Decreto crisi d’impresa e risanamento aziendale: le novità della legge di conversione

Decreto crisi d’impresa e risanamento aziendale:
le novità della legge di conversione
di Luca Antonio Esposito –

LEGGI E PRASSI

Decreto crisi d’impresa e risanamento aziendale: le principali novità e le
modifiche apportate durante l’iter di conversione del Decreto Legge n.
118 del 2021. Dopo il voto del Senato, si attende il voto della Camera.
Il Decreto Legge 118 del 24 agosto 2021, che disciplina la crisi d’impresa ha
ricevuto in data 13 ottobre 2021 la fiducia in Senato con 207 voti favorevoli, 36
contrari e un’astensione.
Questo rappresenta un passaggio chiave nell’evoluzione del processo di
risanamento aziendale e di gestione della crisi d’impresa.
Il provvedimento ha visto l’approvazione dell’emendamento 1900 interamente
sostitutivo del disegno di legge S 2371, per la conversione in legge del
decreto menzionato in precedenza.
La votazione della Camera per la conclusione dell’iter legislativo è prevista per
oggi, mercoledì 20 ottobre 2021.
Procediamo a una disamina delle principali novità che si evincono dal Dossier
419 e dalla lettura dell’emendamento.
Entrata in vigore del codice della Crisi e dell’insolvenza
Dal comunicato di seduta si evidenzia che, per assicurare gradualità nella
difficile situazione determinata dalla pandemia, l’articolo 1 differisce l’entrata in
vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza al 16 maggio 2022.
Unica eccezione è rappresentata dal Titolo II in materia di procedure di allerta
e di composizione assistita della crisi, infatti, la sua entrata in vigore slitta al
31 dicembre 2023. Proroga che coinvolge anche la modifica dell’articolo 2477
c.c. attraverso la sostituzione della dicitura dell’articolo 379 del D.lgs.14 del 12
gennaio 2019 “bilanci relativi al 2021” con “bilanci relativi 2022”.
Sarà, quindi, nel 2023 che in sede Assembleare si procederà, ex art. 2477,
alla nomina dell’organo di controllo o del revisore in sede di approvazione dei
bilanci del 2022.
Introduzione nuovo istituto di composizione negoziata della crisi
La conversione del DL 118/2021 introduce un nuovo istituto volontario che
disciplina la composizione negoziata della crisi cui si accede tramite una
piattaforma telematica nazionale e prevede l’affiancamento di un esperto terzo
ed indipendente.
Inoltre, nel caso di mancata individuazione di una soluzione idonea al
superamento della crisi si introduce la possibilità per l’imprenditore di
presentare domanda di concordato per cessione di beni unitamente al piano
di liquidazione (c.d. concordato semplificato).
Modifiche alla legge fallimentare
L’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale previsti dal
Codice della crisi apporta una serie di modifiche alla legge fallimentare.
In particolare, l’articolo 20 comma 1 del D.L. 118 del 2021 interviene
principalmente sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di
ristrutturazione dei debiti. Ulteriori novelle si inseriscono sul finanziamento
della continuità aziendale nell’ambito delle procedure di concordato e di
accordi di ristrutturazione.
Nello specifico:
● si prevede la possibilità di autorizzare il pagamento delle retribuzioni dei
lavoratori in relazione a mensilità antecedenti al deposito del ricorso per
concordato;
● si consente la prosecuzione dei pagamenti dei contratti di mutuo;
● nel concordato con continuità aziendale viene estesa a due anni la
durata della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio,
pegno o ipoteca.
Infine, si inseriscono nella legge fallimentare gli accordi di
ristrutturazione ad efficacia estesa, la disciplina della convenzione di
moratoria e degli accordi di ristrutturazione agevolati.
Aumento dell’organico del personale della magistratura
L’art. 24 dispone un aumento di 20 unità del ruolo organico della magistratura
ordinaria al fine di garantire l’attuazione della normativa europea
sull’istituzione della Procura europea («EPPO») relativa al regolamento (UE)
2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017.
Digitalizzazione per le procedure di pagamento degli indennizzi
per equa-riparazione
L’articolo 25 introduce misure volte ad accelerare le procedure di pagamento
degli indennizzi per equa-riparazione in caso di violazione del termine di
ragionevole durata del processo tramite la digitalizzazione.
Disciplina derogatoria per il 2021 per l’assegnazione delle risorse
L’articolo 26 prevede una disciplina derogatoria, per l’anno 2021, in materia di
risorse del Fondo Unico A. Tali risorse sono destinate al finanziamento di
