CREDITO ED INCENTIVI – Imprese agricole, contributi a fondo perduto 2022: requisiti, Bando, domanda

Imprese agricole, contributi a fondo
perduto 2022: requisiti, Bando, domanda

Imprese agricole, contributi a fondo
perduto 2022: requisiti, Bando, domanda
Tutte le informazioni sui contributi a fondo perduto previsti dal MISE e
rivolti alle imprese agricole
Per le imprese agricole sono disponibili nel 2022 contributi a fondo perduto. Il
MISE mette sul piatto aiuti fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun
beneficiario, con domande a partire dal 23 maggio e fino al 23 giugno
2022.
Più precisamente, le micro, piccole e medie imprese agricole potranno
richiedere le agevolazioni del “Fondo per gli investimenti innovativi” a
sostegno di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
In questa guida vi spieghiamo come funzionano i contributi per le imprese
agricole, a chi spettano e come fare domanda.
COSA SONO I CONTRIBUTI MISE PER IMPRESE AGRICOLE
I contributi a fondo perduto riconosciuti alle imprese agricole sono delle
somme erogate dal Ministero dello Sviluppo Economico per finanziare
investimenti innovativi e quindi l’acquisto di beni materiali strumentali
moderni da parte delle imprese della filiera agroalimentare. Si tratta delle
agevolazioni previste dall’articolo 1, comma 123, della Legge 27 dicembre
2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che ha istituito nello stato di previsione
del Ministero dello Sviluppo Economico un apposito “Fondo per gli
investimenti innovativi delle imprese agricole” con una dotazione di 5
milioni di euro per il 2022. È stato il Decreto direttoriale 2 maggio 2022 a
stabilire i termini e le modalità di presentazione delle domande per accedere
ai contributi a fondo perduto per l’annualità 2022.
Ma scopriamo insieme i dettagli di questa misura prevista per le imprese
agricole.
A CHI SPETTANO I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
I contributi in questione spettano alle aziende agricole che intendono
realizzare investimenti inerenti esclusivamente ad una, o entrambe, le
seguenti attività:
● trasformazione di prodotti agricoli;
● commercializzazione di prodotti agricoli.
Le imprese agricole non ancora attive nei settori della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli che intendano realizzare gli
investimenti agevolati devono, per fruire dei benefici, attivare il codice ATECO
corrispondente entro la data di presentazione della domanda. In tal caso, le
imprese interessate devono allegare alla richiesta di erogazione la
comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese per l’attivazione di
tale codice ATECO.
REQUISITI
Le imprese agricole sia alla data di concessione che alla data di erogazione
del contributo devono:
● risultare iscritte presso INPS o INAIL;
● presentare una posizione contributiva regolare;
● risultare in regola con gli adempienti fiscali;
● essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione
contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER;
● risultare regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro
delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di
commercio territorialmente competente;
● avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale;
● essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in
liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali
con finalità liquidatorie;
● non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come
individuata all’articolo 2, punto 14, del regolamento ABER;
● non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente,
non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati
quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.
LE IMPRESE AGRICOLE ESCLUSE
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le
imprese:
● nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 8 giugno
2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
● i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati,
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che
costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della
normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
in ogni caso, si precisa che non possono presentare domanda di contributo le
imprese agricole che intendano realizzare investimenti inerenti alla produzione
agricola primaria, diversa quindi dalla trasformazione e dalla
commercializzazione.
A QUANTO AMMONTANO I CONTRIBUTI IMPRESE AGRICOLE
Per le imprese agricole, i contributi sono concessi nella misura del:
● 40% delle spese relative all’acquisto dei beni strumentali 4.0,
materiali o immateriali, ammortizzabili di cui agli allegati A o B della
Legge n. 232 del 2016 che trovate in questa pagina;
● 30% delle spese relative all’acquisto di beni strumentali
ammortizzabili diversi dai beni citati.
Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di 20.000 euro per soggetto
beneficiario e le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo non
possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a 5.000 euro.
SPESE AMMESSE
Possono essere coperte dai contributi a fondo perduto del MISE le spese
sostenute dalle imprese agricole per l’acquisto e l’installazione di beni:
● materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della Legge
n. 232 del 2016, riportati nell’allegato n. 1 del Decreto 30 luglio 2021;
● immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della Legge n. 232 del
2016 e riportati nell’allegato n. 2 del Decreto 30 luglio 2021.
Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere:
● sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda
di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di
presentazione della richiesta di erogazione;
● relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività d’impresa,
nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con
l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati
esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate sul
territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e
caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che
integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente,
introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo
dell’impresa;
● pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa
beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del
pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.
L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve essere:
● inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla
commercializzazione di prodotti agricoli;
avviato successivamente alla presentazione della domanda di
agevolazione. Per data di avvio si intende la data individuata all’articolo
2, punto 15, del regolamento ABER;
● ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per
data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato
ammissibile;
● mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del
contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene
agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o
l’unità locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, alcuni beni
strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere,
previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione.
SPESE NON AMMESSE
Ad ogni modo, non è ammesso a contributo alcun costo diverso da quelle
indicato e, in particolare, non rientrano nell’agevolazione le spese:
● connesse alla costruzione, all’acquisto o alla locazione di fabbricati o
di terreni;
● per servizi e consulenze di qualsiasi genere;
● relative a imposte e tasse, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma
5, del Decreto 2 maggio 2022;
● relative a oneri accessori, legali e amministrativi di qualsiasi genere;
● per beni usati;
● ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500 euro al netto
di IVA. L’IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed
effettivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria e dalla stessa non
recuperabile.
Restano confermate le ulteriori limitazioni previste dall’articolo 17 del
regolamento ABER.
COME FUNZIONANO I CONTRIBUTI PER LE IMPRESE AGRICOLE
La concessione dei contributi per le imprese agricole avviene sulla base di
una procedura valutativa a sportello. Le aziende interessate possono
presentare nella stessa domanda di contributo spese relative all’acquisto di
entrambe le categorie di beni possibili e l’entità dell’agevolazione è
determinata di conseguenza. Le richieste di erogazione del contributo sono
valutate da Invitalia, secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’Agenzia
verifica la completezza e la correttezza delle richieste di erogazione e dei
relativi allegati, nonché la conformità delle spese rispetto a quanto indicato
nella domanda di concessione e la loro ammissibilità. Ovvero:
● nel caso in cui le spese indicate nella richiesta di erogazione ritenute
ammissibili siano di importo inferiore rispetto a quelle indicate nella
domanda di concessione, il contributo è erogato in diminuzione rispetto
all’importo concesso;
● invece, nel caso in cui l’impresa agricola indichi nella richiesta di
erogazione spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali diversi
o ulteriori rispetto a quelli indicati nella domanda di concessione, allora
l’importo massimo erogabile, se le spese siano ritenute ammissibili, non
è superiore all’importo del contributo concesso.
COME RICHIEDERE I CONTRIBUTI PER LE IMPRESE AGRICOLE
È possibile richiedere i contributi per le imprese agricole esclusivamente con
una domanda tramite PEC, inviando il modulo di domanda (Word 420 KB),
allegato al Decreto direttoriale del 2 maggio e scaricabile da questa
pagina. Il modulo debitamente compilato in tutte le sue parti, va inviato al
seguente indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it, a partire dal 23 maggio
2022 ed entro il 23 giugno 2022. Ciascuna impresa agricola può presentare
un’unica domanda di concessione del contributo e la presentazione di una
ulteriore domanda prima dell’adozione del provvedimento di concessione ed
entro i termini di chiusura dello sportello, implica la rinuncia alla precedente
domanda.
