BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ESTETISTE – DAL 20 DI GENNAIO OBBLIGATORIO AVERE IL GREEN PASS PER ENTRARE – Decreto Covid del 5 Gennaio: cosa prevede in 8 punti … Tutte le nuove regole introdotte dal Decreto Covid 19 e il testo in Pdf da consultare

Green Pass Base obbligatorio per i clienti di Acconciatori e Estetiste. Dal 20 gennaio 2022 anche per andare dal parrucchiere, dal barbiere e dall’estetista sarà necessario almeno il Green Pass Base. Si tratta specificatamente del Green Pass che si ottiene anche con un tampone antigenico o molecolare negativo, fatto nelle 48 o 72 precedenti.

Si precisa che questo obbligo si applica anche a Centri di Tatuaggio, Piercing e comunque a ogni salone di servizi di cura alla persona.

Controllo del Green Pass

I titolari o i gestori dei saloni sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Per il controllo del Green Pass occorrerà dotarsi dell’apposita App “VerificaC19”.

Sanzioni

Per i clienti che accedono senza Green pass ai servizi alla persona in cui è obbligatorio possederlo, scatta una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica al titolare che non abbia effettuato il controllo o che abbia consentito l’ingresso a cliente sprovvisto di Green Pass.

È fondamentale ricordare, però, che per il salone è prevista anche una sanzione accessoria. Dopo tre multe, in caso quindi di recidiva in tre giorni diversi, l’autorità può disporre la chiusura dell’attività per 10 giorni.

Il Decreto Legge n. 1 del 2022

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 5 gennaio scorso, ha dunque introdotto questa novità su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza.

Il provvedimento in questione è il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022. “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole” (clicca per scaricare il testo del Decreto).

Obbiettivo dell’intervento normativo: rallentare la curva di crescita dei contagi relativi al Covid-19 e garantire maggiore protezione alle categorie che sono più esposte al possibile contagio o che risultano a maggior rischio di ospedalizzazione.

Eccezioni all’applicazione di detto obbligo, al fine di assicurare esigenze essenziali e primarie delle persone, potranno essere individuate con atto secondario. 

Obbligo vaccinale per i cinquantenni

È opportuno altresì ricordare che il testo introduce anche l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Tale obbligo entrerà effettivamente in vigore dal 15 febbraio prossimo. A partire da quella data, i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età dovranno essere in possesso ed esibire il Green Pass Rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro

Decreto Covid 5 Gennaio: cosa prevede in
8 punti

Tutte le nuove regole introdotte dal Decreto Covid del 5 Gennaio e il testo in
Pdf da consultare

Il Decreto Covid del 5 Gennaio 2022 introduce misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza Covid 19.
Il Decreto apre le porte all’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno
compiuto i 50 anni, lavoratori e non solo. Arrivano poi, nuovi obblighi per
l’uso del Green Pass base e rafforzato e per il rientro a scuola.
Ecco una panoramica dettagliata, ma sintetica su cosa prevede il nuovo
Decreto Covid 5 Gennaio.

DECRETO COVID 5 GENNAIO 2022, CHE COSA PREVEDE
Tra obbligo di vaccino per gli over 50 dal 15 gennaio 2022, che potranno
andare al lavoro solo se immunizzati o guariti dal Covid, rientro a scuola e
nuove regole per il Green Pass, il Decreto Covid 5 Gennaio fa molto
discutere. Il Governo guidato da Mario Draghi ha approvato l’ennesimo
provvedimento per tentare di fermare la crescita senza fine dei contagi ma fa
un passo indietro rispetto l’idea iniziale di introdurre l’obbligo vaccino per tutti
i lavoratori. Vediamo cosa prevede il Decreto Covid Gennaio e cosa cambia
con l’entrata in vigore.

1) OBBLIGO VACCINI PER GLI OVER 50
Il Decreto Covid Gennaio introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che
hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati che abbiano
compiuto 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato (Super
Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022.
L’ok arriva al fine di “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate
condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
L’obbligo vaccinale anti Covid 19 si applica a tutti i residenti in Italia, “anche
cittadini europei e stranieri”, che abbiano compiuto il 50° anno di età. Sono
esentati i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche
condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o
dal medico vaccinatore”. Disposizioni particolari sono poi previste per i
lavoratori over 50.

2) OBBLIGO VACCINI PER I LAVORATORI OVER 50
A partire dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati (compresi i lavoratori in
ambito giudiziario e i magistrati) che hanno compiuto 50 anni dovranno esibire
il Super Green Pass per andare a lavoro. Parliamo cioè del certificato di
vaccinazione o di guarigione da Covid. Per loro infatti, con il Decreto Covid 5
Gennaio diventa obbligatoria la vaccinazione. I lavoratori senza tale tipo di
certificazione verde sono considerati assenti ingiustificati, senza
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di
lavoro, fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non
oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata – viene
specificato – “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o
emolumento”.