interventi urgenti volti al superamento dell’emergenza epidemiologica, alla
digitalizzazione, all’innovazione tecnologica e all’efficientamento delle strutture
e delle articolazioni ministeriali.
Le novità dell’emendamento 1900
La legge di conversione ha, inoltre, apportato modifiche al testo del D.L. 118
come si evince dall’emendamento 1900. Tra le più importanti:
● riscrittura dell’articolo 3;
● l’indipendenza dell’esperto;
● ulteriori richieste per il debitore;
● Semplificazioni per le imprese sottosoglia.
Riscrittura dell’articolo 3
La nuova formulazione dell’articolo 3 specifica che la piattaforma telematica di
scelta dell’esperto sarà gestita dalla camera di commercio per il tramite di
UNIONCAMERE sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero
dello sviluppo economico. Modifica di rilievo è anche l’equiparazione della
figura del commercialista e avvocato che intenda candidarsi al ruolo di
esperto.
Entrambi necessitano di provare di aver maturato esperienza nel campo della
ristrutturazione e crisi aziendale (vincolo prima limitato alla figura
dell’avvocato). Si modifica, anche, la domanda per l’iscrizione negli elenchi
degli esperti.
Infatti, per i soggetti appartenenti ad un ordine la domanda deve essere
presentata ai rispettivi ordini di appartenenza; al contrario, i professionisti
senza albo devono presentare domanda direttamente in Camera di
Commercio (quest’ultima modalità era l’unica consentita).
L’indipendenza dell’esperto
Viene ulteriormente fortificata l’indipendenza dell’esperto. Infatti, al comma 1
dell’articolo 4 viene indicato espressamente che l’esperto incaricato non
possa intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono
decorsi almeno due anni dalla data dell’archiviazione della composizione
negoziata.
L’indipendenza coinvolge anche la figura del revisore che si prevede non
debba essere legato all’impresa o ad altri parti interessate all’operazione di
risanamento da rapporti professionali o di natura personale.
Ulteriori richieste per il debitore
L’emendamento ha aggiunto all’articolo 5 un ulteriore requisito per la
domanda di fallimento.
Infatti, al comma 3 lettera d) si prevede che il debitore, oltre a presentare una
dichiarazione che attesti la pendenza nei suoi confronti di ricorsi per la
dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato d’insolvenza,
fornisca una dichiarazione con la quale attesti di non aver depositato ricorsi
per concordato preventivo e accordi di ristrutturazione.
Alla lettera g) sempre dell’articolo 5 comma 3 viene eliminata la possibilità di
fornire il DURC in luogo della certificazione dei debiti contributivi e dei premi
assicurativi (articolo 363 comma 1 del D.lgs. 14/2019).
Viene posto il limite alla proroga all’incarico dell’esperto in 180 che, quindi, ora
può contare su un periodo massimo di lavoro di 12 mesi. Infine, il debitore non
può presentare una nuova istanza ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del D.L.
118/2021 prima di un anno dall’archiviazione della stessa.
Semplificazioni per le imprese sottosoglia
L’articolo 17 del D.L. 118/2021 per le imprese sottosoglia viene modificato
prevedendo alcune semplificazioni procedurali in termini di adempimenti per le
stesse. Nello specifico viene soppresso al comma 3 l’obbligo da parte
dell’esperto, che accetta l’incarico, di acquisire i bilanci dell’ultimo triennio, le
dichiarazioni fiscali, la documentazione contabile e la relazione aggiornata
sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’imprenditore
nonché l’elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti.
Infine, si evidenzia un’aggiunta al comma 2 dell’articolo 23 che vieta la
presentazione della domanda di nomina dell’esperto in pendenza del ricorso
per l’accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di
liquidazione dei beni (articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012 n 3).
Tale vincolo si aggiunge al precedente che non consentiva la presentazione in
pendenza di domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con
ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell’articolo
161, sesto comma, del regio decreto 267 del 1942, con ricorso depositato ai
sensi dell’articolo 182-bis sesto comma del regio decreto 267 del 1942.
Si rimanda per tutti gli approfondimenti del caso alla lettura dell’emendamento
1.900 per una disamina puntuale e dettagliata della revisione di ogni singolo
articolo

FONTE – INFORMAZIONE FISCALE

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