COME COMPILARE LA DOMANDA
La domanda deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal
titolare dell’impresa agricola. Nella richiesta per ottenere i contributi per le
imprese agricole, poi, il legale rappresentante o un suo delegato indica il
conto corrente (codice IBAN), su cui erogare il contributo. Alla richiesta di
erogazione sono allegati, a pena di revoca del contributo:
● copia delle fatture elettroniche di acquisto dei beni oggetto di
agevolazione, individuati nella domanda di concessione;
● copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle
fatture tramite bonifico bancario, SEPA Credit Transfer, ricevute
bancarie (RIBA) e copia del relativo estratto conto. La seguente dicitura
“Spesa di € ………………. sostenuta, ai fini della erogazione del
contributo a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti innovativi
delle imprese agricole, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 30 luglio 2021”, deve essere riportata dalle imprese agricole
nelle causali dei pagamenti, indicando il riferimento al corrispondente
titolo di spesa, ovvero dai fornitori dei beni nelle fatture. L’impresa
agricola è tenuta ad effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli
di spesa;
● dichiarazioni liberatorie dei fornitori dei beni agevolati di cui
all’allegato n. 3 che trovate in questa pagina, corredate da copia dei
documenti di riconoscimento dei dichiaranti. Le dichiarazioni liberatorie
devono attestare l’integrale pagamento del prezzo di acquisto e che i
beni oggetto della richiesta di erogazione sono nuovi di fabbrica;
● opportuna dichiarazione, redatta in forma di DSAN del legale
rappresentante dell’impresa agricola, secondo lo schema di cui
all’allegato 4 che trovate in questa pagina, attestante l’assenza di
relazioni con il fornitore;
● verbale di consegna o di installazione del bene presso l’unità
produttiva indicata nella domanda di concessione;
● relazione finale, redatta in forma di DSAN del legale rappresentante
dell’impresa agricola, secondo lo schema di cui all’allegato 5 che
trovate in questa pagina, contenente la descrizione dettagliata delle
spese complessivamente sostenute e attestante la piena conformità
delle stesse a quanto dichiarato nella richiesta di concessione. In caso
di non conformità delle spese a quanto dichiarato in sede di
concessione, la relazione finale deve contenere la dettagliata e motivata
descrizione delle variazioni apportate;
● le variazioni devono avere ad oggetto spese ammissibili;
● copia del registro dei beni ammortizzabili di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 o
documentazione equipollente (libro inventari, libro giornale ovvero
registro IVA acquisti), dai quali si evinca l’annotazione dei beni
acquistati;
● l’eventuale comunicazione al Registro delle imprese prevista all’articolo
3, comma 4, del Decreto 2 maggio 2022.
La domanda deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale o
dal titolare dell’impresa agricola. Ciascuna impresa agricola può presentare
un’unica domanda di concessione del contributo. La presentazione di una
ulteriore domanda prima dell’adozione del provvedimento di concessione di
ed entro i termini di chiusura dello sportello, implica la rinuncia alla
precedente domanda.
INTEGRAZIONI E REVOCA
Nei casi di incompletezza o non chiarezza della richiesta di erogazione o dei
relativi allegati, Invitalia procede alle necessarie richieste di integrazioni
documentali o chiarimenti. L’impresa agricola è tenuta a fornire,
esclusivamente tramite PEC, le integrazioni documentali e i chiarimenti entro
trenta giorni dalla richiesta di Invitalia, inviandole all’indirizzo
contributofia@pec.mise.gov.it.
La trasmissione delle richieste di integrazioni documentali o chiarimenti
sospende il termine per la conclusione del procedimento di erogazione che
riprende il proprio decorso dalla data di ricezione delle integrazioni o dei
chiarimenti richiesti da Invitalia. In caso di mancato riscontro alle richieste, il
Ministero, ove ne ricorrano i presupposti, procede alla revoca del contributo
concesso.
RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE
Le imprese agricole possono chiedere a titolo di anticipazione l’erogazione di
una quota pari al 50% del contributo concesso, entro il 30 settembre 2023.
La richiesta di anticipazione va fatta con il modulo che trovate in questa
pagina.
RICHIESTA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Dopo l’emanazione del provvedimento di concessione, per chiedere
l’erogazione dei contributi una volta quindi ottenuto il beneficio, va compilato
invece il modulo che trovate in questa pagina. Il modulo deve essere inoltrato
sempre all’indirizzo pec contributofia@pec.mise.gov.it, a seguito dell’integrale
pagamento delle spese rendicontate, a partire dal 30 settembre 2022 ed
entro il 30 settembre 2023.
ASSISTENZA ALLA DOMANDA
Per informazioni e chiarimenti in merito alla normativa di riferimento e alla
domanda, da parte delle imprese è possibile scrivere all’indirizzo e- mail:
info.contributofia@mise.gov.it
BANDO E RIFERIMENTI NORMATIVI
Bando – Decreto direttoriale 2 maggio 2022 (Pdf 299 Kb).
Decreto ministeriale 30 luglio 2021 (Pdf 555 Kb).
Pagina del sito web del MISE con approfondimento sul Fondo Investimenti
Innovativi.

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