3) SANZIONI PER CHI NON RISPETTA L’OBBLIGO VACCINO
Il Decreto Legge, sull’obbligo vaccinale per gli over 50, stabilisce sanzioni da
100 a 3.000 euro per chi, pur avendo l’obbligo, non si vaccina. Ci sono tre tipi
di sanzione:
● 100 euro per coloro che non si sottopongono alle somministrazioni pur
essendo obbligati (perché di età uguale o superiore ai 50 anni). A
irrogare la sanzione sarà l’Agenzia delle Entrate per conto del Ministero
della Salute. Tale sanzione vale per i soggetti che alla data del 1°
febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o che non
abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario
nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del
Ministero della salute. Inoltre, la sanzione da 100 euro viene irrogata
anche a coloro che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano
effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario
entro i termini di validità delle certificazioni verdi previsti dal Decreto
Riaperture, ovvero sei mesi;
● sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l’obbligato al vaccino
che non rispetta tale obbligo è un lavoratore. Nelle imprese, infatti, dopo
il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il
lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro
stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a
10 giorni lavorativi. Tale sostituzione è rinnovabile fino al 31 marzo
2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione
del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. I datori di lavoro dunque,
possono applicare le norme e le sanzioni previste dagli ultimi decreti
emergenziali, come spiegati in questo articolo;
● sanzione da 600 a 1500 euro, oltre alle conseguenze disciplinari
secondo i rispettivi ordinamenti di settore, se l’obbligato al vaccino è
colto sul luogo di lavoro senza Green Pass Rafforzato (Super Green
Pass che si ottiene dunque, da vaccinazione o da guarigione). In caso
di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata. Tali sanzione è
irrogata dal Prefetto competente.
Queste sanzioni si aggiungono a quelle già previste dalle norme che hanno
prescritto il Green Pass “rafforzato” per accedere a determinati servizi e
attività (ad esempio, ristoranti, palestre, treni, autobus, cinema, teatri, stadi
ecc.). In questi casi, infatti, chi è tenuto al Green pass rafforzato e quindi alla
vaccinazione (indipendentemente dall’età), rischia una multa da 400 a 1000
euro se scoperto senza Super Green Pass nei luoghi nei quali è previsto
dalla Legge.

4) OBBLIGO VACCINI PER IL PERSONALE UNIVERSITARIO
Introdotto dal provvedimento l’obbligo vaccinale senza limiti d’età (cioè non
solo per chi ha più di 50 anni) per il personale universitario. Stesso discorso
anche per quello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nonché per quello degli Istituti tecnici superiori. Tale personale
viene così equiparato a quello scolastico per cui l’obbligo vaccino è stato
previsto in un recente Decreto Covid. Per maggiori chiarimenti sulle categorie
per cui vale l’obbligo vaccinale potete leggere questo approfondimento.

5) ESTESO L’OBBLIGO GREEN PASS
Fino al 31 marzo 2022 bisognerà essere in possesso del Green Pass base
per poter accedere ai “servizi alla persona” (come ad esempio il
parrucchiere) ma anche per entrare nei “pubblici uffici, servizi postali,
bancari e finanziari, attività commerciali”. Serve il Green Pass base anche
per poter svolgere colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati,
all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. Nessun obbligo Green
Pass base però per l’accesso alle attività necessarie per assicurare il
soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (es.
supermercati, farmacie).
L’elenco delle attività per cui è esteso l’obbligo green pass saranno individuate
con un DPCM – su proposta del Ministro della Salute, d’intesa con i Ministri
dello Sviluppo economico e della Pubblica amministrazione – da “adottarsi
entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore” del Decreto Covid 5 Gennaio.
L’obbligo dell’uso del Green pass per i servizi alla persona e le altre attività
citate sarà valido dal 20 gennaio 2022. Per le altre attività invece scatterà dal
1° febbraio 2022 o dalla data di efficacia del DPCM relativo alle attività da
escludere dall’obbligo. Per avere maggiori dettagli sulla differenza tra Green
Pass base, Super Green Pass e Mega Green Pass si consiglia di leggere
questo articolo.

6) SCUOLE ELEMENTARI: IN DAD CON DUE POSITIVI IN CLASSE
Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività nelle scuole. Nelle
scuole elementari “in presenza di un caso di positività nella classe”, si applica
“la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al
momento di presa di conoscenza del caso di positività e “da ripetersi dopo 5
giorni“. Mentre in presenza di almeno due casi di positività nella classe si
applica la didattica digitale integrata (DAD) per la durata di dieci giorni. Nelle
scuole dell’infanzia e per i servizi educativi per l’infanzia con un caso di
positività si applica al gruppo classe o alla sezione la sospensione delle
attività, per una durata di dieci giorni.

7) SCUOLE MEDIE E SUPERIORI: CON TRE POSITIVI, IN DAD SOLO I
NON VACCINATI
Se si registra fino a un caso di positività nella stessa classe nelle scuole
medie e superiori è prevista l’auto-sorveglianza e l’uso, in aula, delle
mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica
digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da
più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la
dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in
presenza con l’auto sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per 10 giorni.

8) RISORSE PER LO SCREENING RIENTRO A SCUOLA
Il Governo ha autorizzato la spesa di 92.505.000 euro per l’anno 2022 a
favore del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica Covid 19. La spesa viene prevista per test rapidi gratis e per
l’attività di screening e di tracciamento nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado.

IL TESTO UFFICIALE DEL DECRETO COVID GENNAIO
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il testo ufficiale del Decreto
Covid 5 Gennaio, ovvero il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Pdf 107 Kb)
che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.4 del 07-01-2022. Palazzo
Chigi intanto, già il 5 gennaio aveva reso pubblico il comunicato stampa del
Consiglio dei Ministri dedicato sempre alle misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

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