Credito d’imposta investimenti: indicazione dell’agevolazione anche sui ddt

Credito d’imposta investimenti: indicazione
dell’agevolazione anche sui ddt


di Giovanni Riccio
Il comma 1062 dell’articolo 1 della L. 178/2020, in riferimento agli oneri posti a
carico dei soggetti beneficiari del credito d’imposta per gli investimenti in beni
strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia, tra l’altro
prevede che “i fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del
credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la
documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta
determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti
relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso
riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter”.
Con gli interpelli nn. 438 e 439 del 5 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che se la fattura originaria cartacea fosse priva della prescritta
indicazione, l’annotazione può essere apposta in modo indelebile, anche con
apposito timbro.
Qualora, invece, la fattura originaria fosse elettronica è possibile procedere
all’annotazione sulla stampa della stessa, ovvero, quale alternativa, inviare al
Sdi l’originaria fattura con allegato un documento che contenga gli estremi
della fattura originaria ed i riferimenti all’agevolazione.
Invero, dalla risposta n. 439, visto che l’Agenzia ha dichiarato che
“considerato che i documenti prodotti dall’impresa istante risultano privi del
riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, la possibilità di fruire del beneficio resta subordinata alla previa
regolarizzazione dei documenti di spesa posseduti dall’istante, anche se i beni
sono acquisiti in leasing, secondo le modalità sopra indicate”, pare emergere
la possibilità di procedere alla regolarizzazione mediante la prescritta
autorizzazione anche sui contratti di leasing che ne fossero sprovvisti.
L’interpello n. 270 del 18 maggio scorso verte sull’obbligo o meno di
annotazione sui documenti di trasporto, nonché sui verbali di collaudo.
Nell’arresto di prassi appena citato, l’istante, infatti, chiede se l’annotazione
richiesta dalla norma debba essere apposta anche sui citati documenti.
L’Agenzia, nel ricordare che la norma prevede che “le fatture e gli altri
documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il
chiaro riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1,commi da 1054 a
1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178. Va da sé che la medesima
funzione è assolta dei documenti che certificano la consegna del bene quali il
«documento di trasporto», per i quali resta fermo il predetto obbligo”.
In pratica, quindi, si dovrà provvedere a recuperare tutti i ddt dei beni oggetto
di agevolazione e, a meno che non presentino già la prescritta indicazione,
ipotesi invero alquanto remota, provvedere alla integrazione manuale con
l’annotazione dei riferimenti della norma.
Rammentiamo che le integrazioni devono essere apposte entro la data in cui
sono state avviate eventuali attività di controllo.
Considerato che gli estremi dei ddt sono riportati nella fattura che riporta la
prescritta annotazione, pare legittimo chiedersi se questa ridondante ed inutile
complicazione sia in linea con la tanto sbandierata semplificazione e filosofia
del “Fisco amico” ….
In ordine ai verbali di collaudo, l’Erario chiarisce che “nel presupposto che il
«verbale di collaudo o di interconnessione» riguardino univocamente i beni
oggetto dell’investimento (cui si riferiscono i documenti summenzionati)
essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non
attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento, non si
estende sugli stessi l’obbligo di riportare l’espresso riferimento di cui al citato
comma 1062”.
fonte: FISCAL FOCUS

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