CRISI D’IMPRESA – Sindaci fondamentali nella tempestiva emersione della Crisi d’impresa

Sindaci fondamentali nella tempestiva
emersione della Crisi d’impresa


di Cinzia De Stefanis
Ruolo nevralgico dei sindaci nella tempestiva emersione della Crisi d’impresa.
L’organo di controllo societario segnala, per iscritto, all’organo amministrativo
la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di accesso
alla composizione negoziata. L’uso dell’indicativo è sintomatico dell’esistenza
di un vero e proprio dovere di segnalazione in presenza dei presupposti di
crisi che l’organo di controllo è quindi chiamato a rilevare tempestivamente. Si
tratta di un dovere che, come è intuitivo notare, si aggiunge e rafforza
quell’obbligo di costituzione di adeguati assetti da parte dell’imprenditore, alla
luce del novellato art. 2086 c.c.
Questo è quanto si legge nel documento (15 settembre 2022 n. 87) emanato
dall’ufficio del Massimario della Cassazione circa i doveri di controllo e le
connesse responsabilità alla luce del D.lgs. n. 14/2019.
Obbligo di dotazione adeguati assetti – L’obbligo per l’impresa di dotarsi di
“adeguati assetti” rappresenta un perno centrale del sistema di early
warnings, destinato a favorire l’emersione tempestiva della crisi di impresa,
sul presupposto che affrontare tardivamente tale situazione, quando ormai si
è verificata la perdita della continuità aziendale, rappresenta un danno per
l’intero sistema economico e per gli stessi creditori, che vedono in tal modo
azzerarsi il residuo valore dell’azienda, oltre che le stesse opportunità
occupazionali e di fare impresa, anche a causa della perdita di credibilità sul
mercato.
Non a caso, infatti, l’art. 375 Codice della crisi d’impresa (Cci), che fa parte
delle norme del codice già da tempo entrate in vigore, è intervenuto sull’art.
2086 c.c., modificandone la rubrica (oggi divenuta “gestione dell’impresa”) ed
inserendo un secondo comma che afferma: “l’imprenditore, che operi in forma
societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa,
anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della
perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per
l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il
superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Segnalazione situazione deficitarie – L’attribuzione all’organo di controllo
collegiale o singolo del dovere di segnalazione in questa materia significa – si
legge nel documento in commento – presidiare anche situazioni deficitarie,
nelle quali gli adeguati assetti non siano stati costituiti o lo siano unicamente
“sulla carta”.
È poi necessario ribadire la strumentalità della segnalazione rispetto alla reale
attuazione del dovere posto sull’imprenditore dalla seconda parte dell’art.
2086 cit., corrispondente alla necessità di attivazione in vista dell’adozione –
senza ritardo – di tutti gli strumenti più idonei offerti dall’ordinamento per il
superamento della crisi ed il recupero della continuità.
La segnalazione, ancora, deve essere fatta per iscritto e deve essere
motivata, sia per una esigenza di assunzione di responsabilità nell’atto, sia
per ragioni di prova e dimostrazione quindi della specificità della stessa, oltre
che di controllo della risposta fornita dall’organo amministrativo rispetto ai temi
segnalati per iscritto dal o dai sindaci. La risposta a tale sollecitazione da
parte dell’organo gestorio deve essere fornita entro un termine fissato dagli
stessi sindaci nella propria segnalazione, termine che comunque non può
eccedere i trenta giorni.
Questo sistema di segnalazione è assai più blando della c.d. “allerta interna”
prevista in origine dal Codice, va anche detto che essa risponde ad esigenze
di “auto-responsabilizzazione” degli imprenditori e che, dall’altro, non si deve
dimenticare che il nuovo Codice della crisi d’impresa prevede all’articolo 37,
comma 2, la legittimazione attiva dei sindaci a poter richiedere direttamente il
fallimento (rectius apertura della liquidazione giudiziale) dell’impresa cui sono
preposti, così da “chiudere” comunque il cerchio nell’ipotesi in cui la loro
segnalazione restasse “lettera morta” e la crisi sfociasse in una vera e propria
situazione di insolvenza.
Una segnalazione tardiva fatta dai sindaci in un momento in cui il capitale è
già stato perduto e la continuità compromessa, pur rappresentando comunque
un dovere per l’organo di controllo, non può avere degli effetti
“deresponsabilizzanti”.
Dovere di segnalazione – Il nuovo dovere di segnalazione si applica a tutti i
collegi sindacali, al sindaco unico laddove nominato (nelle S.r.l. o cooperative
a responsabilità limitata), nonché al Comitato di controllo o collegio di
sorveglianza per le S.p.a. che abbiano adottato il sistema monistico.
Non opera invece rispetto alle S.r.l. con solo revisore, posta la differenza
testuale fra art. 25-octies e il precedente art. 14 del Codice della crisi
d’impresa, che invece estendeva tali doveri di segnalazione anche a revisori e
società di revisione.
Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, le
misure idonee a rilevare lo stato di crisi e gli assetti organizzativi devono
consentire di:
● rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o
economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche
dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
● verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità
aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di
allerta;
● ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo
particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della
ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al
comma 2, del Codice della crisi d’impresa.

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