Dall’accordo individuale alla disconnessione: così cambia lo smart working

Dall’accordo individuale alla disconnessione:
così cambia lo smart working

di Claudio Tucci

Bozza di protocollo: stessa retribuzione, divieto di licenziamento e tutele
Inail. Più spazio alla contrattazione collettiva
Sta entrando nel vivo il confronto governo-parti sociali sul lavoro agile post
emergenziale nel privato (per la Pa ci sono apposite linee guida). Fino al 31
dicembre sono in vigore le regole emergenziali. Il ministro del Lavoro, Andrea
Orlando, punta a un protocollo condiviso, con sindacati e imprese, che fissi un
quadro di riferimento per lo svolgimento della prestazione in modalità agile,
nel rispetto della normativa del 2017, e della contrattazione. La bozza di
protocollo su cui governo e parti sociali stanno lavorando prevede una serie di
punti fermi: dall’accordo individuale per aderire al lavoro agile al ruolo, come
detto, importante della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale. Ma
vediamo le nuove regole allo studio.
Accordo individuale
In base alla bozza di protocollo, l’adesione allo smart working è su base
volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fra
impresa e lavoratore, fermo restando il diritto di recesso. L’accordo individuale
dovrà indicare, tra l’altro, la durata dell’intesa, che può essere a termine o a
tempo indeterminato, l’alternanza tra il lavoro nei locali aziendali e all’esterno,
i luoghi eventualmente esclusi (dove cioè non si può svolgere la prestazione
in smart working), le modalità di controllo da parte del datore di lavoro, i tempi
di riposo e la garanzia del diritto alla c.d. disconnessione.
Organizzazione del lavoro e disconnessione
La giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di
un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della
prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, oltre che nel rispetto
dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia
dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni
aziendali. La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in
fasce orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle
disposizioni normative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il
lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Salvo esplicita previsione dei
contratti collettivi, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene
svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate
prestazioni di lavoro straordinario.
Divieto di licenziamento
Le nuove disposizioni chiariscono che l’eventuale rifiuto del lavoratore di
aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non
integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né
rileva sul piano disciplinare.
Incentivo alla contrattazione collettiva
Le parti sociali concordano sulla necessità di incentivare l’utilizzo corretto del
lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che
regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo, in attuazione del
protocollo, e che ne prevedano un utilizzo equilibrato tra lavoratrici e lavoratori
e favorendo un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale.
Infortuni e malattie professionali
Le bozze di disposizioni evidenziano che il lavoratore agile ha diritto alla tutela
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi
connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Il
datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa Inail.
Luogo di lavoro
Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgerà la prestazione in
modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la
regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e
riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle
informazioni aziendali e alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali.
La contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento
del lavoro in modalità agile.
Retribuzione
Lo svolgimento della prestazione in modalità agile non deve incidere sugli
elementi contrattuali in essere quali livello, mansioni, inquadramento
professionale e retribuzione del lavoratore. Ciascun lavoratore agile ha infatti
diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni
esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento
economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai
premi di risultato riconosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello,
e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e
di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria
professionalità, e alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste
dalla contrattazione collettiva.
Strumenti di lavoro
Fatti salvi diversi accordi, è di norma il datore di lavoro a fornire la
strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della
prestazione lavorativa in modalità agile. Laddove le parti concordino l’utilizzo
di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a
stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare. Le spese di
manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di
lavoro, necessaria per l’attività prestata dal dipendente in modalità agile, sono
a carico del datore di lavoro stesso, che ne resta proprietario.

FONTE – IL SOLE 24 ORE

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