori di lavoro che ricorrono a tali ammortizzatori – per la durata della
fruizione – resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di
cui agli articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991, e la facoltà di recedere dal contratto per
giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966.
I datori di lavoro destinatari, per poter accedere alle nuove settimane di
assegno ordinario e Cigd, devono essere stati interamente autorizzati alle
precedenti 28 settimane previste D.L. 41/2021, il c.d. Decreto Sostegni, e solo
una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.
Si evidenzia subito che, per quanto riguarda i lavoratori interessati, il D.L.
146/2021 riconosce l’integrazione salariale ai lavoratori che risultino alle
dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021,
data di entrata in vigore del D.L. 146/2021, mentre il D.L. 41/2021 riconosce i
trattamenti di assegno ordinario e Cigd esclusivamente ai lavoratori che
risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23
marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni).
Per quanto riguarda la decorrenza delle nuove 13 settimane di assegno
ordinario, fermo restando che non possono essere autorizzati trattamenti
previsti dal D.L. Sostegni per periodi sovrapposti, anche parzialmente, a quelli
richiesti ai sensi del D.L. 146/2021, l’Inps chiarisce che, nel caso siano state
esaurite le settimane di cassa prima dell’entrata in vigore del D.L. 146/2021 e
siano stati richiesti trattamenti di assegno ordinario del Fondo di integrazione
salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40, D.Lgs. 148/2015,
con causale diversa da quella “COVID–19”, le settimane non ancora
autorizzate potranno essere sostituite in periodi con causale emergenziale,
mediante l’invio di una nuova domanda con la causale aggiornata.
Per le domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei
Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40, D.Lgs. 148/2015, il datore dovrà
inviare espressa richiesta di annullamento della precedente istanza e inoltrare
una nuova apposita domanda con causale “COVID 19 – DL 146/21”: con
riferimento al Fis, i datori di lavoro provvederanno a inviare apposita
comunicazione nel Cassetto previdenziale, attraverso il servizio
“Comunicazione bidirezionale”, indicando gli estremi della domanda originaria
e le settimane da variare; per i Fondi di solidarietà diversi dal Fis, la
comunicazione di variazione andrà inviata via Pec all’indirizzo
dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it.
Per quanto riguarda i trattamenti di Cigd, non vi sono indicazioni innovative,
non essendo mutate la disciplina di riferimento e le modalità di accesso.
Si evidenzia altresì che, per la stessa unità produttiva, non è possibile
richiedere, per il medesimo periodo, ammortizzatori diversi, tranne nei casi in
cui la richiesta di Cigd riguardi categorie di lavoratori esclusi dagli altri
ammortizzatori con causale COVID-19, ad esempio, lavoratori a domicilio,
apprendisti con contratto di tipologia non professionalizzante, giornalisti (si
veda, sul punto, la circolare Inps n. 86/2020). Si ribadisce che non potranno
essere autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti tra trattamenti di
integrazione straordinaria e trattamenti di deroga.
Termini di presentazione della domanda
Come anticipato in premessa, l’intervento operato dal D.L. 146/2021 si limita a
estendere fino alla fine dell’anno le possibilità di intervento di assegno
ordinario e Cigd, senza modificarne aspetti sostanziali o procedurali. In
particolare, non viene modificato il termine di presentazione della domanda,
ovvero la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Tuttavia, considerato che la disciplina D.L. 146/2021 riguarda periodi dal 1°
ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, e tenuto conto del ritardo con cui la
procedura informatica per l’invio delle istanze è stata resa disponibile (18
novembre 2021), l’Inps, in via autonoma, vista l’assenza di disposizioni di
legge sul punto, estende la possibilità di presentare le domande relative a
periodi di sospensione o riduzione di attività decorrenti da ottobre 2021, che
avrebbero avuto come scadenza ordinaria il 30 novembre, entro e non oltre il
31 dicembre 2021.
Nessuna novità anche per quanto riguarda il termine decadenziale di
trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti
(SR41) in caso di pagamento diretto da parte dell’Inps, che rimane la fine del
mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale,
ovvero entro 30 giorni dalla notifica della Pec contenente l’autorizzazione,
qualora questo termine sia più favorevole al datore di lavoro. Si ricorda che,
trascorso inutilmente tale termine, rimane a carico del datore di lavoro
inadempiente il pagamento della prestazione e degli oneri a essa connessi.
Trattamento ordinario di integrazione salariale datori di lavoro di
industrie tessili
L’articolo 11, comma 2, D.L. 146/2021, ha introdotto un ulteriore periodo di
trattamenti di Cigo COVID-19, pari a 9 settimane, in favore dei datori di lavoro
appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di
abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle
e simili, per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato
tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021. Possono accedere alla Cigo
COVID anche le imprese – appartenenti ai settori sopra indicati – che alla
data del 22 ottobre 2021 avevano in corso un trattamento di Cigs e che
devono ulteriormente sospendere il programma di Cigs a causa
dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza
epidemiologica in atto.
Resta confermato che, per richiedere il nuovo periodo di trattamento previsto
dal Decreto Fiscale, i datori di lavoro di cui trattasi devono essere stati
autorizzati, in tutto o in parte, al precedente periodo di trattamenti introdotto
dall’articolo 50-bis, comma 2, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis).
A differenza di quanto disposto per i trattamenti di assegno ordinario e Cigd,
la fruizione delle nuove settimane non è subordinata all’integrale ammissione
a tutte le precedenti 17 settimane previste dall’articolo 50-bis, comma 2, D.L.
73/2021, e relative a periodi fino al 31 ottobre 2021.
Ad ogni modo, per poter accedere alle ulteriori 9 settimane previste dal D.L.
146/2021, i datori di lavoro devono, comunque, risultare già autorizzati, in tutto
o in parte, al precedente trattamento introdotto dal Decreto Sostegni-bis, a
prescindere dalla durata di quest’ultimo che, quindi, potrà risultare anche
inferiore al massimo richiedibile, pari a 17 settimane. In ogni caso, l’accesso al
nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale potrà
essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente
autorizzato.
Così come per assegno ordinario e Cigd, per i datori di lavoro del settore
tessile sopra indicati che ricorrono alla Cigo COVID – per la durata della
fruizione – resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di
cui agli articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991, e la facoltà di recedere dal contratto per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“

FONTE – EUROCONFERENCE

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.